Data: 2019-09-24 04:00:33

DM - creazione e il consolidamento dei distretti del cibo (G.U. 23/9/2019)

DM - creazione e il consolidamento dei distretti del cibo (G.U. 23/9/2019)

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[color=red][b]MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 22 luglio 2019
Criteri, modalita' e procedure per l'attuazione degli interventi  per
la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo. (19A05826)
(GU n.223 del 23-9-2019)[/b][/color]

                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

                          di concerto con

                            IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013  relativo  all'organizzazione  comune
dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura,
recante  modifica  dei  regolamenti  (CE)  n.  1184/2006  e  (CE)  n.
1224/2009 del consiglio e che abroga il regolamento (CE) n.  104/2000
del Consiglio;
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo  rurale  da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n.  1698/2005  del  Consiglio,  pubblicato
nella G.U.U.E del 20 dicembre 2013, n. L 347;
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato  interno  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L  187  e,  in
particolare, gli articoli 17, 19 e 41;
  Visto il regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione  del  25
giugno 2014 che dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e
forestale e nelle zone rurali e che abroga  il  regolamento  (CE)  n.
1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1° luglio 2014, n. L 193  e,  in
particolare, l'art. 31;
  Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato
nei settori agricolo  e  forestale  e  nelle  zone  rurali  2014-2020
(2014/C 204/01);
  Vista la decisione della Commissione europea C(2015) 9742 final del
6 gennaio 2016 e successive modificazioni che autorizza il regime  di
Aiuto di Stato - Italia SA.42821 Contratti di filiera e di distretto;
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997,  n.  59»  ed  in  particolare,  l'art.  5,
rubricato «Procedura valutativa»;
  Visto l'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  228,  e
successive modificazioni e integrazioni in materia di «Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo a norma dell'art. 7 della  legge
5 marzo 2001, n. 57»;
  Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27  dicembre  2002,  n.  289,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello stato» (Legge finanziaria 2003)  che  istituisce  i
contratti  di  filiera  e  di  distretto,  al  fine  di  favorire
l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e  il
rafforzamento    dei    distretti    agroalimentari    nelle    aree
sottoutilizzate;
  Visto l'art. 66, comma 2, della sopracitata  legge  che  stabilisce
che i criteri, le modalita' e le  procedure  per  l'attuazione  delle
iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto  del  Ministro
delle  politiche  agricole  e  forestali,  sentita  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano;
  Visto  il  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  99,  recante
«Disposizioni  in  materia  di  soggetti  e  attivita',  integrita'
aziendale e semplificazione amministrativa in  agricoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g),  l),  ee),  della  legge  7
marzo 2003, n. 38»;
  Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante  «Disposizioni
urgenti nell'ambito del Piano di azione per  lo  sviluppo  economico,
sociale e territoriale» convertito con modificazioni dalla  legge  14
maggio 2005, n. 80, ed in particolare, l'art. 10-ter, comma 1;
  Visto il decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  101,  recante
«Ulteriori  disposizioni  per  la  modernizzazione  dei  settori
dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, della
legge 7 marzo 2003, n. 38»;
  Visto decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante «Misure urgenti
a  sostegno  dei  settori  industriali  in  crisi»  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,  ed  in  particolare
l'art. 3, comma 4-ter, relativo all'introduzione  del  «Contratto  di
rete», e successive modifiche e integrazioni;
  Vista la legge 3 febbraio 2011,  n.  4,  recante  «Disposizioni  in
materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti  alimentari»  ed,
in particolare,  l'art.  1  recante  l'estensione  dei  contratti  di
filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale;
  Visto l'art. 1, commi 126 e 499 della legge 27  dicembre  2017,  n.
205,  recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;
  Visto l'art. 1, commi 657 e 660 della legge 30  dicembre  2018,  n.
145,  recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e  disabilita'»
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;
  Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 2019,  n.  1785,  recante
approvazione del «Piano di intervento per  il  rilancio  del  settore
agricolo e agroalimentare nei territori colpiti da Xylella»;
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 72/2019;
  Ritenuta la necessita' di definire, ai sensi del richiamato art. 1,
comma 499, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205  con  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, i criteri, le  modalita'  e
le procedure per l'attuazione degli interventi per la creazione e  il
consolidamento dei distretti del cibo;
  Acquisito il concerto del Ministero dello  sviluppo  economico  con
nota prot. n. 0006990 del 2 luglio 2019;
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 3 luglio 2019;

                              Decreta:

                              Art. 1

                            Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
  a) «Accordo  di  distretto»:  l'accordo  sottoscritto  dai  diversi
soggetti  operanti  nel  territorio  del  distretto  del  cibo,  che
individua il soggetto proponente, gli obiettivi, le  azioni,  incluso
il Programma, i tempi di realizzazione, i risultati  e  gli  obblighi
reciproci dei soggetti beneficiari;
  b) «Commercializzazione di  prodotti  agricoli»:  la  detenzione  o
l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere,  mettere
in vendita, consegnare o immettere sul  mercato  in  qualsiasi  altro
modo detto  prodotto,  esclusa  la  prima  vendita  da  parte  di  un
produttore primario a  rivenditori  o  imprese  di  trasformazione  e
qualsiasi attivita' che prepara il prodotto per tale prima vendita;
  c) «Contratto di distretto»: il contratto  tra  il  Ministero  e  i
soggetti beneficiari, che hanno sottoscritto un Accordo di distretto,
e che, in base alla normativa regionale, rappresentano i distretti di
cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e sue
modificazioni, finalizzato alla realizzazione di un Programma volto a
rafforzare lo sviluppo economico e sociale dei distretti stessi;
  d) «Contratto di distretto  Xylella»:  il  contratto  di  cui  alla
lettera c, in attuazione delle disposizioni dell'art.  1,  comma  126
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dell'art. 1, commi 657  e  660
della legge 30 dicembre 2018, n.  145.  Di  seguito  nel  testo  ogni
riferimento  per  i  Contratti  di  distretto  si  applica  anche  al
Contratto  di  distretto  Xylella,  salvo  specifiche  disposizioni
richiamate espressamente nel testo;
  e) «Contratto di rete»: il  contratto  di  cui  all'art.  3,  comma
4-ter, del decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33,  e  successive
modifiche e integrazioni;
  f) «Contributo in conto capitale»: il contributo a  fondo  perduto,
calcolato  in  percentuale  delle  spese  ammissibili,  erogato  dal
Ministero e/o dalle regioni e province autonome;
  g) «Filiera agroalimentare»: l'insieme delle fasi di produzione, di
trasformazione,  di  commercializzazione  e  di  distribuzione  dei
prodotti agricoli ed agroalimentari;
  h) «Filiera agroenergetica»: l'insieme delle fasi di produzione, di
trasformazione  e  di  commercializzazione  di  biomasse  di  origine
agricola e di prodotti energetici;
  i) «Ministero»: il Ministero delle politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo;
    j) «PMI»: le piccole e medie imprese che soddisfano i criteri  di
cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 o all'allegato  I
del regolamento (UE) n. 651/2014;
  k) «Prodotto agricolo»: i prodotti  elencati  nell'allegato  I  del
Trattato e nell'allegato I del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del
Parlamento europeo e del consiglio, del 21 novembre 2012, sui  regimi
di qualita' dei prodotti agricoli  e  alimentari,  ad  eccezione  dei
prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del
regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del consiglio;
  l) «Progetto»: il Programma  di  interventi  proposto  dal  singolo
soggetto beneficiario aderente ad un Accordo di distretto;
  m) «Programma»: l'insieme dei progetti proposti dai soggetti  della
filiera aderenti ad un Accordo di distretto;
    n) «Provvedimenti»: i bandi emanati dal Ministero  in  attuazione
del presente decreto;
    o) «Settore agricolo»: l'insieme delle imprese attive nel settore
della  produzione  primaria,  della  trasformazione    e    della
commercializzazione di prodotti agricoli;
  p) «Soggetto beneficiario»:  l'impresa  ammessa  alle  agevolazioni
previste da ciascun provvedimento;
  q) «Soggetti della filiera»: le imprese che concorrono direttamente
alla produzione, raccolta, trasformazione  e  commercializzazione  di
prodotti agricoli, agroalimentari e agroenergetici e le  imprese  che
forniscono servizi e mezzi di produzione;
  r) «Soggetto gestore»: il Ministero, ovvero il soggetto  da  questo
incaricato, ai sensi dell'art.  10-ter  del  decreto-legge  14  marzo
2005, n. 35 convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14  maggio
2005, n. 80, sulla base di quanto indicato nei singoli provvedimenti;
    s) «Soggetto proponente»: il soggetto, individuato  dai  soggetti
beneficiari, che assume il  ruolo  di  referente  nei  confronti  del
Ministero circa l'esecuzione del Programma, nonche' la rappresentanza
dei soggetti beneficiari  per  tutti  i  rapporti  con  il  Ministero
medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle  attivita'  di  erogazione
delle agevolazioni;
    t) «Trasformazione di prodotti agricoli»:  qualsiasi  trattamento
subito da un prodotto  agricolo  a  seguito  del  quale  il  prodotto
ottenuto resta un prodotto agricolo o e' trasformato in  un  prodotto
non agricolo per il quale troveranno applicazione  le  condizioni  di
cui all'art. 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, eccezion fatta  per
le  attivita'  realizzate  nell'azienda  agricola  necessarie  per
preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
    u) «Regioni  meno  sviluppate»:  i  territori  localizzati  nelle
regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui prodotto interno
lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre
2013 e' stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo
di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27.
                              Art. 2

