Salve,
dal 2006 al 2013, un soggetto (ditta individuale) è stato titolare di panificio, attività cessata nel 2013. Secondo la legge regionale, mantiene il requisito???
Oggi vorrebbe riaprire l'attività di panificazione.
grazie
LR 18/2011 – art. 3 (sintesi)
[i]Il responsabile dell’attività produttiva è assoggettato alla formazione obbligatoria entro il termine massimo di sei mesi [dall’avvio attività]. Nello stesso termine, l’impresa titolare dell’attività di panificazione deve garantire la formazione obbligatoria del responsabile.
Non è tenuto alla frequenza del corso di formazione obbligatoria il responsabile dell’attività produttiva che risulta in possesso di uno dei seguenti requisiti:
o diploma di istruzione secondaria superiore tecnico-professionale di durata quinquennale in materie di panificazione;
o diploma di qualifica di istruzione professionale in materie attinenti all’attività di panificazione conseguito nel sistema d’istruzione
professionale, integrato da un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno un anno presso imprese del settore;
o attestato di qualifica attinente all’attività di panificazione conseguito a seguito di un corso di formazione professionale, integrato
da un periodo di attività lavorativa di panificazione della durata di almeno un anno svolta presso imprese del settore;
o aver prestato attività lavorativa, per un periodo non inferiore a tre anni nell’ultimo quinquennio, relativa all’attività di panificazione
presso imprese del settore, in qualità di titolare o di socio lavoratore, anche di cooperativa, di dipendente o di collaboratore
familiare addetto alla panificazione. Tale attività deve essere accertata presso l’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS),
l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il Centro per l’impiego o la CCIAA competenti per
territorio;
o qualifica professionale ai fini contrattuali conseguita a seguito del rapporto di apprendistato.
Coloro che svolgono l’attività di responsabile dell’attività produttiva, compresi i soggetti di cui al comma 3, partecipano periodicamente, con cadenza quinquennale, ad attività di aggiornamento professionale della durata minima di venti ore.[/i]
L’ultimo quinquennio decorre, a ritroso, dal momento in cui Tizio presenta la SCIA. Se Tizio presentasse la SCIA il 25/09/2019, l’ultimo quinquennio sarebbe il periodo compreso fra 25/09/2014 al 25/09/2019.
[b]La risposta, quindi, è negativa. Il soggetto in questione ha due possibilità: trovare un RT oppure assoggettarsi (come dice la LR 😊) alla formazione entro 6 mesi dall’avvio attività.[/b]
Rammento che la mancata formazione non porta all’interdizione dell’esercizio dell’attività ma alla mera sanzione amministrativa (vedi CCost n. 108/2012)