[size=18pt]ROTAZIONE: invito dell'uscente va puntualmente motivato pena annullamento[/size]
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[b]TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, SEZ. I – sentenza 16 settembre 2019 n. 376[/b]
Quanto al primo motivo, il caso all’esame appare sovrapponibile a quello, deciso con la condivisibile pronuncia del [color=red][b]Consiglio di Stato, sez. V, n. 3831 del 2019[/b][/color].
Giova anzitutto richiamare la norma di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 2016, secondo la quale “l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”.
Ebbene, nella citata pronuncia del Consiglio di Stato si osserva che “il principio ivi affermato mira ad evitare il crearsi di posizioni di rendita anticoncorrenziali in capo al contraente uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il precedente affidamento) e di rapporti esclusivi con determinati operatori economici, favorendo, per converso, l’apertura al mercato più ampia possibile sì da riequilibrarne (e implementarne) le dinamiche competitive”.
[color=red][b]Conseguentemente “il principio di rotazione si riferisce propriamente non solo agli affidamenti ma anche agli inviti, orientando le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da interpellare e da invitare per presentare le offerte ed assumendo quindi nelle procedure negoziate il valore di una sorta di contropartita al carattere “fiduciario” della scelta del contraente allo scopo di evitare che il carattere discrezionale della scelta si traduca in uno strumento di favoritismo.”[/b][/color]
Inoltre, “risultano condivisibili i rilievi mossi all’operato dell’Amministrazione comunale, nella misura in cui non ha palesato le ragioni che l’hanno indotta a derogare a tale principio: ciò in linea con i principi giurisprudenziali per cui, ove la stazione appaltante intenda comunque procedere all’invito di quest’ultimo (il gestore uscente), dovrà puntualmente motivare tale decisione, facendo in particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento (ex multis: Cons. Stato, Sez. V, 13 dicembre 2017, n. 5854; id., Sez. V, 3 aprile 2018, n. 2079; id., Sez. VI, 31 agosto 2017, n. 4125)”.
Quanto al secondo motivo, la controinteressata stessa ammette (pag. 7 della memoria difensiva 6.9.2019) che il servizio di gestione dei combinatori telefonici con l’installazione della relativa SIM “risulta di fatto offerto e viene comunque già reso ed espletato nell’ambito del contratto attualmente in essere tra Comune di Pordenone e XXXX. Seppur non conteggiato espressamente nell’offerta inoltre, questo costo risulta di minima e marginale e incidenza rispetto al costo complessivo del servizio”.
Anche la relativa censura è dunque fondata, perché l’offerta era dunque carente rispetto a questa, seppur marginale, prescrizione della lex specialis.
[color=red][b]Quest’ultimo aspetto della presente vicenda – osserva il Collegio – in cui è emersa una vischiosità o “incrostazione” con l’appalto precedente, convince sull’opportunità del principio legislativo di rotazione volto ad evitare posizioni consuetudinarie e dominanti nei rapporti degli operatori economici con le amministrazioni.[/b][/color]
Il ricorso va dunque accolto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
– annulla il provvedimento, indicato in epigrafe, di aggiudicazione dell’appalto alla controinteressata;
– dichiara inefficace il contratto stipulato in data 1.7.2019 e dispone il subentro della ricorrente nell’appalto, a decorrere dall’1 ottobre 2019.
Condanna l’Amministrazione resistente e la controinteressata a rifondere, ciascuna per la metà, le spese del giudizio che liquida complessivamente in euro 2000,00, oltre agli accessori di legge ed al rimborso del contributo unificato.