                          Ambito operativo

  1. Il presente decreto disciplina,  ai  sensi  di  quanto  previsto
dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, i criteri, le  modalita'  e  le
procedure per l'attuazione dei Contratti di distretto e Contratto  di
distretto Xylella le relative misure agevolative per la realizzazione
dei Programmi.
  2. Gli interventi di cui al  presente  decreto  sono  diretti,  nel
rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di  aiuti  di
Stato, a concedere:
    a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai  sensi  dell'art.
107, paragrafo 3, lettere a) e  c)  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione  europea,  soggetti  all'obbligo  di  notifica  alla
Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato;
    b) aiuti compatibili con il mercato interno, ai  sensi  dell'art.
107, paragrafo 3, lettere a) e  c)  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, esentati dall'obbligo di notifica.
  3. Gli interventi agevolativi sono attuati  con  provvedimenti  che
individuano, oltre a quanto gia' previsto  nel  presente  decreto,  i
requisiti di accesso  dei  soggetti  beneficiari,  le  condizioni  di
ammissibilita' dei programmi e dei progetti, le spese ammissibili, la
forma e l'intensita' delle  agevolazioni,  nonche'  i  termini  e  le
modalita'  per  la  presentazione  delle  domande,  i  criteri  di
valutazione  dei  programmi  o  progetti  e  le  modalita'  per  la
concessione ed erogazione degli aiuti.
                              Art. 3

                        Misure agevolative

  Le agevolazioni di cui al  presente  decreto  sono  concesse  nella
forma del Contributo in conto capitale. Le agevolazioni sono concesse
mediante una procedura di valutazione delle  domande  presentate  dai
soggetti proponenti, per la selezione dei  programmi/progetti,  sulla
base  di  priorita',  condizioni  minime  e  criteri  di  valutazione
previsti nei provvedimenti. Possono essere ammessi alle  agevolazioni
Contratti di distretto che prevedono programmi con un ammontare delle
spese ammissibili compreso tra 4 milioni e 50  milioni  di  euro.  Le
risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni
previste  dal  presente  decreto  sono  individuate  a  valere  sulle
disponibilita' del  Ministero,  con  riferimento  a  quanto  previsto
dall'art. 1 comma 126 e 499 della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,
nonche' in ulteriori successive disponibilita' anche delle regioni  e
province autonome.
                              Art. 4

      Contratto di distretto e Contratto di distretto Xylella

  1. Il Contratto di distretto ha lo scopo di promuovere lo  sviluppo
territoriale,  la  coesione  e  l'inclusione  sociale,  favorire
l'integrazione  di  attivita'  caratterizzate    da    prossimita'
territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire  l'impatto
ambientale  delle  produzioni,  ridurre  lo  spreco  alimentare  e
salvaguardare il territorio  e  il  paesaggio  rurale  attraverso  le
attivita' agricole a agroalimentari. Il Contratto di  distretto  deve
quindi anche favorire processi di  riorganizzazione  delle  relazioni
tra i differenti soggetti delle filiere operanti nel  territorio  del
distretto del  cibo,  al  fine  di  promuovere  la  collaborazione  e
l'integrazione fra i soggetti delle filiere, stimolare  la  creazione
di  migliori  relazioni  di  mercato  e  garantire  prioritariamente
ricadute positive sulla produzione agricola.
  2. Il Contratto di distretto Xylella,  oltre  quanto  previsto  dal
comma 1 del presente articolo, ha lo scopo di realizzare un programma
di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti dal  batterio
Xylella fastidiosa, anche attraverso il recupero di colture  storiche
di qualita'.
  3. Il Contratto di distretto si fonda su un  Accordo  di  distretto
sottoscritto tra i diversi  soggetti  operanti  nel  territorio,  che
individua il soggetto proponente, gli obiettivi, le  azioni,  incluso
il programma, i tempi di realizzazione, i risultati  e  gli  obblighi
reciproci.
  4. Al Contratto  di  distretto  possono  partecipare  sia  soggetti
beneficiari, impegnati direttamente nella realizzazione di  specifici
progetti, sia soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono al
conseguimento degli obiettivi di integrazione  di  filiera.  In  ogni
caso, il Contratto di distretto e'  sottoscritto  dai  soli  soggetti
facenti parte dell'Accordo di distretto che  sono  beneficiari  delle
agevolazioni in quanto direttamente coinvolti nella realizzazione del
Programma.
  5. Il Programma deve essere  articolato  in  diverse  tipologie  di
interventi ammissibili in relazione all'attivita' svolta dai soggetti
beneficiari e dimostrare l'integrazione fra i differenti soggetti  in
termini  di  miglioramento  del  grado  di  relazione  organizzativa,
commerciale e in termini di distribuzione del reddito e di  vantaggio
distrettuale.
                              Art. 5

