Data: 2012-05-09 11:44:43

Nuovo regolamento ncc

Si e' proposta l'approvazione di un nuovo regolamento ncc. E' stata inserita una clausola secondo cui al quarto rifiuto e' prevista la revoca dell'autorizzazione. Qualcuno sostiene che andrebbe in contrasto con le previsioni della legge regionale Lazio secondo cui il conducente può rifiutare il servizio. La ratio che ha ispirato la previsione regolamentare comunale e' che se si rifiutano 4 proposte significa che non si sta rendendo un servizio ncc. Che ne pensate?

E' stata inserita un'altra previsione secondo cui oltre al controllo della revisione, gli autoveicoli ncc sono sottoposti a controlli periodici di efficienza e di decoro. Ritenete questi controlli confacenti con il servizio ncc oppure il decoro e l'efficienza, ad esempio, dei pneumatici e dei sistemi di illuminazione non sono aspetti che devono riguardare l'ente che rilascia l'autorizzazione? Quali altri aspetti, oltre a questi ultimi, vanno controllati per verificare un corretto esercizio dell'attività di ncc?

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Data: 2012-05-10 08:20:16

Re:Nuovo regolamento ncc

Si e' proposta l'approvazione di un nuovo regolamento ncc. E' stata inserita una clausola secondo cui al quarto rifiuto e' prevista la revoca dell'autorizzazione. Qualcuno sostiene che andrebbe in contrasto con le previsioni della legge regionale Lazio secondo cui il conducente può rifiutare il servizio. La ratio che ha ispirato la previsione regolamentare comunale e' che se si rifiutano 4 proposte significa che non si sta rendendo un servizio ncc. Che ne pensate?


[color=red]Nella legge regionale non ho trovato il riferimento al rifiuto… comunque concordo che a seguito di numerosi rifiuti contestati e/o accertati possa ritenersi che non si sta svolgendo un servizio pubblico per il quale si è richiesto il titolo!!!![/color]


E' stata inserita un'altra previsione secondo cui oltre al controllo della revisione, gli autoveicoli ncc sono sottoposti a controlli periodici di efficienza e di decoro. Ritenete questi controlli confacenti con il servizio ncc oppure il decoro e l'efficienza, ad esempio, dei pneumatici e dei sistemi di illuminazione non sono aspetti che devono riguardare l'ente che rilascia l'autorizzazione? Quali altri aspetti, oltre a questi ultimi, vanno controllati per verificare un corretto esercizio dell'attività di ncc?

[color=red]I controlli possono riguardare senz’altro il decoro dell’automezzo… ulteriori non ce ne sono. I controlli sono quelli previsti dalla normativa vigente in materia… ti riporto uno stralcio del regolamento predisposto per aprilia:


ART. 20 – CARATTERISTICHE DEI VEICOLI
1) Le autovetture adibite al servizio di N.C.C. portano, all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta “NOLEGGIO” e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura “N.C.C.” inamovibile, dello stemma del Comune e di un numero progressivo.
2) Le autovetture adibite al servizio di Taxi sono munite di tassamento omologato per l’indicazione del corrispettivo da pagare. L’esistenza di eventuali supplementi tariffari dovrà essere chiaramente leggibile dall’utente. Le autovetture adibite al servizio di Taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta “Taxi”. Ad ogni autovettura adibita al servizio di Taxi sono assegnati un numero d’ordine ed una targa con la scritta in nero “SERVIZIO PUBBLICO” stabilita dall’ufficio comunale competente.
3) E’ stabilito l’obbligo di adottare il colore bianco per tutte le autovetture adibite al servizio di Taxi, salvo diverse previsioni decretate dal Ministro dei Trasporti, ferma restando la possibilità, per i titolari di licenza  già in servizio alla data di adozione (approvazione) del presente Regolamento, di continuare la propria attività con autovetture di diverso colore, fin alla loro sostituzione.
4)  E’ stabilito l’obbligo di installazione dell’apparecchio radio sulle autovetture dal momento in cui viene realizzata la stazione radio.
5) Tutti i veicoli adibiti agli autoservizi pubblici non di linea debbono essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come previsto dall’art. 12, comma 7, della L. 15 Gennaio 1992, n° 21, e regolamentato dal D.M. 15 Dicembre 1992, n° 572.


ART. 21 – TASSAMETRO PER IL SERVIZIO DI TAXI
1) Il tassametro deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano. Il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno ad orologeria che si attivi azionando il tassametro per l’inserimento della relativa tariffa;
b) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana (con ritorno a vuoto) non consenta l’inserimento di altre tariffe;
c) indicare l’esatto importo in euro.

2) Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che sia l’autista sia l’utente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.
3) Il tassametro è sottoposto a verifica, da parte del competente ufficio comunale, per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche della collocazione e della corretta taratura tariffaria. A seguito della verifica il tassametro è sottoposto a sigillatura ufficiale.
4) Il tassametro deve:

a) essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo inizia il servizio e bloccato non appena l’autoveicolo sia giunto a destinazione o venga licenziato dall’utente;
b) indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa.

5) E’ vietato tenere in esercizio tassametri inefficienti o comunque alterati.
6) In caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l’importo della corsa sarà riscosso in base all’approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.
7) Il tassista è tenuto a dare comunicazione all’ufficio comunale competente di qualsiasi intervento che abbia dato luogo all’asportazione del sigillo ufficiale del tassametro. In tal caso si provvederà nuovamente a verifica con apposizione di nuovo sigillo.
8) E’ data facoltà di installare tassametri in grado di evidenziare le singole voci che compongono l’importo totale e rilasciare su supporto cartaceo la distinta di tale importo.


ART. 22 – PUBBLICITA’ SULLE AUTOVETTURE
1) L’apposizione di scritte ed insegne pubblicitarie sui veicoli deve essere conforme alle prescrizioni del D.Lgs n. 285/1992 (Codice della Strada) e successive modifiche.
2) La pubblicità dei servizi aggiuntivi offerti e degli sconti ed agevolazioni di tariffa praticati deve essere effettuata con contrassegni aventi dimensioni e simbologie indicate dall’Amministrazione Comunale.


ART. 23 - VERIFICA E REVISIONE DEGLI AUTOVEICOLI
1) Gli autoveicoli sono sottoposti, preliminarmente all’ammissione al servizio e poi, una volta l’anno, a verifica da parte della Commissione di cui all’art. 25.
Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, all’Ufficio Provinciale della direzione generale della M.C.T.C. (art. 80 D.lgs. 30 Aprile 1992, n. 285; art. 238 del regolamento d’esecuzione D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni).
2) Ogni qualvolta la Commissione di cui all’art. 25 ritenga che un’autovettura non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà renderne informato il Sindaco per la denunzia all’Ufficio Provinciale della direzione generale dalla M.C.T.C.
Ove invece, l’autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, sarà provveduto al ritiro dell’autorizzazione comunale, con l’obbligo per il titolare di provvedere alla messa in efficienza o sostituzione dell’autovettura, entro un termine non superiore a 60 giorni. Nel caso decorrano infruttuosamente tali termini sarà provveduto alla revoca dell’autorizzazione a norma dell’art. 28. [/color]

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