Data: 2019-09-23 04:28:59

Perimetro di sicurezza nazionale cibernetico - D.L. 21 settembre 2019, n. 105

Perimetro di sicurezza nazionale cibernetico - D.L. 21 settembre 2019, n. 105

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[color=red][b]DECRETO-LEGGE 21 settembre 2019, n. 105 [/b][/color]

Disposizioni urgenti in materia di perimetro di  sicurezza  nazionale
cibernetica. (19G00111)
(GU n.222 del 21-9-2019)
  Vigente al: 6-10-2019 

                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Considerata la straordinaria necessita'  ed  urgenza,  nell'attuale
quadro  normativo  ed  a  fronte  della  realizzazione  in  corso  di
importanti  e  strategiche  infrastrutture  tecnologiche,  anche  in
relazione a recenti attacchi alle reti di Paesi europei, di disporre,
per le finalita' di sicurezza nazionale, di  un  sistema  di  organi,
procedure e misure, che consenta una efficace  valutazione  sotto  il
profilo tecnico della sicurezza degli apparati  e  dei  prodotti,  in
linea con le piu' elevate ed aggiornate misure di sicurezza  adottate
a livello internazionale;
  Ritenuta, altresi', la necessita' di prevedere, in coerenza con  il
predetto sistema, il raccordo  con  le  disposizioni  in  materia  di
valutazione  della  presenza  di  fattori  di  vulnerabilita'  che
potrebbero compromettere  l'integrita'  e  la  sicurezza  delle  reti
inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati
sulla  tecnologia  5G  e  dei  dati  che  vi  transitano,  ai  sensi
dell'articolo  1-bis  del  decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;
  Considerata altresi' la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
disporre anche dei piu' idonei strumenti d'immediato  intervento  che
consentano di affrontare con la  massima  efficacia  e  tempestivita'
eventuali situazioni di emergenza in ambito cibernetico;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 19 settembre 2019;
   
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo
economico, della difesa, dell'interno, degli affari  esteri  e  della
cooperazione  internazionale,  della  giustizia,  per  la  pubblica
amministrazione  e    per    l'innovazione    tecnologica    e    la
digitalizzazione;

                              E m a n a
                    il seguente decreto-legge:

