mi è arrivata una scia per esercizio di vicinato presentata dalla ditta individuale "Farmacia xxx di xxx" che ha la sede legale ed operativa in altro comune.
Mi chiedevo se esiste una "incompatibilità" cioè se il titolare di una farmacia può aprire un'altra attività.
Grazie
Legge n. 475/1968 - art. 13
[i]Il titolare di una farmacia ed il direttore responsabile, non possono ricoprire posti di ruolo nell'amministrazione dello Stato, compresi quelli di assistente e titolare di cattedra universitaria, e di enti locali o comunque pubblici, né esercitare la professione di propagandista di prodotti medicinali.
Il dipendente dello Stato o di un ente pubblico, qualora a seguito di pubblico concorso accetti la farmacia assegnatagli, dovrà dimettersi dal precedente impiego e l'autorizzazione alla farmacia sarà rilasciata dopo che sia intervenuto il provvedimento di accettazione delle dimissioni.[/i]
Legge 362/1991 – art. 7, comma 1 e 2
[i]1. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata.
2. Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8[/i]
Legge 362/1991 – art. 8, comma 1
[i]1. La partecipazione alle società di cui all'articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, è incompatibile:
a) nei casi di cui all'articolo 7, comma 2, secondo periodo;
b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;
c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.[/i]
R.D. 27/07/1934, n. 1265 - art. 102, comma 1
[i]Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l'esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie.[/i]
In sintesi,
le incompatibilità professionali riguardano l’esercizio di una professione medica, della produzione del farmaco, settore dell’informazione scientifica del farmaco, ecc.
Relativamente all“oggetto esclusivo”, (in pratica) l’impossibilità di avviare un ramo aziendale diverso dalla farmacia, si applica alle società. NON si applica quindi, al socio persona fisica della farmacia e neppure nei confronti del titolare di farmacia imprenditore individuale.
[b]Per concludere, vedo l’ipotesi proposta FATTIBILE[/b]