DM - creazione e il consolidamento dei distretti del cibo (G.U. 23/9/2019)
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[color=red][b]MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 22 luglio 2019
Criteri, modalita' e procedure per l'attuazione degli interventi per
la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo. (19A05826)
(GU n.223 del 23-9-2019)[/b][/color]
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura,
recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n.
1224/2009 del consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000
del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, pubblicato
nella G.U.U.E del 20 dicembre 2013, n. L 347;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187 e, in
particolare, gli articoli 17, 19 e 41;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25
giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e
forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento (CE) n.
1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1° luglio 2014, n. L 193 e, in
particolare, l'art. 31;
Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato
nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020
(2014/C 204/01);
Vista la decisione della Commissione europea C(2015) 9742 final del
6 gennaio 2016 e successive modificazioni che autorizza il regime di
Aiuto di Stato - Italia SA.42821 Contratti di filiera e di distretto;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare, l'art. 5,
rubricato «Procedura valutativa»;
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e
successive modificazioni e integrazioni in materia di «Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo a norma dell'art. 7 della legge
5 marzo 2001, n. 57»;
Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello stato» (Legge finanziaria 2003) che istituisce i
contratti di filiera e di distretto, al fine di favorire
l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il
rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree
sottoutilizzate;
Visto l'art. 66, comma 2, della sopracitata legge che stabilisce
che i criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione delle
iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante
«Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita'
aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma
dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7
marzo 2003, n. 38»;
Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni
urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale» convertito con modificazioni dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, ed in particolare, l'art. 10-ter, comma 1;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101, recante
«Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori
dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, della
legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante «Misure urgenti
a sostegno dei settori industriali in crisi» convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ed in particolare
l'art. 3, comma 4-ter, relativo all'introduzione del «Contratto di
rete», e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante «Disposizioni in
materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari» ed,
in particolare, l'art. 1 recante l'estensione dei contratti di
filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale;
Visto l'art. 1, commi 126 e 499 della legge 27 dicembre 2017, n.
205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Visto l'art. 1, commi 657 e 660 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;
Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 2019, n. 1785, recante
approvazione del «Piano di intervento per il rilancio del settore
agricolo e agroalimentare nei territori colpiti da Xylella»;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 72/2019;
Ritenuta la necessita' di definire, ai sensi del richiamato art. 1,
comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, i criteri, le modalita' e
le procedure per l'attuazione degli interventi per la creazione e il
consolidamento dei distretti del cibo;
Acquisito il concerto del Ministero dello sviluppo economico con
nota prot. n. 0006990 del 2 luglio 2019;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 3 luglio 2019;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Accordo di distretto»: l'accordo sottoscritto dai diversi
soggetti operanti nel territorio del distretto del cibo, che
individua il soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso
il Programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi
reciproci dei soggetti beneficiari;
b) «Commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o
l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere
in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro
modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un
produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e
qualsiasi attivita' che prepara il prodotto per tale prima vendita;
c) «Contratto di distretto»: il contratto tra il Ministero e i
soggetti beneficiari, che hanno sottoscritto un Accordo di distretto,
e che, in base alla normativa regionale, rappresentano i distretti di
cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e sue
modificazioni, finalizzato alla realizzazione di un Programma volto a
rafforzare lo sviluppo economico e sociale dei distretti stessi;
d) «Contratto di distretto Xylella»: il contratto di cui alla
lettera c, in attuazione delle disposizioni dell'art. 1, comma 126
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dell'art. 1, commi 657 e 660
della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Di seguito nel testo ogni
riferimento per i Contratti di distretto si applica anche al
Contratto di distretto Xylella, salvo specifiche disposizioni
richiamate espressamente nel testo;
e) «Contratto di rete»: il contratto di cui all'art. 3, comma
4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive
modifiche e integrazioni;
f) «Contributo in conto capitale»: il contributo a fondo perduto,
calcolato in percentuale delle spese ammissibili, erogato dal
Ministero e/o dalle regioni e province autonome;
g) «Filiera agroalimentare»: l'insieme delle fasi di produzione, di
trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei
prodotti agricoli ed agroalimentari;
h) «Filiera agroenergetica»: l'insieme delle fasi di produzione, di
trasformazione e di commercializzazione di biomasse di origine
agricola e di prodotti energetici;
i) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo;
j) «PMI»: le piccole e medie imprese che soddisfano i criteri di
cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 o all'allegato I
del regolamento (UE) n. 651/2014;
k) «Prodotto agricolo»: i prodotti elencati nell'allegato I del
Trattato e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento europeo e del consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi
di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione dei
prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del
regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del consiglio;
l) «Progetto»: il Programma di interventi proposto dal singolo
soggetto beneficiario aderente ad un Accordo di distretto;
m) «Programma»: l'insieme dei progetti proposti dai soggetti della
filiera aderenti ad un Accordo di distretto;
n) «Provvedimenti»: i bandi emanati dal Ministero in attuazione
del presente decreto;
o) «Settore agricolo»: l'insieme delle imprese attive nel settore
della produzione primaria, della trasformazione e della
commercializzazione di prodotti agricoli;
p) «Soggetto beneficiario»: l'impresa ammessa alle agevolazioni
previste da ciascun provvedimento;
q) «Soggetti della filiera»: le imprese che concorrono direttamente
alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di
prodotti agricoli, agroalimentari e agroenergetici e le imprese che
forniscono servizi e mezzi di produzione;
r) «Soggetto gestore»: il Ministero, ovvero il soggetto da questo
incaricato, ai sensi dell'art. 10-ter del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, sulla base di quanto indicato nei singoli provvedimenti;
s) «Soggetto proponente»: il soggetto, individuato dai soggetti
beneficiari, che assume il ruolo di referente nei confronti del
Ministero circa l'esecuzione del Programma, nonche' la rappresentanza
dei soggetti beneficiari per tutti i rapporti con il Ministero
medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle attivita' di erogazione
delle agevolazioni;
t) «Trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento
subito da un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto
ottenuto resta un prodotto agricolo o e' trasformato in un prodotto
non agricolo per il quale troveranno applicazione le condizioni di
cui all'art. 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, eccezion fatta per
le attivita' realizzate nell'azienda agricola necessarie per
preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
u) «Regioni meno sviluppate»: i territori localizzati nelle
regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui prodotto interno
lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre
2013 e' stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo
di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27.