                              Art. 1

            Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

  1. Al fine di assicurare un  livello  elevato  di  sicurezza  delle
reti,  dei  sistemi  informativi  e  dei  servizi  informatici  delle
amministrazioni pubbliche, degli enti e  degli  operatori  nazionali,
pubblici e privati,  da  cui  dipende  l'esercizio  di  una  funzione
essenziale  dello  Stato,  ovvero  la  prestazione  di  un  servizio
essenziale  per  il  mantenimento  di  attivita'  civili,  sociali  o
economiche fondamentali per gli  interessi  dello  Stato  e  dal  cui
malfunzionamento,  interruzione,  anche  parziali,  ovvero  utilizzo
improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza  nazionale,
e' istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
  2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, con decreto del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  adottato  su  proposta  del  Comitato
interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR):
    a) sono individuati le amministrazioni pubbliche, gli enti e  gli
operatori nazionali, pubblici e privati di cui al  comma  1,  inclusi
nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto
delle misure e degli obblighi previsti dal  presente  articolo;  alla
predetta individuazione, fermo restando  che  per  gli  Organismi  di
informazione per la sicurezza si applicano le  norme  previste  dalla
legge 3 agosto 2007, n. 124,  si  procede  sulla  base  dei  seguenti
criteri:
      1) il soggetto esercita una funzione  essenziale  dello  Stato,
ovvero  assicura  un  servizio  essenziale  per  il  mantenimento  di
attivita' civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi
dello Stato;
      2) l'esercizio di  tale  funzione  o  la  prestazione  di  tale
servizio dipende da reti, sistemi informativi e  servizi  informatici
dal  cui  malfunzionamento,  interruzione,  anche  parziali,  ovvero
utilizzo improprio possa derivare un  pregiudizio  per  la  sicurezza
nazionale;
    b) sono definiti i criteri in base ai quali  i  soggetti  di  cui
alla precedente lettera a) predispongono  e  aggiornano  con  cadenza
almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi  informativi  e  dei
servizi informatici di cui al  comma  1,  di  rispettiva  pertinenza,
comprensivo  della  relativa  architettura  e    componentistica;
all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli
organizzativi, l'organismo tecnico di supporto al CISR, integrato con
un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri di  cui  al  presente  comma,  i  soggetti
pubblici  e  quelli  di  cui  all'articolo  29    del    codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, nonche'  quelli  privati,  individuati  ai  sensi  della
lettera a) trasmettono tali elenchi, rispettivamente, alla Presidenza
del Consiglio dei ministri e al Ministero dello  sviluppo  economico;
la Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  il  Ministero  dello
sviluppo economico inoltrano gli elenchi di rispettiva pertinenza  al
Dipartimento delle  informazioni  per  la  sicurezza,  anche  per  le
attivita'  di  prevenzione,  preparazione  e  gestione  di  crisi
cibernetiche affidate al Nucleo per la sicurezza cibernetica, nonche'
all'organo  del  Ministero  dell'interno  per  la  sicurezza  e  la
regolarita' dei servizi  di  telecomunicazione  di  cui  all'articolo
7-bis del decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
  3. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, che ne disciplina altresi' i relativi termini
e modalita' attuative, adottato su proposta del CISR:
    a) sono definite le procedure secondo cui i soggetti  individuati
ai sensi del comma 2, lettera a),  notificano  gli  incidenti  aventi
impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui  al
comma 2, lettera  b),  al  Gruppo  di  intervento  per  la  sicurezza
informatica in caso di incidente (CSIRT) italiano, che  inoltra  tali
notifiche, tempestivamente, al Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza anche per le attivita' demandate al Nucleo per la sicurezza
cibernetica; il Dipartimento  delle  informazioni  per  la  sicurezza
assicura la trasmissione delle notifiche  cosi'  ricevute  all'organo
del Ministero dell'interno per la  sicurezza  e  la  regolarita'  dei
servizi  di  telecomunicazione  di  cui  all'articolo  7-bis  del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005,  n.  155,  nonche'  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, se provenienti da un soggetto pubblico  o  da
un soggetto di cui all'articolo 29 del decreto  legislativo  7  marzo
2005, n.  82,  ovvero  al  Ministero  dello  sviluppo  economico,  se
effettuate da un soggetto privato;
    b) sono stabilite misure volte a  garantire  elevati  livelli  di
sicurezza  delle  reti,  dei  sistemi  informativi  e  dei  servizi
informatici di cui al comma 2, lettera b), relative:
      1) alle politiche di sicurezza, alla struttura organizzativa  e
alla gestione del rischio;
      2) alla mitigazione e gestione  degli  incidenti  e  alla  loro
prevenzione, anche attraverso la sostituzione di apparati o  prodotti
che risultino gravemente inadeguati sul piano della sicurezza;
      3) alla protezione fisica e logica e dei dati;
      4) all'integrita' delle reti e dei sistemi informativi;
      5) alla gestione operativa, ivi  compresa  la  continuita'  del
