L'art. 30 ter del Decreto crescita prevede l'introduzione di agevolazioni per la promozione dell'economia locale, quindi il Comune dovrà regolamentare la materia. Esistono delle circolari esplicative? Cosa si intende per esercizi di artigianato, di fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, turismo....
Sono le sole attività commerciali o anche le strutture ricettive (ad esempio quelle non imprenditoriali) e quali sono gli esercizi che forniscono servizi destinati alla tutela ambientale? Potete aiutarmi a chiarire "qualche" dubbio interpretativo?
L'art. 30 ter del Decreto crescita prevede l'introduzione di agevolazioni per la promozione dell'economia locale, quindi il Comune dovrà regolamentare la materia. Esistono delle circolari esplicative? Cosa si intende per esercizi di artigianato, di fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, turismo....
Sono le sole attività commerciali o anche le strutture ricettive (ad esempio quelle non imprenditoriali) e quali sono gli esercizi che forniscono servizi destinati alla tutela ambientale? Potete aiutarmi a chiarire "qualche" dubbio interpretativo?
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Le condizioni per introdurre queste misure sono COMPLESSE, va calcolata l''entità dei tributi dovuti per determinare il massimo del contributo, verificati i limiti soggettivi (la norma è molto ampia ma limita i contributi a riapertura/ampliamento ed esclude talune attività).
Da escludere le attività NON PROFESSIONALI e comunque il tutto a decorrere dal 1° gennaio 2020.
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34 Testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 100 del 30 aprile 2019), coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 (in questo stesso Supplemento ordinario - alla pag. 1 ), recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.». (19A04303) (GU Serie Generale n.151 del 29-06-2019 - Suppl. Ordinario n. 26)
(( Art. 30 ter
Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la
riapertura e l'ampliamento di attivita' commerciali, artigianali e
di servizi
1. Il presente articolo disciplina la concessione di agevolazioni
in favore dei soggetti, esercenti attivita' nei settori di cui al
comma 2, che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali gia'
esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi,
situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000
abitanti. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono in
alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali in materia di commercio
al dettaglio.
2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente
articolo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi
operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di
servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni
culturali e al tempo libero, nonche' commercio al dettaglio,
limitatamente agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la
somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.
3. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste dal presente
articolo l'attivita' di compro oro, definita ai sensi del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 92, nonche' le sale per scommesse o
che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti
dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773.
4. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente
articolo i subentri, a qualunque titolo, in attivita' gia' esistenti
precedentemente interrotte. Sono altresi' escluse dalle agevolazioni
previste dal presente articolo le aperture di nuove attivita' e le
riaperture, conseguenti a cessione di un'attivita' preesistente da
parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o,
comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che
sia ad esso direttamente oindirettamente riconducibile.
5. Le agevolazioni previste dal presente articolo consistono
nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura
o l'ampliamento degli esercizi di cui al comma 2 e per i tre anni
successivi. La misura del contributo di cui al periodo precedente e'
rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e
regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale e'
presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento
dell'importo, secondo quanto stabilito dal comma 9.
6. I comuni di cui al comma 1 istituiscono, nell'ambito del proprio
bilancio, un fondo da destinare alla concessione dei contributi di
cui al comma 5. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 5
milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno
2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2023. Il fondo e' ripartito tra i comuni
beneficiari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. In ogni caso, la spesa complessiva
per i contributi erogati ai beneficiari non puo' superare la
dotazione annua del fondo di cui al secondo periodo.
7. I contributi di cui ai commi 5 e 6 sono erogati a decorrere
dalla data di effettivo inizio dell'attivita' dell'esercizio,
attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.
8. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 5 i soggetti
esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni
richieste per lo svolgimento delle attivita' nei settori di cui al
comma 2 che, ai sensi del comma 1, procedono all'ampliamento di
esercizi gia' esistentio alla riapertura di esercizi chiusi da almeno
sei mesi. Per gli eserciziil cui ampliamento comporta la riapertura
di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi
nell'anno per cui e' chiesta l'agevolazione, il contributo e'
concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.
9. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al
presente articolo devono presentare al comune nel quale e' situato
l'esercizio di cui ai commi 1 e 2, dal 1° gennaio al 28 febbraio di
ogni anno, la richiesta, redatta in base a un apposito modello,
nonche' la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante
il possesso dei requisiti prescritti. Il comune, dopo aver effettuato
i controlli sulla dichiarazione di cui al periodo precedente,
determina la misura del contributo spettante, previo riscontro del
regolare avvio e mantenimento dell'attivita'. I contributi sono
concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino
all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale ai sensi
del comma 6. L'importo di ciascun contributo e' determinato dal
responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi in misura
proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel
quadriennio considerato, che non puo' comunque essere inferiore a sei
mesi.
10. I contributi di cui al presente articolo sono erogati
nell'ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti
previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna
impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal
presente decreto o da altre normative statali, regionali o delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 2020.
12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno
2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. ))
Secondo voi, come va inteso il termine "riapertura"? Deve essere la stessa ditta? Ma come può esserlo? Se ha chiuso e riapre avrà un'altra partita Iva, a meno che non si tratti della chiusura di un'unità locale. Deve riaprire la stessa tipologia di attività?
Il Governo ha chiarito questi ed altri aspetti della norma? Io non sono riuscita a trovare niente.
Grazie
Letizia
Secondo voi, come va inteso il termine "riapertura"? Deve essere la stessa ditta? Ma come può esserlo? Se ha chiuso e riapre avrà un'altra partita Iva, a meno che non si tratti della chiusura di un'unità locale. Deve riaprire la stessa tipologia di attività?
Il Governo ha chiarito questi ed altri aspetti della norma? Io non sono riuscita a trovare niente.
Grazie
Letizia
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NON esistono chiarimenti.
Ovviamente deve riaprire lo stesso SOGGETTO GIURIDICO (anche se con partita iva diversa) e sono decine le problematiche di questa disposizione ... al momento non ci sono chiarimenti
Qua trovi una serie di miei contributi: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=50678.0
vedi: [b]SUAP e disposizioni del DECRETO CRESCITA (commento del 4/7/2019)[/b]
Ho scritto qualche riferimento sul tema (scarica la mini dispensa e cerca all'interno). La situaizone è comunque molto incerta.
Grazie per le indicazioni! Il mio comune ha adottato i criteri per il riconoscimento delle agevolazioni, ma si è presentato subito un problema applicativo: il settore dell'artigianato ricomprende solo quegli artigiani che hanno la vendita al pubblico (panettiere, pizzerie d'asporto, gelaterie, acconciatore, estetista, ecc...) o anche quelli che hanno un laboratorio senza spazi di vendita al pubblico (falegname, autoriparatore, ecc...)?
In secondo luogo, può essere riconducibile all'ampliamento il trasferimento di attività preesistente con incremento della superficie?
ritengo che queste cose rientrino nella discrezionalità dell'Ente quando struttura il procedimento. Puoi introdurre determinate condizioni ma devi motivare bene in fiunzione del fine altrimenti scadi nell'arbitarietà e nella parzialità
riferimento id:51542