Art. 2
Ambito operativo
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto
dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, i criteri, le modalita' e le
procedure per l'attuazione dei Contratti di distretto e Contratto di
distretto Xylella le relative misure agevolative per la realizzazione
dei Programmi.
2. Gli interventi di cui al presente decreto sono diretti, nel
rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di
Stato, a concedere:
a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art.
107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica alla
Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato;
b) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art.
107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, esentati dall'obbligo di notifica.
3. Gli interventi agevolativi sono attuati con provvedimenti che
individuano, oltre a quanto gia' previsto nel presente decreto, i
requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di
ammissibilita' dei programmi e dei progetti, le spese ammissibili, la
forma e l'intensita' delle agevolazioni, nonche' i termini e le
modalita' per la presentazione delle domande, i criteri di
valutazione dei programmi o progetti e le modalita' per la
concessione ed erogazione degli aiuti.
Art. 3
Misure agevolative
Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nella
forma del Contributo in conto capitale. Le agevolazioni sono concesse
mediante una procedura di valutazione delle domande presentate dai
soggetti proponenti, per la selezione dei programmi/progetti, sulla
base di priorita', condizioni minime e criteri di valutazione
previsti nei provvedimenti. Possono essere ammessi alle agevolazioni
Contratti di distretto che prevedono programmi con un ammontare delle
spese ammissibili compreso tra 4 milioni e 50 milioni di euro. Le
risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni
previste dal presente decreto sono individuate a valere sulle
disponibilita' del Ministero, con riferimento a quanto previsto
dall'art. 1 comma 126 e 499 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
nonche' in ulteriori successive disponibilita' anche delle regioni e
province autonome.
Art. 4
Contratto di distretto e Contratto di distretto Xylella
1. Il Contratto di distretto ha lo scopo di promuovere lo sviluppo
territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorire
l'integrazione di attivita' caratterizzate da prossimita'
territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto
ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e
salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le
attivita' agricole a agroalimentari. Il Contratto di distretto deve
quindi anche favorire processi di riorganizzazione delle relazioni
tra i differenti soggetti delle filiere operanti nel territorio del
distretto del cibo, al fine di promuovere la collaborazione e
l'integrazione fra i soggetti delle filiere, stimolare la creazione
di migliori relazioni di mercato e garantire prioritariamente
ricadute positive sulla produzione agricola.
2. Il Contratto di distretto Xylella, oltre quanto previsto dal
comma 1 del presente articolo, ha lo scopo di realizzare un programma
di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti dal batterio
Xylella fastidiosa, anche attraverso il recupero di colture storiche
di qualita'.
3. Il Contratto di distretto si fonda su un Accordo di distretto
sottoscritto tra i diversi soggetti operanti nel territorio, che
individua il soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso
il programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi
reciproci.
4. Al Contratto di distretto possono partecipare sia soggetti
beneficiari, impegnati direttamente nella realizzazione di specifici
progetti, sia soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono al
conseguimento degli obiettivi di integrazione di filiera. In ogni
caso, il Contratto di distretto e' sottoscritto dai soli soggetti
facenti parte dell'Accordo di distretto che sono beneficiari delle
agevolazioni in quanto direttamente coinvolti nella realizzazione del
Programma.
5. Il Programma deve essere articolato in diverse tipologie di
interventi ammissibili in relazione all'attivita' svolta dai soggetti
beneficiari e dimostrare l'integrazione fra i differenti soggetti in
termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa,
commerciale e in termini di distribuzione del reddito e di vantaggio
distrettuale.
Art. 5
Soggetti proponenti e soggetti beneficiari
1. Sono soggetti proponenti del Contratto di distretto le
rappresentanze di distretti del cibo individuati dalle regioni ai
sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
cosi' come modificato dall'art. 1, comma 499 della legge 27 dicembre
2017, n. 205.
2. Sono soggetti beneficiari delle agevolazioni del Contratto di
distretto le seguenti categorie di imprese:
a) le imprese come definite dalla normativa vigente, anche in forma
consortile, le societa' cooperative e loro consorzi, nonche' le
imprese organizzate in reti di imprese, che operano nel settore
agricolo e agroalimentare;
b) le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di
organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della
normativa vigente;
c) le societa' costituite tra soggetti che esercitano l'attivita'
agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla
distribuzione, purche' almeno il 51 per cento del capitale sociale
sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole e loro
consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi
della normativa vigente. Il capitale delle predette societa' puo'
essere posseduto, in misura non superiore al 10%, anche da grandi
imprese, agricole o commerciali;
d) i distretti di cui al comma 1 laddove costituiti in forma
societaria. Ai distretti di cui alla presente lettera non si
applicano le disposizioni di cui al precedente comma c.
3. I soggetti beneficiari di cui al comma 2 devono possedere i
seguenti requisiti:
a. avere una stabile organizzazione in Italia;
b. essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle
imprese;
c. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure
concorsuali;
d. non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato,
gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea;
e. trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di
normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione
degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in
regola con gli obblighi contributivi;
f. non essere stati sottoposti alla sanzione interdittiva di cui
all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
g. essere in regola con la restituzione di somme dovute in
relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal
Ministero;
h. non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in
difficolta' cosi' come individuata nella parte I, capitolo 2,
paragrafo 2.4, punto 15) degli orientamenti dell'Unione europea per
gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali 2014-2020 o dall'art. 2, punto 18) del regolamento (UE) n.