servizio;
      6) al monitoraggio, test e controllo;
      7) alla formazione e consapevolezza;
      8) all'affidamento di forniture di beni, sistemi e  servizi  di
information  and  communication  technology  (ICT),  anche  mediante
definizione di caratteristiche e requisiti di carattere generale.
  4. All'elaborazione delle misure di cui al  comma  3,  lettera  b),
provvedono, secondo gli ambiti di competenza delineati  dal  presente
decreto, il Ministero dello sviluppo economico e  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero  della  difesa,  il
Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze  e
il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.
  5. Per l'aggiornamento di quanto previsto dai  decreti  di  cui  ai
commi 2 e 3 si procede secondo le medesime modalita' di cui ai  commi
2, 3 e 4 con cadenza almeno biennale.
  6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma  1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono disciplinati le procedure, le modalita' e i termini con cui:
    a)  fatti  salvi  i  casi  di  deroga  stabiliti  dal  medesimo
regolamento con riguardo alle forniture di beni e di servizi ICT  cui
sia indispensabile procedere in sede estera, i  soggetti  di  cui  al
comma 2, lettera  a),  che  intendano  procedere  all'affidamento  di
forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati
sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei  servizi
informatici di  cui  al  comma  2,  lettera  b),  diversi  da  quelli
necessari  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  prevenzione,
accertamento e repressione  dei  reati,  ne  danno  comunicazione  al
Centro di valutazione e certificazione  nazionale  (CVCN),  istituito
presso il Ministero dello sviluppo economico, che, sulla base di  una
valutazione del rischio, anche in relazione all'ambito di  impiego  e
in un'ottica di  gradualita',  puo',  entro  trenta  giorni,  imporre
condizioni e test di hardware e software; in tale ipotesi, i relativi
bandi  di  gara  e  contratti  sono  integrati  con  clausole  che
condizionano, sospensivamente ovvero  risolutivamente,  l'affidamento
ovvero  il  contratto  al  rispetto  delle  condizioni  e  all'esito
favorevole dei test disposti dal CVCN;  per  le  forniture  di  beni,
sistemi e servizi ICT da impiegare su  reti,  sistemi  informativi  e
servizi informatici del Ministero della difesa, individuati ai  sensi
del comma 2, lettera b), il predetto Ministero  procede,  nell'ambito
delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione  vigente
e senza nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza  pubblica,  in
coerenza con quanto previsto  dal  presente  decreto,  attraverso  un
proprio Centro di valutazione  in  raccordo  con  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico per  i
profili di rispettiva competenza; resta fermo che per lo  svolgimento
delle attivita' di prevenzione, accertamento  e  di  repressione  dei
reati e nei casi in cui si deroga all'obbligo di  cui  alla  presente
lettera,  sono  utilizzati  reti,  sistemi  informativi  e  servizi
informatici conformi ai livelli di  sicurezza  di  cui  al  comma  3,
lettera b), qualora non incompatibili con gli specifici impieghi  cui
essi sono destinati;
    b) i soggetti individuati quali  fornitori  di  beni,  sistemi  e
servizi destinati alle reti, ai  sistemi  informativi  e  ai  servizi
informatici di cui al comma 2, lettera  b),  assicurano  al  CVCN  e,
limitatamente agli ambiti  di  specifica  competenza,  al  Centro  di
valutazione operante presso il Ministero  della  difesa,  la  propria
collaborazione per l'effettuazione delle attivita'  di  test  di  cui
alla lettera a) del presente comma, sostenendone gli oneri;  il  CVCN
segnala  la  mancata  collaborazione  al  Ministero  dello  sviluppo
economico, in caso di fornitura destinata a soggetti privati, o  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di fornitura destinata
a soggetti pubblici ovvero a quelli di cui all'articolo 29 del codice
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82;  sono  inoltrate
altresi' alla Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  le  analoghe
segnalazioni del Centro di valutazione del Ministero della difesa;
    c) la Presidenza del Consiglio dei ministri,  per  i  profili  di
pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di cui  all'articolo  29
del  codice  dell'Amministrazione  digitale  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individuati ai sensi  del  comma  2,
lettera a), e il Ministero dello sviluppo economico, per  i  soggetti
privati di cui alla medesima lettera, svolgono attivita' di ispezione
e verifica in relazione a quanto previsto dal comma  2,  lettera  b),
dal comma 3 e dalla lettera a) del presente comma e  senza  che  cio'
comporti accesso  a  dati  o  metadati  personali  e  amministrativi,
impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni; per  le  reti,  i
sistemi informativi e i  servizi  informatici  di  cui  al  comma  2,
lettera b), connessi alla funzione di prevenzione e  repressione  dei
reati, alla tutela dell'ordine e  della  sicurezza  pubblica  e  alla
difesa e sicurezza militare dello Stato, le attivita' di ispezione  e
verifica sono svolte, nell'ambito delle risorse umane  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica, dalle strutture specializzate in  tema