            Soggetti proponenti e soggetti beneficiari

  1.  Sono  soggetti  proponenti  del  Contratto  di  distretto  le
rappresentanze di distretti del cibo  individuati  dalle  regioni  ai
sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio  2001,  n.  228,
cosi' come modificato dall'art. 1, comma 499 della legge 27  dicembre
2017, n. 205.
  2. Sono soggetti beneficiari delle agevolazioni  del  Contratto  di
distretto le seguenti categorie di imprese:
  a) le imprese come definite dalla normativa vigente, anche in forma
consortile, le societa'  cooperative  e  loro  consorzi,  nonche'  le
imprese organizzate in reti  di  imprese,  che  operano  nel  settore
agricolo e agroalimentare;
  b) le organizzazioni di produttori agricoli e  le  associazioni  di
organizzazioni di produttori agricoli  riconosciute  ai  sensi  della
normativa vigente;
    c) le societa' costituite tra soggetti che esercitano l'attivita'
agricola e le imprese commerciali e/o industriali  e/o  addette  alla
distribuzione, purche' almeno il 51 per cento  del  capitale  sociale
sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole  e  loro
consorzi o da organizzazioni  di  produttori  riconosciute  ai  sensi
della normativa vigente. Il capitale  delle  predette  societa'  puo'
essere posseduto, in misura non superiore al  10%,  anche  da  grandi
imprese, agricole o commerciali;
    d) i distretti di cui al comma  1  laddove  costituiti  in  forma
societaria.  Ai  distretti  di  cui  alla  presente  lettera  non  si
applicano le disposizioni di cui al precedente comma c.
  3. I soggetti beneficiari di cui al  comma  2  devono  possedere  i
seguenti requisiti:
  a. avere una stabile organizzazione in Italia;
  b. essere regolarmente costituiti ed iscritti  nel  registro  delle
imprese;
  c. essere nel pieno e libero  esercizio  dei  propri  diritti,  non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure
concorsuali;
  d.  non  rientrare  tra  le  imprese  che  hanno  ricevuto  e,
successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,
gli  aiuti  individuati  quali  illegali  o  incompatibili  dalla
Commissione europea;
    e. trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in  materia  di
normativa edilizia ed  urbanistica,  del  lavoro,  della  prevenzione
degli infortuni e  della  salvaguardia  dell'ambiente  ed  essere  in
regola con gli obblighi contributivi;
  f. non essere stati sottoposti alla sanzione  interdittiva  di  cui
all'art. 9, comma 2, lettera d), del  decreto  legislativo  8  giugno
2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
  g. essere  in  regola  con  la  restituzione  di  somme  dovute  in
relazione a provvedimenti di  revoca  di  agevolazioni  concesse  dal
Ministero;
    h. non trovarsi  in  condizioni  tali  da  risultare  impresa  in
difficolta'  cosi'  come  individuata  nella  parte  I,  capitolo  2,
paragrafo 2.4, punto 15) degli orientamenti dell'Unione  europea  per
gli aiuti di Stato nei settori agricolo  e  forestale  e  nelle  zone
rurali 2014-2020 o dall'art. 2, punto 18)  del  regolamento  (UE)  n.
651/2014 o dall'art. 2, punto 14) del regolamento (UE) n. 702/2014.
  4. I soggetti beneficiari non  residenti  nel  territorio  italiano
devono avere una personalita' giuridica riconosciuta nello  Stato  di
residenza come risultante dall'omologo registro  delle  imprese.  Per
tali soggetti beneficiari la disponibilita' di almeno  una  sede  sul
territorio  del  distretto  deve  essere  dimostrata  alla  data  di
richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza
dalle stesse. Resta fermo il  possesso  da  parte  di  tali  soggetti
beneficiari degli ulteriori requisiti previsti dal presente  punto  3
alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
                              Art. 6

                      Interventi ammissibili

  1. Gli interventi ammissibili alle agevolazioni di cui  all'art.  3
comprendono le seguenti tipologie:
  a. investimenti in attivi  materiali  e  attivi  immateriali  nelle
aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria;
  b. investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la
commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari;
  c. investimenti concernenti la trasformazione di prodotti  agricoli
in prodotti non agricoli, nei limiti individuati nei provvedimenti;
  d. costi per la partecipazione dei produttori di prodotti  agricoli
ai regimi di qualita' e misure promozionali  a  favore  dei  prodotti
agricoli;
  e. investimenti per la promozione dell'immagine e  delle  attivita'
del distretto;
  f.  progetti  di  ricerca  e  sviluppo  nel  settore  agricolo  e
agroalimentare.
  2. Per i progetti di ricerca e sviluppo nel  settore  agricolo,  le
condizioni del  sostegno  sono  quelle  stabilite  dall'art.  31  del
regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.
  3. Per gli investimenti concernenti la trasformazione  di  prodotti
agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell'allegato I  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per la partecipazione
alle fiere e per gli investimenti volti a promuovere la produzione di
energia da fonti rinnovabili effettuati da imprese di  trasformazione
e  commercializzazione  di  prodotti  agricoli,  le  condizioni  del
sostegno sono quelle stabilite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014.
  4. Gli interventi ammissibili possono riguardare una o piu'  unita'
produttive relative ad uno stesso soggetto beneficiario.
  5. Gli interventi devono essere realizzati entro 4 anni dalla  data
di sottoscrizione del Contratto di distretto,  di  cui  all'art.  12,
comma 1.
                              Art. 7

                          Aiuti concedibili

  1. Le spese ammissibili e  le  intensita'  massime  di  aiuto  sono
riportate nell'Allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto.
  2.  La  misura  degli  aiuti  e'  fissata  dai  provvedimenti  in
percentuale delle spese ammissibili e nel rispetto  delle  intensita'
massime stabilite per ciascuna tipologia di aiuto nell'allegato A  di
cui al comma 1.
  3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non  e'  ammissibile,  salvo
nel caso in cui non sia  recuperabile  ai  sensi  della  legislazione
nazionale sull'IVA.
  4.  L'aiuto  puo'  essere  concesso  esclusivamente  per  attivita'
intraprese o servizi ricevuti dopo che il regime e' stato istituito e
dichiarato compatibile con il Trattato dalla Commissione  europea  ed
e' stata presentata una domanda debitamente compilata.
  5.  Gli  interventi  devono  essere  avviati  successivamente  alla
presentazione della domanda  di  accesso  alle  agevolazioni  di  cui
all'art. 9, comma 1.
  6. Le agevolazioni di cui al presente decreto si intendono concesse
con la sottoscrizione del Contratto di distretto.
  7. Per i contratti di distretto le agevolazioni sono concesse nella
forma  di  Contributo  in  conto  capitale  tenuto  conto  della
localizzazione, della tipologia  di  interventi  e  della  dimensione
dell'impresa, come segue:
  a. investimenti nelle aziende  agricole  connessi  alla  produzione
agricola primaria: nella forma di Contributo in conto capitale,  fino
al 50% degli investimenti ammissibili nelle regioni meno sviluppate e
fino al 40% degli investimenti ammissibili nelle altre regioni;
  b.  investimenti  nel  settore  della  trasformazione  di  prodotti
agricoli e della  commercializzazione  di  prodotti  agricoli:  nella
forma di Contributo in conto capitale, fino al 50% degli investimenti
ammissibili nelle  regioni  meno  sviluppate  e  fino  al  40%  degli
investimenti ammissibili nelle altre regioni;
    c. per gli investimenti di cui alle lettere a) e b), proposti  da
grandi imprese, che non soddisfano i criteri di  cui  all'allegato  I
del regolamento (UE) n. 702/2014, la forma e l'intensita'  dell'aiuto
sono subordinati alla verifica dell'effetto di incentivazione e della
proporzionalita'  dell'aiuto,  secondo  le  modalita'  specificate
all'art. 9, commi 6 e 7;
  d. spese per la partecipazione dei produttori di prodotti  agricoli
ai regimi di qualita',  per  le  misure  promozionali  a  favore  dei
prodotti agricoli: nella forma di Contributo in conto capitale,  fino
al 50% delle spese ammissibili;
  e. spese per ricerca e sviluppo nel settore agricolo fino  al  100%
delle spese ammissibili, purche' siano soddisfatte le  condizioni  di
cui all'allegato A del presente decreto;
  f. spese per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti
agricoli in prodotti non agricoli nel limite della soglia di notifica
dell'aiuto pari a 7,5 milioni di euro per impresa e per  progetto  di
investimento, nella forma di Contributo in conto  capitale,  fino  al
20% dei costi ammissibili per le piccole imprese;  fino  al  10%  dei
costi ammissibili per le medie imprese.
  Nel caso di Contratti di distretto Xylella, le aliquote di aiuto di
cui alla lettera a sono maggiorate di 20 punti percentuali per:
    i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei
cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto;
    gli  investimenti  collettivi,  come  impianti  di  magazzinaggio
utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di  condizionamento
dei prodotti agricoli per la vendita;
    gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o  ad  altri
vincoli specifici ai sensi  dell'art.  32  del  regolamento  (UE)  n.
1305/2013;
    investimenti destinati a migliorare  l'ambiente  naturale,  anche
collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e 29 del  regolamento
(UE) n. 1305/2013, le condizioni di igiene o  le  norme  relative  al
benessere degli animali, oltre le vigenti norme dell'Unione;  in  tal
caso la maggiorazione  si  applica  unicamente  ai  costi  aggiuntivi
necessari per raggiungere un livello  superiore  a  quello  garantito
dalle norme dell'Unione in vigore, senza che cio' comporti un aumento
della capacita' di produzione.
  8. I provvedimenti possono stabilire eventuali  limiti  massimi  di
agevolazioni concedibili per singolo Programma.
                              Art. 8

