Salve,
un esercente di pubblico esercizio abilitato per gli apparecchi art. 110 comma 6a TULPS, dopo l'entrata in vigore della L.R.T. 23.01.2018, dismette di fatto dall'esercizio gli apparecchi relativi al contratto con una società A che individua in B come gestore.
Successivamnene l'esercente installa nuovi apparecchi in virtù di un nuovo contratto con il concessionario di cui alla società C. I contratti con il concessionario A e C risultano ancora formalmente in essere.
E' legittima la pretesa del legale del gestore B di chiedere al Comune l'emissione del provvedimento di divieto di esercizio degli apparecchi ex art.100 comma 6a TULPS nel pubblico esercizio perchè, in virtù di quanto sopra, considerati nuove installzioni ai sensi della legge regionale Toscana come da ultimo modificata e "installati a distanza inferiore a 500 mt dai luogi sensibili?"
grazie
la LR è talmente contorta che finché non ci sarà un po’ di giurisprudenza è davvero difficile rispondere.
Credo che B, questo ad uso di tutti i lettori, sia il gestore delle slot, l’effettivo installatore delle stesse che faceva capo ad un determinato concessionario AAMS (ora Ag.DDMM)
La LR dispone:
[i]Si considera altresì nuova installazione[/i] [quindi soggetta al distanziometro]
[i]a) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, [b]nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere[/b];
b) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.[/i]
In più occasione ho sottolineato come la regione abbia posto delle condizioni precise al fine di rendere applicabile il distanziometro:
[b]nuovo contratto [/b](con il solito concessionario o con altro, non ha importanza) [b]ma solo in caso (sembra di capire) che il nuovo contratto segua la rescissione o la risoluzione[/b]. Quindi se non c’è rescissione o risoluzione del contratto in essere, il nuovo contratto può essere fatto senza applicazione del distanziometro.
Da aggiungere a corollario (come evidenziato durante le varie docenze in omniavis) che non si comprende perché citare solo risoluzione e rescissione. È probabile che la Regione intenda “risoluzione” come scioglimento del contratto per qualsiasi motivo ma in sede di tutela giudiziale sarebbe questa l’interpretazione?
Rescissione e risoluzione sono due ipotesi precise previste dal CC. Fra l’altro la rescissione mi pare del tutto impropria. Ad esempio, se il contratto vedesse un [b]recesso[/b] unilaterale oppure una [b]disdetta[/b] oppure un’interruzione per [b]muto consenso[/b]? Che fare? E il rinnovo alla scadenza naturale? Sul rinnovo mi sento di dire che non può essere ostativo, altrimento lo si doveva dire.
Comunque, il gestore B può aver ragione (a parere mio) perché la LR vieta comunque qualsiasi nuova installazione intesa come allaccio alla rete telematica di una nuova macchinetta:
[i]per nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito si intende il collegamento dei medesimi alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli[/i]
Quindi, l’allacciamento alla rete telematica dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli al fine di installare nuovi apparecchi da gioco si configura sempre, ad esclusione di una sostituzione per guasto o vetustà dell’apparecchio, come nuova installazione. Alla luce di questo, la specificazione sui contratti perde un po' di valore.