Il provvedimento interdittivo antimafia ex art. 89 bis D. Lgs. 159/2011 produce efficacia diretta o comporta l'avvio del procedimento di revoca della s.c.i.a. che era stata a suo tempo presentata per il commercio on line? Dalle recenti sentenze del C.d.S. sembra che debba essere avviato il procedimento di revoca....
riferimento id:51534Tra le più recenti in tema di applicabilità delle informazioni antimafia anche ai provvedimenti autorizzatori e alle attività soggette a s.c.i.a. cfr. CdS Sent. 6057/2019.
Trattasi di provvedimento vincolato in cui a mio avviso non ha molto senso fare “avvio procedimento revoca” che avrebbe solo effetti inutilmente dilatori ed essendo sufficiente (direi necessario) adottare il provvedimento urgente inibitorio.
Il provvedimento interdittivo antimafia ex art. 89 bis D. Lgs. 159/2011 produce efficacia diretta o comporta l'avvio del procedimento di revoca della s.c.i.a. che era stata a suo tempo presentata per il commercio on line? Dalle recenti sentenze del C.d.S. sembra che debba essere avviato il procedimento di revoca....
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CONFERMO che interdittiva antimafia è ostativa, quindi fa perdere i requisiti di esercizio e comporta la decadenza da disporre previo avvio del procedimento. CONTESTUALMENTE all'avvio puoi adottare misure cautelari (es. sospensione dell'attività) per le ragioni dette da Roberto. Ma io terrei distinto l'avvio (necessario) dalla misura cautelare (che puoi inserire anche nella stessa comunicazione di avvio).
Ricevuti eventuali scritti difensivi ecc... disponi la decadenza (con relativa cessazione delle misure cautelari che divengono definitive) o l'archiviazione con rimozione delle misure cautelari.