                      Cumulabilita' degli aiuti

  Gli aiuti di cui al presente decreto possono  essere  cumulati  con
altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti «de minimis»,  nella  misura
in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi.
Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato,
compresi gli aiuti «de  minimis»,  in  relazione  agli  stessi  costi
ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purche' tale cumulo non
porti al superamento dell'intensita' di aiuto stabilita, per  ciascun
tipo di aiuto, nell'allegato A al presente decreto.
                              Art. 9

              Presentazione e istruttoria delle domande
                    di accesso alle agevolazioni

  1. Il soggetto proponente, che intende richiedere  le  agevolazioni
previste dal presente decreto, deve  preventivamente  trasmettere  al
Ministero apposita domanda di accesso.
  2. La domanda di accesso alle agevolazioni, sottoscritta dai legali
rappresentanti  delle  imprese  coinvolte,  redatta,  a  pena  di
esclusione,  secondo  l'apposito  modello  che  sara'  allegato  ai
provvedimenti, predisposto  dal  Ministero  e  disponibile  sul  sito
internet del Ministero stesso, e' composta dal modulo  di  domanda  e
dalla proposta di massima, completa della descrizione  del  Contratto
di distretto, delle caratteristiche  tecnico-economiche  dei  singoli
progetti, compresa la loro ubicazione e le date di inizio e di  fine,
l'importo  dell'aiuto  necessario  per  realizzarli  e  i  costi
ammissibili, con  l'indicazione  dei  soggetti  beneficiari  e  delle
dimensioni  delle  imprese.  Alla  domanda  di  accesso  deve  essere
allegato l'Accordo di distretto, sottoscritto  da  tutti  i  soggetti
beneficiari e da eventuali altri  soggetti  coinvolti  indirettamente
che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di distretto.
  3. Il  Ministero  rende  disponibile  attraverso  il  proprio  sito
internet l'elenco della documentazione da presentare a corredo  della
domanda d'accesso e necessaria ai fini delle verifiche e  valutazioni
da effettuare.
  4. Il Ministero richiede ai soggetti beneficiari,  per  il  tramite
del soggetto proponente, la documentazione o i chiarimenti utili alla
fase istruttoria. I chiarimenti e/o  le  integrazioni  richiesti  dal
Ministero dovranno pervenire entro il termine perentorio di  quindici
giorni dal  ricevimento  della  relativa  richiesta,  salvo  proroghe
concesse per cause debitamente motivate.
  5. Il Ministero conclude  l'istruttoria  dell'ammissibilita'  entro
sessanta  giorni  dal  ricevimento  della  domanda  di  accesso  alle
agevolazioni. I termini di cui sopra, sono sospesi fino alla scadenza
del termine assegnato per la produzione della  documentazione  o  dei
chiarimenti di cui al comma 4.
  6.  Il  Ministero,  accertato  che  sussistono  le  condizioni  di
ammissibilita'  stabilite  dal  presente  decreto  e  dai  singoli
provvedimenti  e  verificata  la  disponibilita'  delle  risorse
finanziarie  per  la  concessione  delle  agevolazioni,  provvede  ad
inviare la  domanda  alle  regioni  o  province  autonome  dove  sono
localizzati i progetti, al fine  di  acquisire  entro  trenta  giorni
l'eventuale  disponibilita'  al  cofinanziamento  nella  forma  di
Contributo in conto capitale e comunica al soggetto proponente:
  a) l'ammissibilita' della domanda di accesso;
  b) i motivi che ostano all'accoglimento della  domanda,  assegnando
al  soggetto  proponente  il  termine  di  dieci  giorni  per  la
presentazione di osservazioni o documenti, ai sensi dell'art.  10-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
  7. Per le domande ammissibili, il Ministero procede, nel termine di
novanta  giorni  dalla  comunicazione  di  cui  al  comma  6,  alla
valutazione della fattibilita' tecnico-economica dei programmi e  dei
progetti sulla base dei seguenti principali criteri:
  a) fattibilita' tecnico-economica del Programma;
  b) idoneita' del Programma a conseguire gli obiettivi produttivi ed
economici prefissati e a realizzare/consolidare sistemi di distretto;
  c) competenze specifiche  possedute  dai  soggetti  beneficiari  in
relazione al Programma;
  d) solidita' economico-finanziaria dei soggetti beneficiari,  sulla
base, ove previsto, della documentazione predisposta da  un  istituto
bancario;
  e) entita' dell'eventuale cofinanziamento regionale.
  8. Il sistema di punteggi e le condizioni minime di  ammissibilita'
tecnico-economica alle  agevolazioni  sono  individuati  nei  singoli
provvedimenti.
  9. Per la valutazione delle domande, il Ministero si avvale di  una
Commissione da nominare con atto del Ministero stesso.
  10. In caso di partecipazione di una  o  piu'  grandi  imprese,  il
Ministero  verifica  la  proporzionalita'  e  l'effetto  incentivante
dell'aiuto, rispetto alla situazione in assenza di aiuti. Al fine  di
dimostrare l'effetto incentivante,  le  grandi  imprese  beneficiarie
devono descrivere nella domanda di aiuto la situazione in assenza  di
aiuti,  indicare  quale  situazione  e'  indicata  come  scenario
controfattuale o progetto o attivita' alternativi e fornire documenti
giustificativi a sostegno  dello  scenario  controfattuale  descritto
nella domanda. Il Ministero verifica la credibilita'  dello  scenario
controfattuale  per  confermare  che  l'aiuto  produca  l'effetto  di
incentivazione richiesto. In caso di aiuti agli investimenti soggetti
a notifica individuale, quando non e'  noto  uno  specifico  scenario
contro fattuale, l'effetto di  incentivazione  puo'  essere  altresi'
dimostrato in presenza di un deficit di finanziamento,  vale  a  dire
quando i costi di investimento superano il valore attuale netto (VAN)
degli utili di esercizio attesi dell'investimento sulla  base  di  un
piano aziendale ex ante.
  11. Il Ministero verifica altresi' la  proporzionalita'  dell'aiuto
acquisendo dal soggetto beneficiario, per  il  tramite  del  soggetto
proponente, la documentazione utile a dimostrare che, per  gli  aiuti
agli investimenti concessi alle grandi imprese, l'importo  dell'aiuto
e'  limitato  al  minimo  e  corrisponde  ai  sovraccosti  netti  di
attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo
scenario controfattuale in assenza di aiuto.  A  tal  fine  l'importo
dell'aiuto agli investimenti  concesso  a  grandi  imprese  non  deve
superare  il  minimo  necessario  per  rendere    il    progetto
sufficientemente redditizio. Cio' e' confermato se l'aiuto non  porta
il Tasso di  rendimento  interno  (TRI)  oltre  i  normali  tassi  di
rendimento applicati dall'impresa interessata ad  altri  progetti  di
investimento analoghi o, se tali  tassi  non  sono  disponibili,  non
determina un aumento del TRI oltre il costo del capitale dell'impresa
nel suo insieme oppure  oltre  i  tassi  di  rendimento  abitualmente
registrati nel settore interessato.
  12.  Conclusa  l'attivita'  di  valutazione  della  fattibilita'
tecnico-economica, il Ministero determina l'ammontare  massimo  delle
agevolazioni concedibili nelle forme e nelle misure  ritenute  idonee
alla realizzazione del Programma.
  13. Il Ministero, laddove  applicabile,  procede  con  la  notifica
individuale del progetto alla Commissione europea, ai sensi dell'art.
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  14. Il Ministero rende pubblica sul proprio sito la graduatoria dei
programmi sottoposti a valutazione.
  15. Per i Programmi per i quali la valutazione  dell'ammissibilita'
tecnico-economica  si  conclude  con  esito  positivo,  il  Ministero
approva il Programma, cosi' come definito nell'ambito  dell'attivita'
di valutazione e secondo la graduatoria composta in base ai  punteggi
ottenuti dai singoli programmi, con l'indicazione delle spese ammesse
e delle  agevolazioni  spettanti  a  ciascun  soggetto  beneficiario,
dandone  comunicazione  al  soggetto  proponente  e  alle  regioni  o
province autonome dove sono localizzati i progetti.
  16. Per i programmi per i quali la valutazione  dell'ammissibilita'
tecnico-economica si conclude con esito negativo, il Ministero ne da'
motivata comunicazione al  soggetto  proponente,  anche  al  fine  di
consentire l'eventuale presentazione, nel termine di dieci giorni, di
osservazioni o documenti, ai sensi dell'art.  10-bis  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
  17. Per il computo dei termini di cui al presente articolo  non  si
considera il mese di agosto.
                              Art. 10