di protezione di reti e sistemi, nonche' in tema di prevenzione e  di
contrasto del  crimine  informatico,  delle  amministrazioni  da  cui
dipendono le Forze di polizia e le Forze armate,  che  ne  comunicano
gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i profili di
competenza.
  7.  Nell'ambito  dell'approvvigionamento  di  prodotti,  processi,
servizi ICT  e  associate  infrastrutture  destinati  alle  reti,  ai
sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi  informatici  di
cui al comma 2, lettera b), il CVCN assume i seguenti compiti:
    a) contribuisce all'elaborazione delle misure di sicurezza di cui
al comma 3, lettera  b),  per  cio'  che  concerne  l'affidamento  di
forniture di beni, sistemi e servizi ICT;
    b) ai  fini  della  verifica  delle  condizioni  di  sicurezza  e
dell'assenza di vulnerabilita' note, anche in relazione all'ambito di
impiego, svolge le attivita' di cui al comma 6, lettera a), dettando,
se del caso, anche prescrizioni di utilizzo al  committente;  a  tali
fini il CVCN si avvale anche di laboratori dallo  stesso  accreditati
secondo criteri stabiliti da un decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri, adottato entro dieci mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  su  proposta
del CISR, impiegando, per le esigenze delle amministrazioni  centrali
dello Stato, quelli eventualmente istituiti, senza nuovi  o  maggiori
oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  presso  le  medesime
amministrazioni;
    c)  elabora  e  adotta,  previo  conforme  avviso  dell'organismo
tecnico di supporto al CISR, schemi  di  certificazione  cibernetica,
laddove,  per  ragioni  di  sicurezza  nazionale,  gli  schemi  di
certificazione esistenti non siano ritenuti adeguati alle esigenze di
tutela del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
  8. I soggetti di cui agli articoli 12 e 14 del decreto  legislativo
18 maggio 2018, n. 65, e quelli di cui all'articolo 16-ter, comma  2,
del  codice  delle  comunicazioni  elettroniche  di  cui  al  decreto
legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  inclusi  nel  perimetro  di
sicurezza nazionale cibernetica:
    a) osservano le misure di  sicurezza  previste,  rispettivamente,
dai predetti decreti legislativi, ove di livello almeno equivalente a
quelle adottate ai sensi  del  comma  3,  lettera  b),  del  presente
articolo; le  eventuali  misure  aggiuntive  necessarie  al  fine  di
assicurare i livelli di sicurezza previsti dal presente decreto  sono
definite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per i  soggetti
pubblici e per quelli di cui all'articolo 29 del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  individuati  ai  sensi  del
comma 2, lettera a), del presente articolo,  e  dal  Ministero  dello
sviluppo economico per  i  soggetti  privati  di  cui  alla  medesima
lettera, avvalendosi anche del  CVCN;  il  Ministero  dello  sviluppo
economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri  si  raccordano,
ove necessario, con le autorita' competenti di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;
    b) assolvono l'obbligo di notifica di cui al comma 3, lettera a),
che costituisce anche adempimento, rispettivamente,  dell'obbligo  di
notifica di cui agli articoli 12 e  14  del  decreto  legislativo  18
maggio  2018,  n.  65,  e  dell'analogo  obbligo  previsto  ai  sensi
dell'articolo 16-ter del codice di  cui  al  decreto  legislativo  1°
agosto 2003, n. 259, e delle correlate disposizioni attuative; a  tal
fine, oltre a quanto previsto dal  comma  3,  lettera  a),  anche  in
relazione alle disposizioni di cui all'articolo 16-ter del codice  di
cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il CSIRT  italiano
inoltra le notifiche ricevute ai sensi del predetto comma 3,  lettera
a), all'autorita'  competente  di  cui  all'articolo  7  del  decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 65.
  9. Salvo che il fatto costituisca reato:
    a) il mancato adempimento degli obblighi di predisposizione e  di
aggiornamento dell'elenco delle reti, dei sistemi informativi  e  dei
servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), e' punito  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200.000 a euro 1.200.000;
    b) il mancato adempimento dell'obbligo  di  notifica  di  cui  al
comma 3, lettera  a),  nei  termini  prescritti,  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000;
    c) l'inosservanza delle misure di sicurezza di cui  al  comma  3,
lettera b), e' punita con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
euro 250.000 a euro 1.500.000;
    d) la mancata comunicazione di cui al comma 6,  lettera  a),  nei
termini  prescritti,  e'  punita  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 300.000 a euro 1.800.000;
    e) l'impiego di  prodotti  e  servizi  sulle  reti,  sui  sistemi
informativi e l'espletamento dei servizi informatici di cui al  comma
2, lettera b), in violazione delle condizioni imposte dal CVCN  o  in
assenza del superamento dei test di cui al comma 6,  lettera  a),  e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  300.000  a
euro 1.800.000;
    f) la mancata collaborazione per l'effettuazione delle  attivita'
di test di cui al comma 6, lettera a), da parte dei soggetti  di  cui