651/2014 o dall'art. 2, punto 14) del regolamento (UE) n. 702/2014.
4. I soggetti beneficiari non residenti nel territorio italiano
devono avere una personalita' giuridica riconosciuta nello Stato di
residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese. Per
tali soggetti beneficiari la disponibilita' di almeno una sede sul
territorio del distretto deve essere dimostrata alla data di
richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza
dalle stesse. Resta fermo il possesso da parte di tali soggetti
beneficiari degli ulteriori requisiti previsti dal presente punto 3
alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
Art. 6
Interventi ammissibili
1. Gli interventi ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 3
comprendono le seguenti tipologie:
a. investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle
aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria;
b. investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la
commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari;
c. investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli
in prodotti non agricoli, nei limiti individuati nei provvedimenti;
d. costi per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli
ai regimi di qualita' e misure promozionali a favore dei prodotti
agricoli;
e. investimenti per la promozione dell'immagine e delle attivita'
del distretto;
f. progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo e
agroalimentare.
2. Per i progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo, le
condizioni del sostegno sono quelle stabilite dall'art. 31 del
regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.
3. Per gli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti
agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell'allegato I del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per la partecipazione
alle fiere e per gli investimenti volti a promuovere la produzione di
energia da fonti rinnovabili effettuati da imprese di trasformazione
e commercializzazione di prodotti agricoli, le condizioni del
sostegno sono quelle stabilite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014.
4. Gli interventi ammissibili possono riguardare una o piu' unita'
produttive relative ad uno stesso soggetto beneficiario.
5. Gli interventi devono essere realizzati entro 4 anni dalla data
di sottoscrizione del Contratto di distretto, di cui all'art. 12,
comma 1.
Art. 7
Aiuti concedibili
1. Le spese ammissibili e le intensita' massime di aiuto sono
riportate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
2. La misura degli aiuti e' fissata dai provvedimenti in
percentuale delle spese ammissibili e nel rispetto delle intensita'
massime stabilite per ciascuna tipologia di aiuto nell'allegato A di
cui al comma 1.
3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non e' ammissibile, salvo
nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione
nazionale sull'IVA.
4. L'aiuto puo' essere concesso esclusivamente per attivita'
intraprese o servizi ricevuti dopo che il regime e' stato istituito e
dichiarato compatibile con il Trattato dalla Commissione europea ed
e' stata presentata una domanda debitamente compilata.
5. Gli interventi devono essere avviati successivamente alla
presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui
all'art. 9, comma 1.
6. Le agevolazioni di cui al presente decreto si intendono concesse
con la sottoscrizione del Contratto di distretto.
7. Per i contratti di distretto le agevolazioni sono concesse nella
forma di Contributo in conto capitale tenuto conto della
localizzazione, della tipologia di interventi e della dimensione
dell'impresa, come segue:
a. investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione
agricola primaria: nella forma di Contributo in conto capitale, fino
al 50% degli investimenti ammissibili nelle regioni meno sviluppate e
fino al 40% degli investimenti ammissibili nelle altre regioni;
b. investimenti nel settore della trasformazione di prodotti
agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli: nella
forma di Contributo in conto capitale, fino al 50% degli investimenti
ammissibili nelle regioni meno sviluppate e fino al 40% degli
investimenti ammissibili nelle altre regioni;
c. per gli investimenti di cui alle lettere a) e b), proposti da
grandi imprese, che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I
del regolamento (UE) n. 702/2014, la forma e l'intensita' dell'aiuto
sono subordinati alla verifica dell'effetto di incentivazione e della
proporzionalita' dell'aiuto, secondo le modalita' specificate
all'art. 9, commi 6 e 7;
d. spese per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli
ai regimi di qualita', per le misure promozionali a favore dei
prodotti agricoli: nella forma di Contributo in conto capitale, fino
al 50% delle spese ammissibili;
e. spese per ricerca e sviluppo nel settore agricolo fino al 100%
delle spese ammissibili, purche' siano soddisfatte le condizioni di
cui all'allegato A del presente decreto;
f. spese per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti
agricoli in prodotti non agricoli nel limite della soglia di notifica
dell'aiuto pari a 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto di
investimento, nella forma di Contributo in conto capitale, fino al
20% dei costi ammissibili per le piccole imprese; fino al 10% dei
costi ammissibili per le medie imprese.
Nel caso di Contratti di distretto Xylella, le aliquote di aiuto di
cui alla lettera a sono maggiorate di 20 punti percentuali per:
i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei
cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto;
gli investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio
utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento
dei prodotti agricoli per la vendita;
gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri
vincoli specifici ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE) n.
1305/2013;
investimenti destinati a migliorare l'ambiente naturale, anche
collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento
(UE) n. 1305/2013, le condizioni di igiene o le norme relative al
benessere degli animali, oltre le vigenti norme dell'Unione; in tal
caso la maggiorazione si applica unicamente ai costi aggiuntivi
necessari per raggiungere un livello superiore a quello garantito
dalle norme dell'Unione in vigore, senza che cio' comporti un aumento
della capacita' di produzione.
8. I provvedimenti possono stabilire eventuali limiti massimi di
agevolazioni concedibili per singolo Programma.
Art. 8
Cumulabilita' degli aiuti
Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con
altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti «de minimis», nella misura
in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi.
Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato,
compresi gli aiuti «de minimis», in relazione agli stessi costi
ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purche' tale cumulo non
porti al superamento dell'intensita' di aiuto stabilita, per ciascun
tipo di aiuto, nell'allegato A al presente decreto.
Art. 9
Presentazione e istruttoria delle domande
di accesso alle agevolazioni
1. Il soggetto proponente, che intende richiedere le agevolazioni
previste dal presente decreto, deve preventivamente trasmettere al
Ministero apposita domanda di accesso.
2. La domanda di accesso alle agevolazioni, sottoscritta dai legali
rappresentanti delle imprese coinvolte, redatta, a pena di
esclusione, secondo l'apposito modello che sara' allegato ai
provvedimenti, predisposto dal Ministero e disponibile sul sito
internet del Ministero stesso, e' composta dal modulo di domanda e
dalla proposta di massima, completa della descrizione del Contratto
di distretto, delle caratteristiche tecnico-economiche dei singoli
progetti, compresa la loro ubicazione e le date di inizio e di fine,
l'importo dell'aiuto necessario per realizzarli e i costi
ammissibili, con l'indicazione dei soggetti beneficiari e delle
dimensioni delle imprese. Alla domanda di accesso deve essere
allegato l'Accordo di distretto, sottoscritto da tutti i soggetti
beneficiari e da eventuali altri soggetti coinvolti indirettamente
che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di distretto.
3. Il Ministero rende disponibile attraverso il proprio sito
internet l'elenco della documentazione da presentare a corredo della
domanda d'accesso e necessaria ai fini delle verifiche e valutazioni
da effettuare.
4. Il Ministero richiede ai soggetti beneficiari, per il tramite
del soggetto proponente, la documentazione o i chiarimenti utili alla
fase istruttoria. I chiarimenti e/o le integrazioni richiesti dal
Ministero dovranno pervenire entro il termine perentorio di quindici
giorni dal ricevimento della relativa richiesta, salvo proroghe
concesse per cause debitamente motivate.
5. Il Ministero conclude l'istruttoria dell'ammissibilita' entro
sessanta giorni dal ricevimento della domanda di accesso alle
agevolazioni. I termini di cui sopra, sono sospesi fino alla scadenza
del termine assegnato per la produzione della documentazione o dei
chiarimenti di cui al comma 4.
6. Il Ministero, accertato che sussistono le condizioni di
ammissibilita' stabilite dal presente decreto e dai singoli
provvedimenti e verificata la disponibilita' delle risorse
finanziarie per la concessione delle agevolazioni, provvede ad
inviare la domanda alle regioni o province autonome dove sono
localizzati i progetti, al fine di acquisire entro trenta giorni
l'eventuale disponibilita' al cofinanziamento nella forma di
Contributo in conto capitale e comunica al soggetto proponente:
a) l'ammissibilita' della domanda di accesso;
b) i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando
al soggetto proponente il termine di dieci giorni per la
presentazione di osservazioni o documenti, ai sensi dell'art. 10-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
7. Per le domande ammissibili, il Ministero procede, nel termine di
novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 6, alla
valutazione della fattibilita' tecnico-economica dei programmi e dei
progetti sulla base dei seguenti principali criteri:
a) fattibilita' tecnico-economica del Programma;
b) idoneita' del Programma a conseguire gli obiettivi produttivi ed
economici prefissati e a realizzare/consolidare sistemi di distretto;
c) competenze specifiche possedute dai soggetti beneficiari in
relazione al Programma;
d) solidita' economico-finanziaria dei soggetti beneficiari, sulla
base, ove previsto, della documentazione predisposta da un istituto
bancario;
e) entita' dell'eventuale cofinanziamento regionale.
8. Il sistema di punteggi e le condizioni minime di ammissibilita'
tecnico-economica alle agevolazioni sono individuati nei singoli
provvedimenti.
9. Per la valutazione delle domande, il Ministero si avvale di una
Commissione da nominare con atto del Ministero stesso.
10. In caso di partecipazione di una o piu' grandi imprese, il
Ministero verifica la proporzionalita' e l'effetto incentivante
dell'aiuto, rispetto alla situazione in assenza di aiuti. Al fine di
dimostrare l'effetto incentivante, le grandi imprese beneficiarie
devono descrivere nella domanda di aiuto la situazione in assenza di
aiuti, indicare quale situazione e' indicata come scenario
controfattuale o progetto o attivita' alternativi e fornire documenti
giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto
nella domanda. Il Ministero verifica la credibilita' dello scenario
controfattuale per confermare che l'aiuto produca l'effetto di
incentivazione richiesto. In caso di aiuti agli investimenti soggetti
a notifica individuale, quando non e' noto uno specifico scenario
contro fattuale, l'effetto di incentivazione puo' essere altresi'
dimostrato in presenza di un deficit di finanziamento, vale a dire
quando i costi di investimento superano il valore attuale netto (VAN)
degli utili di esercizio attesi dell'investimento sulla base di un
piano aziendale ex ante.
11. Il Ministero verifica altresi' la proporzionalita' dell'aiuto
acquisendo dal soggetto beneficiario, per il tramite del soggetto
proponente, la documentazione utile a dimostrare che, per gli aiuti
agli investimenti concessi alle grandi imprese, l'importo dell'aiuto
e' limitato al minimo e corrisponde ai sovraccosti netti di
attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo
scenario controfattuale in assenza di aiuto. A tal fine l'importo
dell'aiuto agli investimenti concesso a grandi imprese non deve
superare il minimo necessario per rendere il progetto
sufficientemente redditizio. Cio' e' confermato se l'aiuto non porta
il Tasso di rendimento interno (TRI) oltre i normali tassi di
rendimento applicati dall'impresa interessata ad altri progetti di
investimento analoghi o, se tali tassi non sono disponibili, non
determina un aumento del TRI oltre il costo del capitale dell'impresa
nel suo insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente
registrati nel settore interessato.