              Presentazione della proposta definitiva
                      di Contratto di distretto

  1. La proposta definitiva di Contratto di distretto di cui al comma
3, completa della documentazione progettuale prevista al comma 4,  e'
presentata dal soggetto  proponente  al  Ministero  e,  nel  caso  di
cofinanziamento  regionale,  alle  regioni  o  province  autonome
interessate entro il termine di novanta giorni dal ricevimento  della
comunicazione di cui all'art. 9, comma 15,  salvo  proroghe  concesse
per cause debitamente motivate. Decorso tale termine,  senza  che  la
documentazione prevista sia stata presentata, la stessa non  e'  piu'
ricevibile e la relativa decisione di approvazione del Programma,  di
cui all'art. 9, comma 15, e' considerata decaduta.
  2. La proposta definitiva di Contratto di distretto di cui al comma
1  deve  corrispondere  a  quanto  riportato  nella  decisione  di
approvazione del Programma di cui all'art. 9, comma 15.
  3. La proposta definitiva di Contratto di  distretto,  sottoscritta
dal legale rappresentante  del  soggetto  proponente  e  degli  altri
soggetti beneficiari, redatta,  a  pena  di  esclusione,  secondo  il
modello  che  sara'  allegato  al  provvedimento,  deve  descrivere
compiutamente e chiaramente i contenuti del Programma approvato,  con
particolare riguardo ai seguenti elementi:
  a) soggetto proponente e soggetti beneficiari;
  b)  accordo  di  distretto  definitivo,  sottoscritto  da  tutti  i
soggetti  beneficiari  e  da  eventuali  altri  soggetti  coinvolti
indirettamente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di
distretto;
  c) progetti previsti;
    d) piano finanziario di copertura del Programma, con  indicazione
dell'ammontare e della forma  delle  agevolazioni  e  delle  relative
previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie;
    e) ogni altro elemento descrittivo e di valutazione richiesto dai
provvedimenti.
  4. Per ciascun  soggetto  beneficiario,  alla  proposta  definitiva
devono essere allegati i seguenti documenti:
  a) scheda sintetica, contenente i principali  dati  e  informazioni
relativi a ciascun soggetto beneficiario e relativo progetto;
    b)  progetto  redatto  secondo  le  indicazioni  previste  nel
provvedimento e relativi preventivi di spesa.
  5. Il Ministero puo' prevedere nei singoli provvedimenti  ulteriore
documentazione ritenuta necessaria per l'istruttoria dei progetti.
  6. Per il computo dei termini di cui al presente  articolo  non  si
considera il mese di agosto.
                              Art. 11

                Istruttoria della proposta definitiva

  1. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla data di  presentazione
della proposta definitiva di cui all'art. 10, procede  ad  effettuare
l'attivita'  istruttoria.  Se,  ai    fini    dello    svolgimento
dell'istruttoria, si rendono necessari chiarimenti e/o  integrazioni,
il suddetto termine di sessanta giorni resta sospeso.  I  chiarimenti
e/o le integrazioni richiesti dal Ministero devono pervenire entro il
termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa  richiesta,
pena la decadenza della domanda, salvo proroghe  concesse  per  cause
debitamente motivate.
  2. Il Ministero per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria  puo'
avvalersi del soggetto gestore.
  3. Le modalita'  di  svolgimento  dell'attivita'  istruttoria  sono
individuate nei singoli provvedimenti.
  4.  Entro  il  medesimo  termine  previsto  per  l'espletamento
dell'attivita'  istruttoria,  le  regioni  o  province  autonome
trasmettono  al  Ministero  gli  atti  attestanti    l'eventuale
cofinanziamento.
  5. Completata l'istruttoria, il Ministero approva  la  proposta  di
Contratto di distretto. Per le proposte di Contratto di distretto non
ammissibili, il  Ministero  comunica  al  soggetto  proponente,  alle
regioni  o  province  autonome  interessate  l'esito  negativo  e  le
relative  motivazioni,  anche  al  fine  di  consentire  l'eventuale
presentazione,  nel  termine  di  dieci  giorni,  di  osservazioni  o
documenti, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7  agosto  1990,  n.
241, e successive modificazioni. In  tal  caso,  il  procedimento  si
intende concluso.
  6. L'approvazione della proposta  di  Contratto  di  distretto,  e'
comunicata, nel termine di dieci giorni lavorativi, dal Ministero  ai
soggetti proponenti, e, in caso di  cofinanziamento  regionale,  alle
regioni o province autonome interessate, specificando,  per  ciascuno
dei progetti, le spese ammesse e le relative agevolazioni.
  7. Il Ministero trasmette  al  soggetto  proponente  lo  schema  di
Contratto di distretto, fissando un termine  perentorio  per  la  sua
sottoscrizione. Detto termine non puo' essere fissato oltre  sessanta
giorni dall'approvazione della proposta di  Contratto  di  distretto.
Nel caso in cui il soggetto proponente non sottoscriva  il  contratto
entro  il  predetto  termine,  salvo  proroghe  concesse  per  cause
debitamente motivate, il Ministero stesso provvede  a  comunicare  al
soggetto proponente, e alle regioni o province  autonome  interessate
la decadenza della decisione di approvazione del  Programma,  di  cui
all'art. 9, comma 15.
  8. Per il computo dei termini di cui al presente  articolo  non  si
considera il mese di agosto.
                              Art. 12