al  medesimo  comma  6,  lettera  b),  e'  punita  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000;
    g)  il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni  indicate  dal
Ministero dello sviluppo economico o dalla Presidenza  del  Consiglio
dei ministri in esito alle attivita' di ispezione e  verifica  svolte
ai sensi  del  comma  6,  lettera  c),  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000;
    h) il mancato rispetto delle prescrizioni  di  cui  al  comma  7,
lettera b), e' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
euro 250.000 a euro 1.500.000.
  10.  In  caso  di  inottemperanza  alle  condizioni  o  in  assenza
dell'esito favorevole dei test di cui al  comma  6,  lettera  a),  il
contratto non produce  ovvero  cessa  di  produrre  effetti,  secondo
quanto  previsto  dalle  condizioni  ad  esso  apposte.  L'esecuzione
comunque effettuata in violazione di quanto previsto al primo periodo
comporta, oltre alla sanzione di cui  al  comma  9,  lettera  e),  la
sanzione amministrativa  accessoria  della  incapacita'  ad  assumere
incarichi di direzione, amministrazione  e  controllo  nelle  persone
giuridiche e nelle imprese, per un periodo di tre  anni  a  decorrere
dalla data di accertamento della violazione.
  11.  Chiunque,  allo  scopo  di  ostacolare  o  condizionare
l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b),  o  al
comma 6, lettera a), o  delle  attivita'  ispettive  e  di  vigilanza
previste dal comma 6,  lettera  c),  fornisce  informazioni,  dati  o
elementi  di  fatto  non  rispondenti  al  vero,  rilevanti  per  la
predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui  al  comma  2,
lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6,  lettera
a), o per lo svolgimento delle attivita' ispettive e di vigilanza  di
cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro  i  termini
prescritti i predetti dati, informazioni  o  elementi  di  fatto,  e'
punito  con  la  reclusione  da  uno  a  cinque  anni  e  all'ente,
responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231,
si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
  12. Le autorita' competenti per l'accertamento delle  violazioni  e
per l'irrogazione delle sanzioni sono la Presidenza del Consiglio dei
ministri,  per  i  soggetti  pubblici  e  per  i  soggetti  di  cui
all'articolo 29 del codice di cui  al  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, individuati ai  sensi  del  comma  2,  lettera  a),  del
presente articolo, e il Ministero dello  sviluppo  economico,  per  i
soggetti privati di cui alla medesima lettera.
  13. Ai fini dell'accertamento  e  dell'irrogazione  delle  sanzioni
amministrative di cui  al  comma  9,  si  osservano  le  disposizioni
contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24  novembre  1981,
n. 689.
  14. Per i dipendenti dei soggetti pubblici individuati ai sensi del
comma 2, lettera a), la  violazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente  articolo  puo'  costituire  causa  di  responsabilita'
disciplinare e amministrativo-contabile.
  15. Le autorita' titolari delle attribuzioni  di  cui  al  presente
decreto assicurano gli opportuni raccordi con il  Dipartimento  delle
informazioni  per  la  sicurezza  e  con  l'organo  del  Ministero
dell'interno per  la  sicurezza  e  la  regolarita'  dei  servizi  di
telecomunicazione, quale autorita' di contrasto nell'esercizio  delle
attivita' di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155.
  16. La Presidenza del Consiglio dei ministri,  per  lo  svolgimento
delle funzioni di cui al presente decreto puo' avvalersi dell'Agenzia
per l'Italia Digitale (AgID)  sulla  base  di  apposite  convenzioni,
nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  e  umane  disponibili  a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica.
  17. Al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 4, comma 5, dopo il primo periodo e' aggiunto  il
seguente:
      «Il Ministero dello sviluppo economico inoltra tale  elenco  al
punto di contatto unico e all'organo del Ministero  dell'interno  per
la sicurezza e la regolarita' dei servizi  di  telecomunicazione,  di
cui all'articolo 7-bis del decreto-legge  27  luglio  2005,  n.  144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.»;
    b) all'articolo 9, comma 3, le parole «e  il  punto  di  contatto
unico» sono sostituite dalle seguenti:
      «,  il  punto  di  contatto  unico  e  l'organo  del  Ministero
dell'interno per  la  sicurezza  e  la  regolarita'  dei  servizi  di
telecomunicazione, di cui all'articolo  7-bis  del  decreto-legge  27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  31
luglio 2005, n. 155,».
  18.  Gli  eventuali  adeguamenti  alle  prescrizioni  di  sicurezza
definite ai sensi del presente  articolo,  delle  reti,  dei  sistemi
informativi  e  dei  servizi  informatici  delle  amministrazioni
pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici di cui al  comma  2,
lettera a), sono effettuati con le risorse finanziarie disponibili  a
legislazione vigente.
  19. Per la realizzazione, l'allestimento  e  il  funzionamento  del
CVCN di cui ai commi 6 e 7 e' autorizzata la spesa di euro  3.200.000
per l'anno 2019 e di euro 2.850.000 per ciascuno degli anni dal  2020
al 2023 e di euro 750.000 annui a decorrere dall'anno 2024.
                              Art. 2

