In riferimento all'oggetto e alla luce della normative statali e regionali che si sono succedute negli anni e che sembrano sovrapporsi:
- Legge quadro sull'alcool n. 125/2001
- D.L. 117/2007 convertito in L. 160/2007
- L. 88/2009;
- Legge n. 120 del 2010 art. 54;
- Legge Regionale n. 38/2006 art. 10
si chiede se sia consentita la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nell'ambito di un pubblico spettacolo temporaneo all'aperto (motoraduno con concerti rock per 3 sere all'interno di una tensostruttura). Nell'ambito dell'evento sono previsti anche dei banchetti di Street food, con vendita e somm.ne alcolici.
I dubbi nascono in particolare dal contenuto dell'art. 54 della L. 120/2010 :" I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi
ove si svolgono, [b]con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di
intrattenimento e svago, musicali o danzanti[/b], [b]nonché chiunque
somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree
pubblici[/b] ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da
associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di
bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono
riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente
disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di
sicurezza. " Come si raccorda questa disposizione con quella dell'art. 7 c. 4 Legge Regionale Piemonte n. 38/2006: " La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume [b]non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. [/b]Il sindaco può, con propria ordinanza, temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume."
L'associazione ricreativa organizzatrice dell'evento chiede, al contrario, di poter somministrare anche i superalcolici fino alle ore 3.00 !
Dunque nel contesto sopra descritto cosa è consentito somministrare, e a che ora ? ???
Il comma 4 della LR che citi è stato abrogato con l’art. 55, comma 1 della LR 16/2017. Il problema non si pone. Credo che la Regione abbia compreso che la materia alcolici afferisce alla sicurezza pubblica e quindi di competenza dello Stato. Ah, è stato abrogato anche il comma 5, quello su distributori automatici. Anche in questo caso c’è l’allineamento al decreto Balduzzi
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