              Sottoscrizione del Contratto di distretto

  1.  Entro  sessanta  giorni,  salvo  proroghe  concesse  per  cause
debitamente motivate, dall'approvazione della proposta  di  Contratto
di distretto, di cui all'art. 11 comma 5, il Ministero e il  soggetto
proponente sottoscrivono il Contratto di distretto.
  2. Il Contratto di distretto, nel quale sono  indicati  impegni  ed
obblighi, regola le modalita' di erogazione delle agevolazioni, anche
in riferimento all'eventuale quota di cofinanziamento  regionale  per
il  Contributo  in  conto  capitale,  le  condizioni  che  possono
determinare  la  revoca  delle  stesse,  gli  obblighi  connessi  al
monitoraggio e alle attivita' di  accertamento  finale  dell'avvenuta
realizzazione dei progetti  nonche'  di  controllo  ed  ispezione,  e
quanto altro necessario ai fini della realizzazione dei  programmi  e
dei progetti previsti.
  3. L'efficacia del Contratto  di  distretto  e'  condizionata  alla
effettiva esibizione, entro il termine massimo di  centoventi  giorni
dalla sottoscrizione, salvo proroghe concesse per  cause  debitamente
motivate,  della  documentazione  comprovante  il  rilascio  delle
concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla  osta  delle  competenti
pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei  progetti
ammessi alle agevolazioni. L'intervenuta efficacia e' comunicata  dal
Ministero alle  regioni  o  province  autonome  che  cofinanziano  il
Programma.
  4. Per il computo del termine di cui al presente  articolo  non  si
considera il mese di agosto.
                              Art. 13

                    Erogazione delle agevolazioni

  1. L'erogazione del Contributo in conto capitale avviene per  stato
di avanzamento, subordinatamente  all'effettiva  realizzazione  della
corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili. La  prima
quota, fino al 40%, del Contributo in  conto  capitale,  puo'  essere
erogata,  su  richiesta,  a  titolo  di  anticipazione,  previa
presentazione  di  fidejussione  irrevocabile,  incondizionata  ed
escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e
di durata adeguata.
  2. Il Ministero per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria delle
richieste di erogazione puo' avvalersi del soggetto gestore.
  3. Il Ministero e le regioni  o  province  autonome  provvedono  ad
erogare il Contributo in conto capitale per le  quote  di  rispettiva
competenza.
  4. Per il computo del termine di cui al presente  articolo  non  si
considera il mese di agosto.
                              Art. 14

                      Variazioni dei programmi

  1. I soggetti proponenti, in ogni fase del procedimento oggetto del
presente decreto, devono  comunicare  tempestivamente  al  Ministero,
pena  l'inammissibilita'  delle  variazioni  o  la  revoca  delle
agevolazioni, le variazioni della localizzazione territoriale e della
tipologia  degli  interventi,  nonche'  le  variazioni  relative  al
soggetto  beneficiario  e  conseguenti  ad  operazioni  aziendali
straordinarie, quali fusioni, scorpori, cessioni di azienda o di rami
aziendali.
  2. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, anche a
seguito di rinuncia alle agevolazioni, nonche'  quelle  afferenti  il
Programma oggetto del Contratto  di  distretto  sottoscritto,  devono
essere  preventivamente  comunicate  dal  soggetto  proponente  al
Ministero, con  adeguata  motivazione.  Ai  fini  dell'autorizzazione
delle variazioni proposte, il  Ministero,  con  apposita  istruttoria
tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle  condizioni  di
ammissibilita' del Programma e dei singoli progetti. Ove,  a  seguito
delle  variazioni  intervenute,  vengano  meno  le  condizioni  e  i
requisiti  di  ammissibilita',  o  sia  compromesso  l'equilibrio
economico-finanziario  del  Contratto  di  distretto,  il  Ministero
dichiara  l'inammissibilita'  della  variazione  o  la  revoca  le
agevolazioni secondo le modalita' previste all'art. 15.
  3. Laddove non siano intervenute erogazioni delle agevolazioni,  il
soggetto  proponente  puo'  richiedere  al  Ministero,  a  seguito
dell'intervenuto  recesso  o  esclusione  di  uno  o  piu'  soggetti
beneficiari,  l'autorizzazione  al  subentro  di  nuovi  soggetti
beneficiari  delle  agevolazioni  di  cui  al  presente  decreto.  La
richiesta  deve  essere  inoltrata  tempestivamente  e,  in  caso  di
contratto  gia'  sottoscritto,  entro  tre  mesi  dalla    data
dell'intervenuto  recesso  o  esclusione  di  uno  o  piu'  soggetti
beneficiari.
  4. Non sono considerate, di norma, varianti del progetto, e  quindi
non sono soggette alla preventiva comunicazione e autorizzazione  del
Ministero,  le  modifiche  tecniche  di  dettaglio,  le  soluzioni
migliorative e i cambi di preventivo decisi in corso d'opera e per  i
quali il soggetto beneficiario possa dare evidenza in sede  di  stato
di avanzamento/rendicontazione, a condizione che:
    a) sia garantita la possibilita' di identificare il bene  cui  le
modifiche si riferiscono;
    b) il  beneficiario  dimostri  che  gli  investimenti  realizzati
confermino le  finalita'  del  progetto  e  siano  coerenti  con  gli
obiettivi  del  Contratto  di  distretto  e  il  termine  per  la
realizzazione degli investimenti.
  5.  Variazioni  dei  singoli  interventi  ammessi  e  indicate  nel
Contratto di distretto sottoscritto, ivi  comprese  quelle  dovute  a
incrementi di costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi interventi,
non possono comportare, in nessun caso,  aumento  delle  agevolazioni
concesse in relazione a ciascun Contratto di distretto.
  6.  In  caso  di  revoca,  anche  a  seguito  di  rinuncia  alle
agevolazioni, in relazione  a  uno  o  piu'  progetti,  il  Ministero
verifica che permanga comunque  la  validita'  tecnico-economica  del
Programma oggetto del  Contratto  di  distretto.  Detta  verifica  e'
effettuata  anche  nel  caso  in  cui  l'ammontare  delle  spese
complessivamente  realizzate  e  ritenute  ammissibili    risulti
significativamente inferiore all'ammontare delle spese ammesse.
  7. Per il computo del termine di cui al presente  articolo  non  si
considera il mese di agosto.
                              Art. 15

