Data: 2019-09-19 10:11:35

Manifestazioni musicali - Somministrazione alcolici e superalcolici

In riferimento all'oggetto e alla luce della normative statali e regionali che si sono succedute negli anni e che sembrano sovrapporsi:
- Legge quadro sull'alcool n. 125/2001
- D.L. 117/2007 convertito in L. 160/2007
- L. 88/2009;
- Legge n. 120 del 2010 art. 54;
- Legge Regionale  n. 38/2006 art. 10
si chiede se sia consentita la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nell'ambito di un pubblico spettacolo temporaneo all'aperto (motoraduno con concerti rock per 3 sere all'interno di una tensostruttura).  Nell'ambito dell'evento sono previsti anche dei banchetti di Street food, con vendita e somm.ne alcolici.
I dubbi nascono in particolare dal contenuto dell'art. 54 della L. 120/2010 :" I titolari e i gestori  degli  esercizi  muniti  della  licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del  testo  unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18  giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi  gli  esercizi
ove si svolgono, [b]con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di
intrattenimento  e  svago,  musicali  o  danzanti[/b],  [b]nonché  chiunque
somministra bevande  alcoliche  o  superalcoliche  in  spazi  o  aree
pubblici[/b] ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o  da
associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di
bevande  alcoliche  e  superalcoliche  alle  ore  3  e  non  possono
riprenderla nelle tre ore  successive,  salvo  che  sia  diversamente
disposto dal questore in considerazione di  particolari  esigenze  di
sicurezza. "  Come si raccorda questa disposizione con quella dell'art. 7 c. 4 Legge Regionale Piemonte n. 38/2006: " La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume [b]non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. [/b]Il sindaco può, con propria ordinanza, temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume."
L'associazione ricreativa organizzatrice  dell'evento  chiede, al contrario, di poter somministrare anche i superalcolici fino alle ore 3.00 ! 
Dunque nel contesto sopra descritto cosa è consentito somministrare, e a che ora ?  ???

riferimento id:51430

Data: 2019-09-20 14:50:44

Re:Manifestazioni musicali - Somministrazione alcolici e superalcolici

Il comma 4 della LR che citi è stato abrogato con l’art. 55, comma 1 della LR 16/2017. Il problema non si pone. Credo che la Regione abbia compreso che la materia alcolici afferisce alla sicurezza pubblica e quindi di competenza dello Stato. Ah, è stato abrogato anche il comma 5, quello su distributori automatici. Anche in questo caso c’è l’allineamento al decreto Balduzzi

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