12. Conclusa l'attivita' di valutazione della fattibilita'
tecnico-economica, il Ministero determina l'ammontare massimo delle
agevolazioni concedibili nelle forme e nelle misure ritenute idonee
alla realizzazione del Programma.
13. Il Ministero, laddove applicabile, procede con la notifica
individuale del progetto alla Commissione europea, ai sensi dell'art.
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
14. Il Ministero rende pubblica sul proprio sito la graduatoria dei
programmi sottoposti a valutazione.
15. Per i Programmi per i quali la valutazione dell'ammissibilita'
tecnico-economica si conclude con esito positivo, il Ministero
approva il Programma, cosi' come definito nell'ambito dell'attivita'
di valutazione e secondo la graduatoria composta in base ai punteggi
ottenuti dai singoli programmi, con l'indicazione delle spese ammesse
e delle agevolazioni spettanti a ciascun soggetto beneficiario,
dandone comunicazione al soggetto proponente e alle regioni o
province autonome dove sono localizzati i progetti.
16. Per i programmi per i quali la valutazione dell'ammissibilita'
tecnico-economica si conclude con esito negativo, il Ministero ne da'
motivata comunicazione al soggetto proponente, anche al fine di
consentire l'eventuale presentazione, nel termine di dieci giorni, di
osservazioni o documenti, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
17. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si
considera il mese di agosto.
Art. 10
Presentazione della proposta definitiva
di Contratto di distretto
1. La proposta definitiva di Contratto di distretto di cui al comma
3, completa della documentazione progettuale prevista al comma 4, e'
presentata dal soggetto proponente al Ministero e, nel caso di
cofinanziamento regionale, alle regioni o province autonome
interessate entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui all'art. 9, comma 15, salvo proroghe concesse
per cause debitamente motivate. Decorso tale termine, senza che la
documentazione prevista sia stata presentata, la stessa non e' piu'
ricevibile e la relativa decisione di approvazione del Programma, di
cui all'art. 9, comma 15, e' considerata decaduta.
2. La proposta definitiva di Contratto di distretto di cui al comma
1 deve corrispondere a quanto riportato nella decisione di
approvazione del Programma di cui all'art. 9, comma 15.
3. La proposta definitiva di Contratto di distretto, sottoscritta
dal legale rappresentante del soggetto proponente e degli altri
soggetti beneficiari, redatta, a pena di esclusione, secondo il
modello che sara' allegato al provvedimento, deve descrivere
compiutamente e chiaramente i contenuti del Programma approvato, con
particolare riguardo ai seguenti elementi:
a) soggetto proponente e soggetti beneficiari;
b) accordo di distretto definitivo, sottoscritto da tutti i
soggetti beneficiari e da eventuali altri soggetti coinvolti
indirettamente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di
distretto;
c) progetti previsti;
d) piano finanziario di copertura del Programma, con indicazione
dell'ammontare e della forma delle agevolazioni e delle relative
previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie;
e) ogni altro elemento descrittivo e di valutazione richiesto dai
provvedimenti.
4. Per ciascun soggetto beneficiario, alla proposta definitiva
devono essere allegati i seguenti documenti:
a) scheda sintetica, contenente i principali dati e informazioni
relativi a ciascun soggetto beneficiario e relativo progetto;
b) progetto redatto secondo le indicazioni previste nel
provvedimento e relativi preventivi di spesa.
5. Il Ministero puo' prevedere nei singoli provvedimenti ulteriore
documentazione ritenuta necessaria per l'istruttoria dei progetti.
6. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si
considera il mese di agosto.
Art. 11
Istruttoria della proposta definitiva
1. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla data di presentazione
della proposta definitiva di cui all'art. 10, procede ad effettuare
l'attivita' istruttoria. Se, ai fini dello svolgimento
dell'istruttoria, si rendono necessari chiarimenti e/o integrazioni,
il suddetto termine di sessanta giorni resta sospeso. I chiarimenti
e/o le integrazioni richiesti dal Ministero devono pervenire entro il
termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta,
pena la decadenza della domanda, salvo proroghe concesse per cause
debitamente motivate.
2. Il Ministero per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria puo'
avvalersi del soggetto gestore.
3. Le modalita' di svolgimento dell'attivita' istruttoria sono
individuate nei singoli provvedimenti.
4. Entro il medesimo termine previsto per l'espletamento
dell'attivita' istruttoria, le regioni o province autonome
trasmettono al Ministero gli atti attestanti l'eventuale
cofinanziamento.
5. Completata l'istruttoria, il Ministero approva la proposta di
Contratto di distretto. Per le proposte di Contratto di distretto non
ammissibili, il Ministero comunica al soggetto proponente, alle
regioni o province autonome interessate l'esito negativo e le
relative motivazioni, anche al fine di consentire l'eventuale
presentazione, nel termine di dieci giorni, di osservazioni o
documenti, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni. In tal caso, il procedimento si
intende concluso.
6. L'approvazione della proposta di Contratto di distretto, e'
comunicata, nel termine di dieci giorni lavorativi, dal Ministero ai
soggetti proponenti, e, in caso di cofinanziamento regionale, alle
regioni o province autonome interessate, specificando, per ciascuno
dei progetti, le spese ammesse e le relative agevolazioni.
7. Il Ministero trasmette al soggetto proponente lo schema di
Contratto di distretto, fissando un termine perentorio per la sua
sottoscrizione. Detto termine non puo' essere fissato oltre sessanta
giorni dall'approvazione della proposta di Contratto di distretto.