                      Revoca delle agevolazioni

  1. Le agevolazioni concesse sono revocate in tutto o in  parte  dal
Ministero, e comunicate alle regioni o province autonome, qualora:
  a) per i beni del medesimo  intervento  oggetto  della  concessione
siano state erogate agevolazioni  di  qualsiasi  natura  previste  da
altre norme statali,  regionali  o  dell'Unione  europea  o  comunque
concesse  da  enti  o  istituzioni  pubbliche,  che  comportino  il
superamento dell'intensita' di aiuto stabilita, per ciascun  tipo  di
aiuto, nell'allegato A al presente decreto;
  b) vengano distolte dall'uso previsto, in  qualsiasi  forma,  anche
mediante  cessione  di  attivita'  ad  altro  imprenditore,  le
immobilizzazioni materiali o immateriali,  la  cui  realizzazione  od
acquisizione e' stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni
dalla data di completamento dell'investimento;
    c) non vengano rispettati nei confronti dei lavoratori dipendenti
gli obblighi  previsti  dalla  legislazione  in  materia  di  lavoro,
previdenza ed assistenza ovvero dai contratti collettivi nazionali di
lavoro;
  d) il soggetto beneficiario non abbia maturato, entro diciotto mesi
dalla data  di  sottoscrizione  del  Contratto  di  distretto,  salvo
proroghe concesse  per  cause  debitamente  motivate,  le  condizioni
previste per l'erogazione a stato di avanzamento  della  prima  quota
del Contributo in conto capitale;
  e) gli interventi non  siano  ultimati  entro  i  termini  previsti
dall'art. 6, comma 5, salvo proroghe concesse per  cause  debitamente
motivate;
  f) siano gravemente  violate  specifiche  norme  settoriali,  anche
appartenenti all'ordinamento dell'Unione europea;
  g) venga dichiarato il fallimento del soggetto beneficiario, ovvero
l'apertura nei confronti del medesimo di altra procedura  concorsuale
con finalita' liquidatoria e cessazione dell'attivita';
    h) si verifichi il mancato rispetto delle  vigenti  disposizioni,
in particolare gli articoli 5 ed eventualmente 6 del decreto-legge 12
luglio 2018, n. 87, in materia di delocalizzazione e,  ove  ricorrano
le  condizioni,  del  mantenimento  dell'occupazione  delle  unita'
produttive interessate dagli investimenti;
    i) per qualsiasi altra causa indicata dai provvedimenti.
  2. Nell'ipotesi  sub  a)  di  cui  al  comma  1,  la  revoca  delle
agevolazioni e'  parziale,  in  relazione  alle  spese  ammesse  alle
agevolazioni afferenti i beni oggetto di altre agevolazioni.
  3. Nell'ipotesi  sub  b)  di  cui  al  comma  1,  la  revoca  delle
agevolazioni e' parziale ed e' commisurata alla  spesa  ammessa  alle
agevolazioni    afferente,    direttamente    o    indirettamente,
l'immobilizzazione  distratta  e  al  periodo  di  mancato  utilizzo
dell'immobilizzazione  medesima,  con  riferimento  al  prescritto
quinquennio.  A  tal  fine,  il  soggetto  beneficiario  comunica
tempestivamente  al  Ministero  l'eventuale  distrazione    delle
immobilizzazioni agevolate prima del suddetto quinquennio. Qualora la
detta  distrazione  dovesse  essere  rilevata  nel  corso  degli
accertamenti o delle ispezioni  di  cui  all'art.  18  senza  che  il
soggetto  beneficiario  ne  abbia  dato  comunicazione  come  sopra
specificato, la revoca e' comunque parziale ma commisurata all'intera
spesa  ammessa    afferente,    direttamente    o    indirettamente,
l'immobilizzazione  distratta,  indipendentemente  dal  periodo  di
mancato utilizzo. Nel caso in cui la  distrazione  dall'uso  previsto
delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla data  di
entrata  in  funzione  dell'impianto  costituisca  una  variazione
sostanziale del progetto, determinando, di  conseguenza,  il  mancato
raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati,  la  revoca  e'  pari
all'intero importo concesso a fronte del progetto approvato.
  4. Nell'ipotesi sub c) di cui al comma 1, il Ministero  provvede  a
fissare un termine non superiore a sessanta giorni per consentire  al
soggetto  beneficiario  di  regolarizzare  la  propria  posizione.
Trascorso inutilmente tale termine,  il  Ministero  medesimo  procede
alla revoca totale delle agevolazioni.
  5. Nelle ipotesi sub e) di cui al comma 1, la richiesta di  proroga
e' inoltrata dal soggetto beneficiario  al  Ministero  almeno quattro
mesi  prima  del  termine  previsto  per  il  completamento  degli
interventi. Nell'ipotesi di cui al presente comma,  la  revoca  delle
agevolazioni e' parziale e interessa  le  agevolazioni  afferenti  le
spese  effettuate  successivamente  ai  termini  di  ultimazione
prescritti, comprensivi  dell'eventuale  proroga,  fatta  salva  ogni
ulteriore determinazione conseguente  alle  verifiche  sull'effettivo
completamento del  progetto  e  sul  raggiungimento  degli  obiettivi
prefissati.
  6. Nelle ipotesi sub d) ed f),  la  revoca  delle  agevolazioni  e'
totale.
  7. Nell'ipotesi sub g) la revoca  delle  agevolazioni  puo'  essere
parziale o totale in relazione al  momento  in  cui  interviene,  con
riferimento  allo  stato  di  realizzazione  del  progetto,  la
dichiarazione di fallimento  ovvero  l'apertura  di  altra  procedura
concorsuale con finalita' liquidatoria e cessazione dell'attivita'.
  8.  Nell'ipotesi  sub  h)  si  rimanda  a  quanto  indicato  nei
provvedimenti.
  9. La revoca delle agevolazioni comporta, l'obbligo  di  restituire
l'importo erogato in Conto capitale.
  10.  In  caso  di  revoca  parziale  delle  agevolazioni,  per  il
Contributo in conto capitale, si procede  alla  riliquidazione  delle
stesse e alla rideterminazione delle  quote  erogabili.  Le  maggiori
agevolazioni  gia'  erogate  vengono  recuperate  anche  mediante
detrazione dalle successive erogazioni. In  caso  di  recupero  delle
somme erogate, ovvero di  detrazione  di  parte  delle  stesse  dalle
erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca di cui  al
presente articolo o a seguito  di  altre  inadempienze  del  soggetto
beneficiario  di  cui  al  presente  decreto,  le  medesime  vengono
maggiorate di un tasso  di  interesse  pari  al  tasso  ufficiale  di
riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione, fatti salvi i casi
in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e  le  sanzioni  di
cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
  11. La revoca parziale o totale delle agevolazioni  e'  comunicata,
ove previsto, dal Ministero alle regioni o province autonome  per  il
recupero delle relative quote di Contributo in conto capitale.
                              Art. 16

                      Documentazione di spesa

  1. Ai fini dell'erogazione delle  quote  del  Contributo  in  conto
capitale il soggetto  beneficiario  trasmette,  per  il  tramite  del
soggetto  proponente,  al  Ministero  la  documentazione  di  spesa
necessaria  per  i  riscontri  e  le  verifiche  sugli  interventi
realizzate, secondo le modalita' previste dal Contratto di  distretto
sottoscritto.
                              Art. 17

