Carissimi bentrovati!
Pongo il seguente quesito:un'impresa artigiana vuole vendere i propri prodotti anche online. Deve inoltrare SCIA di e-commerce???
La normativa provinciale sul commercio prevede la NON applicazione della stessa agli artigiani che vendono i propri prodotti nei luoghi di produzione dell'impresa (disposizione = a d.lgs. n. 114/1998).
I dubbi / richiesta di chiarimento, vengono dalla lettura combinata delle risoluzioni MISE n. 183332 del 2013 e 145842 del 2014 con la circolare n. 3547/c del 2002, specificatamente il punto 2.6 che vi riporto:
" Per quanto attiene alla vendita su Internet effettuata dal produttore
artigiano, la non applicazione delle regole previste dal D.Lgs. n. 114/1998 è
subordinata alla circostanza che la vendita dei propri prodotti – da parte dei
soggetti regolarmente iscritti all’albo delle imprese artigiane – avvenga nei locali
di produzione o nei locali a questi adiacenti.
Aderendo alle indicazioni della migliore dottrina, occorre distinguere tra
l’attività di tipo promozionale e la vera e propria attività di vendita, ossia,
secondo le regole del nostro codice civile, il momento ed il luogo in cui è stata
trasferita la proprietà del bene oggetto della vendita.
La disposizione del D.Lgs. n. 114/1998 richiede che la vendita abbia luogo
nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti. Ne consegue che se la
vendita – anche se a distanza tramite il sito su Internet – si conclude
giuridicamente in detti locali non sussistono problemi all’ammissibilità del
commercio on line anche da parte degli artigiani. Ai fini di detta esclusione è
fatto però obbligo agli artigiani di evidenziare ai consumatori, all’interno del sito
impiegato per l’attività on line, che la vendita si conclude presso i locali di
produzione dell’impresa".
Con rif. alla circolare del 2013 citata, si chiede infine di confermare che per la vendita via e-commerce da parte di un produttore agricolo dei propri prodotti è sufficiente una mera comunicazione ex art. 4, c. 4bis del d.lgs n. 2228/2001 e non una SCIA.
Grazie e ancora grazie.
cari saluti
Certo ... la vendita online è soggetta a SCIA COMMERCIO anche se effettuata da parte dell'artigiano.
Per il produttore agricolo esiste analoga procedura (comunicazione - ma cambia poco) ai sensi del dlgs 228/2001
Grazie!
Buona giornata