Nel caso in cui il soggetto proponente non sottoscriva il contratto
entro il predetto termine, salvo proroghe concesse per cause
debitamente motivate, il Ministero stesso provvede a comunicare al
soggetto proponente, e alle regioni o province autonome interessate
la decadenza della decisione di approvazione del Programma, di cui
all'art. 9, comma 15.
8. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si
considera il mese di agosto.
Art. 12
Sottoscrizione del Contratto di distretto
1. Entro sessanta giorni, salvo proroghe concesse per cause
debitamente motivate, dall'approvazione della proposta di Contratto
di distretto, di cui all'art. 11 comma 5, il Ministero e il soggetto
proponente sottoscrivono il Contratto di distretto.
2. Il Contratto di distretto, nel quale sono indicati impegni ed
obblighi, regola le modalita' di erogazione delle agevolazioni, anche
in riferimento all'eventuale quota di cofinanziamento regionale per
il Contributo in conto capitale, le condizioni che possono
determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al
monitoraggio e alle attivita' di accertamento finale dell'avvenuta
realizzazione dei progetti nonche' di controllo ed ispezione, e
quanto altro necessario ai fini della realizzazione dei programmi e
dei progetti previsti.
3. L'efficacia del Contratto di distretto e' condizionata alla
effettiva esibizione, entro il termine massimo di centoventi giorni
dalla sottoscrizione, salvo proroghe concesse per cause debitamente
motivate, della documentazione comprovante il rilascio delle
concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti
pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti
ammessi alle agevolazioni. L'intervenuta efficacia e' comunicata dal
Ministero alle regioni o province autonome che cofinanziano il
Programma.
4. Per il computo del termine di cui al presente articolo non si
considera il mese di agosto.
Art. 13
Erogazione delle agevolazioni
1. L'erogazione del Contributo in conto capitale avviene per stato
di avanzamento, subordinatamente all'effettiva realizzazione della
corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili. La prima
quota, fino al 40%, del Contributo in conto capitale, puo' essere
erogata, su richiesta, a titolo di anticipazione, previa
presentazione di fidejussione irrevocabile, incondizionata ed
escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e
di durata adeguata.
2. Il Ministero per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria delle
richieste di erogazione puo' avvalersi del soggetto gestore.
3. Il Ministero e le regioni o province autonome provvedono ad
erogare il Contributo in conto capitale per le quote di rispettiva
competenza.
4. Per il computo del termine di cui al presente articolo non si
considera il mese di agosto.
Art. 14
Variazioni dei programmi
1. I soggetti proponenti, in ogni fase del procedimento oggetto del
presente decreto, devono comunicare tempestivamente al Ministero,
pena l'inammissibilita' delle variazioni o la revoca delle
agevolazioni, le variazioni della localizzazione territoriale e della
tipologia degli interventi, nonche' le variazioni relative al
soggetto beneficiario e conseguenti ad operazioni aziendali
straordinarie, quali fusioni, scorpori, cessioni di azienda o di rami
aziendali.
2. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, anche a
seguito di rinuncia alle agevolazioni, nonche' quelle afferenti il
Programma oggetto del Contratto di distretto sottoscritto, devono
essere preventivamente comunicate dal soggetto proponente al
Ministero, con adeguata motivazione. Ai fini dell'autorizzazione
delle variazioni proposte, il Ministero, con apposita istruttoria
tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di
ammissibilita' del Programma e dei singoli progetti. Ove, a seguito
delle variazioni intervenute, vengano meno le condizioni e i
requisiti di ammissibilita', o sia compromesso l'equilibrio
economico-finanziario del Contratto di distretto, il Ministero
dichiara l'inammissibilita' della variazione o la revoca le
agevolazioni secondo le modalita' previste all'art. 15.
3. Laddove non siano intervenute erogazioni delle agevolazioni, il
soggetto proponente puo' richiedere al Ministero, a seguito
dell'intervenuto recesso o esclusione di uno o piu' soggetti
beneficiari, l'autorizzazione al subentro di nuovi soggetti
beneficiari delle agevolazioni di cui al presente decreto. La
richiesta deve essere inoltrata tempestivamente e, in caso di
contratto gia' sottoscritto, entro tre mesi dalla data
dell'intervenuto recesso o esclusione di uno o piu' soggetti
beneficiari.
4. Non sono considerate, di norma, varianti del progetto, e quindi
non sono soggette alla preventiva comunicazione e autorizzazione del
Ministero, le modifiche tecniche di dettaglio, le soluzioni
migliorative e i cambi di preventivo decisi in corso d'opera e per i
quali il soggetto beneficiario possa dare evidenza in sede di stato
di avanzamento/rendicontazione, a condizione che:
a) sia garantita la possibilita' di identificare il bene cui le
modifiche si riferiscono;
b) il beneficiario dimostri che gli investimenti realizzati
confermino le finalita' del progetto e siano coerenti con gli
obiettivi del Contratto di distretto e il termine per la
realizzazione degli investimenti.
5. Variazioni dei singoli interventi ammessi e indicate nel
Contratto di distretto sottoscritto, ivi comprese quelle dovute a
incrementi di costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi interventi,
non possono comportare, in nessun caso, aumento delle agevolazioni
concesse in relazione a ciascun Contratto di distretto.
6. In caso di revoca, anche a seguito di rinuncia alle
agevolazioni, in relazione a uno o piu' progetti, il Ministero
verifica che permanga comunque la validita' tecnico-economica del
Programma oggetto del Contratto di distretto. Detta verifica e'
effettuata anche nel caso in cui l'ammontare delle spese
complessivamente realizzate e ritenute ammissibili risulti
significativamente inferiore all'ammontare delle spese ammesse.
7. Per il computo del termine di cui al presente articolo non si
considera il mese di agosto.