              Concessione definitiva delle agevolazioni

  1. A seguito del ricevimento della documentazione di spesa  di  cui
all'art.  16,  il  Ministero  dispone  accertamenti  sull'avvenuta
realizzazione del Programma del Contratto di distretto.
  2. Sulla base degli accertamenti di cui al comma 1 e della prevista
relazione  finale,  il  Ministero  provvede  al  ricalcolo  delle
agevolazioni spettanti al soggetto beneficiario,  anche  al  fine  di
verificare il rispetto delle  intensita'  massime  di  aiuto  di  cui
all'allegato A e  adotta  il  decreto  di  concessione  definitiva  o
dispone la  revoca  delle  agevolazioni.  Al  fine  di  garantire  la
partecipazione del soggetto beneficiario al procedimento di ricalcolo
delle agevolazioni spettanti, gli esiti degli accertamenti di cui  al
comma 1 e la relazione finale, sono portati a conoscenza del soggetto
beneficiario stesso.
  3. A seguito  della  concessione  definitiva,  il  Ministero  e  la
regione o provincia autonoma, ove applicabile, provvede  ad  erogare,
relativamente al Contributo in conto capitale,  quanto  eventualmente
ancora dovuto ai  soggetti  beneficiari,  ovvero  a  richiedere  agli
stessi le somme da questi dovute, che in caso di  revoca  parziale  o
totale saranno maggiorate nella misura stabilita all'art.  15,  comma
10.
  4. Il decreto di concessione definitiva di  cui  al  comma  2  deve
essere adottato entro sei mesi dal ricevimento  della  documentazione
di spesa di cui all'art. 16 riferita all'ultimo stato di avanzamento.
Trascorso detto termine si provvede alle residue  erogazioni  secondo
quanto disciplinato al precedente comma 3. Il decreto di  concessione
definitiva viene trasmesso dal Ministero al soggetto beneficiario, e,
ove applicabile, alle regioni o province autonome.
                              Art. 18

                Monitoraggio, controlli e ispezioni

  1. In ogni  fase  e  stadio  del  procedimento  il  Ministero  puo'
disporre controlli e ispezioni sui soggetti beneficiari, al  fine  di
verificare le condizioni per la fruizione  e  il  mantenimento  delle
agevolazioni medesime, sulla regolarita'  dei  procedimenti,  nonche'
l'attuazione dei progetti finanziati e  i  risultati  conseguiti  per
effetto degli interventi realizzati.
  2. Ai fini del monitoraggio del Programma  agevolato,  il  soggetto
proponente, a partire dalla data di sottoscrizione del  Contratto  di
distretto, si fa carico di inviare  periodicamente  al  Ministero  le
dichiarazioni, rese dai legali rappresentanti o procuratori  speciali
dei soggetti beneficiari, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto
del Presidente  della  Repubblica  del  28  dicembre  2000,  n.  445,
attestanti lo stato d'avanzamento dei progetti e l'indicazione  degli
eventuali beni dismessi, sulla base  delle  indicazioni  fornite  dal
Ministero. Il  soggetto  proponente  provvede  a  detto  invio  entro
sessanta  giorni  dalla  chiusura  di  ciascun  esercizio  sociale  a
decorrere da quello relativo all'avvio del Programma agevolato e fino
al quinto esercizio successivo a quello di ultimazione del  Programma
medesimo. Il dato relativo allo  stato  d'avanzamento  e'  dichiarato
fino alla  prima  scadenza  utile  successiva  alla  conclusione  del
Programma. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione  dei  dati
richiesti  puo'  determinare,  previa  contestazione  al  soggetto
beneficiario  inadempiente,  la  revoca  totale  delle  agevolazioni
concesse.
  3. Per le  attivita'  di  monitoraggio,  comprensiva  di  eventuale
assistenza tecnica e per il tramite di eventuale soggetto gestore, il
Ministero e' autorizzato a utilizzare fino 3 milioni  di  euro  delle
risorse disponibili per il finanziamento dei contratti di  distretto,
anche attraverso convenzione con Ismea.
  4. Il Ministero presenta relazioni annuali alla Commissione europea
in conformita' al regolamento (CE) n. 659/1999 e al regolamento  (CE)
n. 794/2004 e alle loro successive modifiche.
                              Art. 19

                          Entrata in vigore

  1. Gli aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art.
107, paragrafo 3, lettere a) e  c)  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione  europea,  soggetti  all'obbligo  di  notifica  ai  sensi
dell'art. 108 del medesimo Trattato di cui al presente  decreto  sono
in conformita' con la decisione  della  Commissione  europea  C(2015)
9742  final  del  6  gennaio  2016  e  successive  modificazioni  che
autorizza il regime di Aiuto di Stato - Italia SA.42821 Contratti  di
filiera e di distretto.
  2. Le  agevolazioni  concesse  in  conformita'  alla  tabella  4  A
dell'allegato A del presente  decreto  sono  esenti  dall'obbligo  di
notifica  di  cui  all'art.  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul
funzionamento  dell'Unione  europea  ai  sensi  dell'art.  3  del
regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che
dichiara compatibili con il mercato interno,  in  applicazione  degli
articoli  107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e
nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione  (CE)
n. 1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1° luglio 2014, n. L 193.
  3. Gli aiuti di cui alla tabella 4 A dell'allegato A  del  presente
decreto entrano in vigore  dalla  data  di  ricezione  da  parte  del
Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  della
ricevuta contrassegnata dal  numero  di  identificazione  dell'aiuto,
inviata  dalla  Commissione  europea  ai  sensi  dell'art.  9  del
regolamento (UE) n. 702/2014.
  4.  Le  agevolazioni  concesse  in  conformita'  alla  tabella  5A
dell'Allegato A del presente  decreto  sono  esenti  dall'obbligo  di
notifica  di  cui  all'art.  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul
funzionamento  dell'Unione  europea  ai  sensi  dell'art.  3  del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno
in applicazione degli articoli 107 e  108  del  Trattato,  pubblicato
nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187.
  5. Informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto di cui  alla
tabella 5 A dell'allegato A del presente decreto, sono  inviate  alla
Commissione europea entro venti giorni lavorativi dalla loro  entrata
in vigore.
  6. Sono rispettate le condizioni previste all'art. 9, paragrafi 2 e
4, del regolamento (UE) n.  702/2014,  in  materia  di  pubblicazione
delle informazioni sugli aiuti di Stato da parte degli Stati  membri.
Il Ministero provvedera', altresi', alla registrazione della misura e
a tutti i necessari adempimenti relativi al Registro nazionale  degli
aiuti di Stato (RNA) di cui all'art. 52 della legge n. 234/2012.
                              Art. 20

                              Revisione

  1. Trascorsi ventiquattro mesi dall'entrata in vigore, al  fine  di
rafforzare le iniziative per  l'attuazione  delle  finalita'  di  cui
all'art. 1, il presente decreto e' sottoposto a revisione con decreto
del Ministro delle politiche agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,  previa
intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
  Il  presente  decreto  e'  sottoposto  ai  controlli  degli  organi
competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 22 luglio 2019

                    Il Ministro delle politiche agricole alimentari,
                                forestali e del turismo             
                                      Centinaio                     
      Il Ministro
dello sviluppo economico
        Di Maio

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 894
                                                          Allegato A

              Parte di provvedimento in formato grafico

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/09/23/19A05826/sg

riferimento id:51524
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