          Personale per esigenze di funzionamento del CVCN
            e della Presidenza del Consiglio dei ministri

  1. Tenuto conto dell'esigenza di disporre di personale in  possesso
della professionalita' necessaria per lo svolgimento  delle  funzioni
del CVCN, di cui all'articolo 1, commi 6  e  7,  il  Ministero  dello
sviluppo economico e' autorizzato ad assumere a tempo  indeterminato,
con incremento della vigente  dotazione  organica  nel  limite  delle
unita' eccedenti, in aggiunta alle ordinarie  facolta'  assunzionali,
un contingente massimo di settantasette unita' di personale,  di  cui
sessantasette di area terza e dieci di area seconda,  nel  limite  di
spesa di euro 3.005.000 annui a decorrere dall'anno 2020.
  2. Fino al completamento delle procedure di  cui  al  comma  1,  il
Ministero dello sviluppo economico, fatte salve  le  unita'  dedicate
all'assolvimento delle esigenze  connesse  alle  operazioni  condotte
dalle Forze armate per la  difesa  nazionale  anche  nell'ambito  del
Trattato dell'Atlantico del Nord, puo' avvalersi, per le esigenze del
CVCN di un contingente di  personale  non  dirigenziale  appartenente
alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,  del
decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  con  esclusione  del
personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle
istituzioni scolastiche, in posizione di fuori ruolo o di  comando  o
altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio  1997,  n.  127,  e
dell'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, per un massimo del 40 per cento delle unita' di personale di cui
al comma 1. Nei limiti complessivi della stessa  quota  il  Ministero
dello sviluppo economico puo' avvalersi, in posizione di comando,  di
personale  che  non  risulti  impiegato  in  compiti  operativi  o
specialistici con qualifiche o gradi non  dirigenziali  del  comparto
sicurezza-difesa fino a un massimo di venti  unita',  conservando  lo
stato giuridico e il trattamento  economico  fisso,  continuativo  ed
accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi  ordinamenti,  con
oneri a carico del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  ai  sensi
dell'articolo 1777, del codice dell'ordinamento militare  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e  dell'articolo  2,  comma
91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  3.  Per  lo  svolgimento  delle  funzioni  in  materia    di
digitalizzazione,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e'
autorizzata  ad  assumere  con  contratti  di  lavoro  a  tempo
indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali e con
corrispondente incremento della dotazione  organica,  un  contingente
massimo di dieci unita' di personale non dirigenziale, da  inquadrare
nella Categoria funzionale A, parametro retributivo F1, nel limite di
spesa di euro 640.000 annui a decorrere dall'anno 2020.
  4. Fino al completamento delle procedure di  cui  al  comma  3,  la
Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le unita' dedicate
all'assolvimento delle esigenze  connesse  alle  operazioni  condotte
dalle Forze armate per la  difesa  nazionale  anche  nel  quadro  del
Trattato dell'Atlantico del Nord, puo' avvalersi, entro il limite del
40 per cento delle unita' previste dal medesimo comma,  di  personale
non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo
tecnico ausiliario delle istituzioni  scolastiche,  in  posizione  di
fuori ruolo,  di  comando  o  altro  analogo  istituto  previsto  dai
rispettivi ordinamenti ai sensi dell'articolo  17,  comma  14,  della
legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo  9,  comma  5-ter,  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303,  nonche'  di  esperti  o
consulenti, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  in  possesso  di  particolare  e
comprovata specializzazione in materia informatica.
  5. Il reclutamento del personale di cui ai  commi  1  e  3  avviene
mediante uno o piu' concorsi pubblici da espletare  anche  in  deroga
all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n.  125,  e  all'articolo  35,  comma  5,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165.  Resta  in  ogni  caso  ferma  la
possibilita'  da  parte  delle  amministrazioni  di  avvalersi  delle
modalita' semplificate e delle  misure  di  riduzione  dei  tempi  di
reclutamento previste dall'articolo 3 della legge 19 giugno 2019,  n.
56.
                              Art. 3