Art. 15
Revoca delle agevolazioni
1. Le agevolazioni concesse sono revocate in tutto o in parte dal
Ministero, e comunicate alle regioni o province autonome, qualora:
a) per i beni del medesimo intervento oggetto della concessione
siano state erogate agevolazioni di qualsiasi natura previste da
altre norme statali, regionali o dell'Unione europea o comunque
concesse da enti o istituzioni pubbliche, che comportino il
superamento dell'intensita' di aiuto stabilita, per ciascun tipo di
aiuto, nell'allegato A al presente decreto;
b) vengano distolte dall'uso previsto, in qualsiasi forma, anche
mediante cessione di attivita' ad altro imprenditore, le
immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od
acquisizione e' stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni
dalla data di completamento dell'investimento;
c) non vengano rispettati nei confronti dei lavoratori dipendenti
gli obblighi previsti dalla legislazione in materia di lavoro,
previdenza ed assistenza ovvero dai contratti collettivi nazionali di
lavoro;
d) il soggetto beneficiario non abbia maturato, entro diciotto mesi
dalla data di sottoscrizione del Contratto di distretto, salvo
proroghe concesse per cause debitamente motivate, le condizioni
previste per l'erogazione a stato di avanzamento della prima quota
del Contributo in conto capitale;
e) gli interventi non siano ultimati entro i termini previsti
dall'art. 6, comma 5, salvo proroghe concesse per cause debitamente
motivate;
f) siano gravemente violate specifiche norme settoriali, anche
appartenenti all'ordinamento dell'Unione europea;
g) venga dichiarato il fallimento del soggetto beneficiario, ovvero
l'apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale
con finalita' liquidatoria e cessazione dell'attivita';
h) si verifichi il mancato rispetto delle vigenti disposizioni,
in particolare gli articoli 5 ed eventualmente 6 del decreto-legge 12
luglio 2018, n. 87, in materia di delocalizzazione e, ove ricorrano
le condizioni, del mantenimento dell'occupazione delle unita'
produttive interessate dagli investimenti;
i) per qualsiasi altra causa indicata dai provvedimenti.
2. Nell'ipotesi sub a) di cui al comma 1, la revoca delle
agevolazioni e' parziale, in relazione alle spese ammesse alle
agevolazioni afferenti i beni oggetto di altre agevolazioni.
3. Nell'ipotesi sub b) di cui al comma 1, la revoca delle
agevolazioni e' parziale ed e' commisurata alla spesa ammessa alle
agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente,
l'immobilizzazione distratta e al periodo di mancato utilizzo
dell'immobilizzazione medesima, con riferimento al prescritto
quinquennio. A tal fine, il soggetto beneficiario comunica
tempestivamente al Ministero l'eventuale distrazione delle
immobilizzazioni agevolate prima del suddetto quinquennio. Qualora la
detta distrazione dovesse essere rilevata nel corso degli
accertamenti o delle ispezioni di cui all'art. 18 senza che il
soggetto beneficiario ne abbia dato comunicazione come sopra
specificato, la revoca e' comunque parziale ma commisurata all'intera
spesa ammessa afferente, direttamente o indirettamente,
l'immobilizzazione distratta, indipendentemente dal periodo di
mancato utilizzo. Nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto
delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla data di
entrata in funzione dell'impianto costituisca una variazione
sostanziale del progetto, determinando, di conseguenza, il mancato
raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca e' pari
all'intero importo concesso a fronte del progetto approvato.
4. Nell'ipotesi sub c) di cui al comma 1, il Ministero provvede a
fissare un termine non superiore a sessanta giorni per consentire al
soggetto beneficiario di regolarizzare la propria posizione.
Trascorso inutilmente tale termine, il Ministero medesimo procede
alla revoca totale delle agevolazioni.
5. Nelle ipotesi sub e) di cui al comma 1, la richiesta di proroga
e' inoltrata dal soggetto beneficiario al Ministero almeno quattro
mesi prima del termine previsto per il completamento degli
interventi. Nell'ipotesi di cui al presente comma, la revoca delle
agevolazioni e' parziale e interessa le agevolazioni afferenti le
spese effettuate successivamente ai termini di ultimazione
prescritti, comprensivi dell'eventuale proroga, fatta salva ogni
ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo
completamento del progetto e sul raggiungimento degli obiettivi
prefissati.
6. Nelle ipotesi sub d) ed f), la revoca delle agevolazioni e'
totale.
7. Nell'ipotesi sub g) la revoca delle agevolazioni puo' essere
parziale o totale in relazione al momento in cui interviene, con
riferimento allo stato di realizzazione del progetto, la
dichiarazione di fallimento ovvero l'apertura di altra procedura
concorsuale con finalita' liquidatoria e cessazione dell'attivita'.
8. Nell'ipotesi sub h) si rimanda a quanto indicato nei
provvedimenti.
9. La revoca delle agevolazioni comporta, l'obbligo di restituire
l'importo erogato in Conto capitale.
10. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, per il
Contributo in conto capitale, si procede alla riliquidazione delle
stesse e alla rideterminazione delle quote erogabili. Le maggiori
agevolazioni gia' erogate vengono recuperate anche mediante
detrazione dalle successive erogazioni. In caso di recupero delle
somme erogate, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle
erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca di cui al
presente articolo o a seguito di altre inadempienze del soggetto
beneficiario di cui al presente decreto, le medesime vengono
maggiorate di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di
riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione, fatti salvi i casi
in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di
cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
11. La revoca parziale o totale delle agevolazioni e' comunicata,
ove previsto, dal Ministero alle regioni o province autonome per il
recupero delle relative quote di Contributo in conto capitale.
Art. 16
Documentazione di spesa
1. Ai fini dell'erogazione delle quote del Contributo in conto
capitale il soggetto beneficiario trasmette, per il tramite del
soggetto proponente, al Ministero la documentazione di spesa
necessaria per i riscontri e le verifiche sugli interventi
realizzate, secondo le modalita' previste dal Contratto di distretto
sottoscritto.
