Data: 2019-09-19 04:07:41

Rifiuti.Inottemperanza ordinanza di rimozione - Cass. Sez. III n. 31291 del 17 l

Rifiuti.Inottemperanza ordinanza di rimozione - Cass. Sez. III n. 31291 del 17 luglio 2019 (UP 7 mag  2019) - La sanzione penale di cui all’art. 255 comma 3 cit, è rivolta propriamente non già ai responsabili dell’abbandono o ai proprietari menzionati nella prima norma, ma ai destinatari formali dell'ordinanza sindacale, mentre il precetto di cui all'art. 193 comma 3, è rivolto ai responsabili dell'abbandono di rifiuti e ai proprietari del terreno inquinato. Ma in ogni caso, spetta a costoro, per evitare di rendersi responsabili dell'inottemperanza, di ottenere l'annullamento dell'ordinanza sindacale per via amministrativa o per via giurisdizionale, o - al limite - di provare in sede penale di non essere proprietari del terreno ne' responsabili dell'abbandono, al fine di ottenere dal giudice penale la disapplicazione dell'ordinanza per illegittimità (cioè per mancanza dei presupposti soggettivi).
http://www.lexambiente.com/materie/rifiuti/155-cassazione-penale155/14539-rifiuti-inottemperanza-ordinanza-di-rimozione.html

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