  Disposizioni in materia di reti di telecomunicazione elettronica
                  a banda larga con tecnologia 5G

  1. Le disposizioni di cui al presente decreto, fatta eccezione  per
quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), si applicano ai
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), anche  nei  casi
in cui sono tenuti  alla  notifica  di  cui  all'articolo  1-bis  del
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.
  2. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento  previsto
dall'articolo 1, comma 6, i poteri speciali di cui all'articolo 1-bis
del  decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012,  n.  56,  sono  esercitati
previa valutazione degli elementi indicanti la presenza di fattori di
vulnerabilita'  che  potrebbero  compromettere  l'integrita'  e  la
sicurezza delle reti e dei dati  che  vi  transitano,  da  parte  dei
centri di valutazione di cui all'articolo 1,  comma  6,  lettera  a),
sulla base della  disciplina  prevista  in  attuazione  del  predetto
regolamento.
  3. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
regolamento di cui all'articolo  1,  comma  6,  le  condizioni  e  le
prescrizioni relative ai beni e servizi acquistati con contratti gia'
autorizzati con decreti del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
adottati ai sensi dell'articolo  1-bis  del  decreto-legge  15  marzo
2012, n. 21, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  maggio
2012, n. 56, in data anteriore alla data di  entrata  in  vigore  del
medesimo  regolamento,  qualora  attinenti  alle  reti,  ai  sistemi
informativi e ai servizi informatici inseriti negli  elenchi  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera  b),  possono  essere  modificate  o
integrate, con la procedura di cui al comma 2, con misure  aggiuntive
necessarie al fine di assicurare livelli di sicurezza  equivalenti  a
quelli  previsti  dal  presente  decreto,  anche  prescrivendo,  ove
necessario, la sostituzione di  apparati  o  prodotti  che  risultino
gravemente inadeguati sul piano della sicurezza.
                              Art. 4