Art. 17
Concessione definitiva delle agevolazioni
1. A seguito del ricevimento della documentazione di spesa di cui
all'art. 16, il Ministero dispone accertamenti sull'avvenuta
realizzazione del Programma del Contratto di distretto.
2. Sulla base degli accertamenti di cui al comma 1 e della prevista
relazione finale, il Ministero provvede al ricalcolo delle
agevolazioni spettanti al soggetto beneficiario, anche al fine di
verificare il rispetto delle intensita' massime di aiuto di cui
all'allegato A e adotta il decreto di concessione definitiva o
dispone la revoca delle agevolazioni. Al fine di garantire la
partecipazione del soggetto beneficiario al procedimento di ricalcolo
delle agevolazioni spettanti, gli esiti degli accertamenti di cui al
comma 1 e la relazione finale, sono portati a conoscenza del soggetto
beneficiario stesso.
3. A seguito della concessione definitiva, il Ministero e la
regione o provincia autonoma, ove applicabile, provvede ad erogare,
relativamente al Contributo in conto capitale, quanto eventualmente
ancora dovuto ai soggetti beneficiari, ovvero a richiedere agli
stessi le somme da questi dovute, che in caso di revoca parziale o
totale saranno maggiorate nella misura stabilita all'art. 15, comma
10.
4. Il decreto di concessione definitiva di cui al comma 2 deve
essere adottato entro sei mesi dal ricevimento della documentazione
di spesa di cui all'art. 16 riferita all'ultimo stato di avanzamento.
Trascorso detto termine si provvede alle residue erogazioni secondo
quanto disciplinato al precedente comma 3. Il decreto di concessione
definitiva viene trasmesso dal Ministero al soggetto beneficiario, e,
ove applicabile, alle regioni o province autonome.
Art. 18
Monitoraggio, controlli e ispezioni
1. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero puo'
disporre controlli e ispezioni sui soggetti beneficiari, al fine di
verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle
agevolazioni medesime, sulla regolarita' dei procedimenti, nonche'
l'attuazione dei progetti finanziati e i risultati conseguiti per
effetto degli interventi realizzati.
2. Ai fini del monitoraggio del Programma agevolato, il soggetto
proponente, a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto di
distretto, si fa carico di inviare periodicamente al Ministero le
dichiarazioni, rese dai legali rappresentanti o procuratori speciali
dei soggetti beneficiari, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto
del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,
attestanti lo stato d'avanzamento dei progetti e l'indicazione degli
eventuali beni dismessi, sulla base delle indicazioni fornite dal
Ministero. Il soggetto proponente provvede a detto invio entro
sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale a
decorrere da quello relativo all'avvio del Programma agevolato e fino
al quinto esercizio successivo a quello di ultimazione del Programma
medesimo. Il dato relativo allo stato d'avanzamento e' dichiarato
fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del
Programma. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati
richiesti puo' determinare, previa contestazione al soggetto
beneficiario inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni
concesse.
3. Per le attivita' di monitoraggio, comprensiva di eventuale
assistenza tecnica e per il tramite di eventuale soggetto gestore, il
Ministero e' autorizzato a utilizzare fino 3 milioni di euro delle
risorse disponibili per il finanziamento dei contratti di distretto,
anche attraverso convenzione con Ismea.
4. Il Ministero presenta relazioni annuali alla Commissione europea
in conformita' al regolamento (CE) n. 659/1999 e al regolamento (CE)
n. 794/2004 e alle loro successive modifiche.
Art. 19
Entrata in vigore
1. Gli aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art.
107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica ai sensi
dell'art. 108 del medesimo Trattato di cui al presente decreto sono
in conformita' con la decisione della Commissione europea C(2015)
9742 final del 6 gennaio 2016 e successive modificazioni che
autorizza il regime di Aiuto di Stato - Italia SA.42821 Contratti di
filiera e di distretto.
2. Le agevolazioni concesse in conformita' alla tabella 4 A
dell'allegato A del presente decreto sono esenti dall'obbligo di
notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3 del
regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che
dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e
nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE)
n. 1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1° luglio 2014, n. L 193.
3. Gli aiuti di cui alla tabella 4 A dell'allegato A del presente
decreto entrano in vigore dalla data di ricezione da parte del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali della
ricevuta contrassegnata dal numero di identificazione dell'aiuto,
inviata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 9 del
regolamento (UE) n. 702/2014.
4. Le agevolazioni concesse in conformita' alla tabella 5A
dell'Allegato A del presente decreto sono esenti dall'obbligo di
notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3 del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno
in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato
nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187.
5. Informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto di cui alla
tabella 5 A dell'allegato A del presente decreto, sono inviate alla
Commissione europea entro venti giorni lavorativi dalla loro entrata
in vigore.
6. Sono rispettate le condizioni previste all'art. 9, paragrafi 2 e
4, del regolamento (UE) n. 702/2014, in materia di pubblicazione
delle informazioni sugli aiuti di Stato da parte degli Stati membri.
Il Ministero provvedera', altresi', alla registrazione della misura e
a tutti i necessari adempimenti relativi al Registro nazionale degli
aiuti di Stato (RNA) di cui all'art. 52 della legge n. 234/2012.
Art. 20
Revisione
1. Trascorsi ventiquattro mesi dall'entrata in vigore, al fine di
rafforzare le iniziative per l'attuazione delle finalita' di cui
all'art. 1, il presente decreto e' sottoposto a revisione con decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa
intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli degli organi
competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 22 luglio 2019
Il Ministro delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo
Centinaio
Il Ministro
dello sviluppo economico
Di Maio
Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 894
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/09/23/19A05826/sg