  Disposizioni in materia di infrastrutture e tecnologie critiche

  1. All'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56,
dopo le parole «per la sicurezza e l'ordine pubblico,» sono  inserite
le seguenti: «compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza  e  al
funzionamento delle reti e degli impianti e  alla  continuita'  degli
approvvigionamenti, i beni e i rapporti di rilevanza  strategica  per
l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a  quelli  individuati  nei
regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, e al comma 1 del presente
articolo, nei  settori  di  cui  all'articolo  4,  paragrafo  1,  del
regolamento (UE) n. 2019/452 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 19 marzo 2019, inclusi».
  2. Sino alla data di entrata in vigore del primo regolamento di cui
all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11  maggio  2012,  n.  56,
fatta  salva  l'applicazione  degli  articoli  1  e  2  del  citato
decreto-legge,  e'  soggetto  alla  notifica  di  cui  al  comma  5
dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012  l'acquisto
a qualsiasi titolo,  da  parte  di  un  soggetto  esterno  all'Unione
europea, di partecipazioni in societa' che detengono beni e  rapporti
nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b),  del
regolamento (UE) n. 2019/452 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 19 marzo 2019, di rilevanza tale  da  determinare  l'insediamento
stabile dell'acquirente  in  ragione  dell'assunzione  del  controllo
della societa' la cui partecipazione  e'  oggetto  dell'acquisto,  ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico  di  cui
al decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58.  Si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 2, commi 6 e 7, del decreto-legge n.
21 del 2012.
                              Art. 5

      Determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
              in caso di crisi di natura cibernetica

  1. Il Presidente del Consiglio dei  ministri,  in  presenza  di  un
rischio grave e imminente per la sicurezza  nazionale  connesso  alla
vulnerabilita' di reti, sistemi e  servizi  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, lettera b), e comunque nei casi di crisi cibernetica di  cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17  febbraio
2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2017, su
deliberazione del Comitato interministeriale per la  sicurezza  della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 ottobre
2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  dicembre
2015, n. 198, puo' comunque disporre, ove  indispensabile  e  per  il
tempo  strettamente  necessario  alla  eliminazione  dello  specifico
fattore di rischio o alla sua mitigazione,  secondo  un  criterio  di
proporzionalita', la disattivazione, totale o parziale, di uno o piu'
apparati  o  prodotti  impiegati  nelle  reti,  nei  sistemi  o  per
l'espletamento dei servizi interessati.
                              Art. 6

                        Copertura finanziaria

  1. Agli oneri di cui agli articoli 1, comma 19, e 2, commi 1  e  3,
per complessivi euro 3.200.000 per l'anno 2019,  euro  6.495.000  per
ciascuno degli anni dal 2020 al  2023,  ed  euro  4.395.000  annui  a
decorrere dall'anno 2024, si provvede:
    a) quanto a euro 4.395.000 annui a decorrere dal  2020,  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dello  sviluppo  economico  per  euro  350.000  annui  a
decorrere dall'anno 2020 e  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, per euro 4.045.000 annui  a  decorrere
dall'anno 2020;
    b) quanto a euro 3.200.000 per l'anno 2019 e a euro 2.100.000 per
ciascuno  degli  anni  dal  2020  al  2023,  mediante  corrispondente
utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo  1,  comma
95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  da  imputare  sulla  quota
parte del fondo attribuita al Ministero dello sviluppo economico.
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                              Art. 7

                          Entrata in vigore

  1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Napoli, addi' 21 settembre 2019

                            MATTARELLA

                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri

                                Gualtieri, Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze

                                Patuanelli, Ministro  dello  sviluppo
                                economico

                                Guerini, Ministro della difesa

                                Lamorgese, Ministro dell'interno

                                Di Maio, Ministro degli affari esteri
                                e della cooperazione internazionale

                                Bonafede, Ministro della giustizia

                                Dadone,  Ministro  per  la  pubblica
                                amministrazione

                                Pisano,  Ministro  per  l'innovazione
                                tecnologica e la digitalizzazione
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

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