Data: 2019-09-17 15:04:49

mercato hobbisti, scambisti e simili - legge regionale toscana 62/2018

Salve, vi scrivo in quanto a seguito della partecipazione ad un corso di formazione sulla l.r.t. 62/2018, la polizia locale della nostra zona ha adottato una interpretazione dell'art. 9 comma 2, lettera i) della l.r.t. 62/2018, secondo cui non sarebbe possibile nessuna attività di commercio su aree pubbliche per i soggetti non iscritti in CCIAA. Pertanto, secondo tale interpretazione, sarebbe possibile solo l'attività di "svuota cantine", svolta da privati, i quali vendano cose usate di modico valore. Tutti i soggetti che realizzano piccole opere di artigianato (es. cesti di vimini, decorazioni, ricami) in forma non imprenditoriale dovrebbero, secondo tale interpretazione, iscriversi in CCIAA ed effettuare professionalmente tale attività.
Non rinvenendo chiara evidenza del divieto nella norma citata, potete chiarirmi se tale interpretazione sia da ritenersi corretta?
Grazie come sempre!

riferimento id:51385

Data: 2019-09-17 16:52:46

Re:mercato hobbisti, scambisti e simili - legge regionale toscana 62/2018


Salve, vi scrivo in quanto a seguito della partecipazione ad un corso di formazione sulla l.r.t. 62/2018, la polizia locale della nostra zona ha adottato una interpretazione dell'art. 9 comma 2, lettera i) della l.r.t. 62/2018, secondo cui non sarebbe possibile nessuna attività di commercio su aree pubbliche per i soggetti non iscritti in CCIAA. Pertanto, secondo tale interpretazione, sarebbe possibile solo l'attività di "svuota cantine", svolta da privati, i quali vendano cose usate di modico valore. Tutti i soggetti che realizzano piccole opere di artigianato (es. cesti di vimini, decorazioni, ricami) in forma non imprenditoriale dovrebbero, secondo tale interpretazione, iscriversi in CCIAA ed effettuare professionalmente tale attività.
Non rinvenendo chiara evidenza del divieto nella norma citata, potete chiarirmi se tale interpretazione sia da ritenersi corretta?
Grazie come sempre!
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SBAGLIATA INTERPRETAZIONE per i seguenti motivi:
1) la Regione non ha competenza legislativa nella disciplina dell'attività di vendita da parte di privati (riservata al Codice Civile ed alla competenza statale)
2) la Regione ha titolo a disciplinare il COMMERCIO in forma imprenditoriale

Il privato può chiedere occupazione di suolo pubblico per vendere cose usate, cose da lui realizzate e ogni altra cosa voglia ... il Comune non è tenuto a concedere e può porre limitazioni sui prodotti.

Ma NON ESISTE alcun divieto in quanto non può esistere nella legge regionale

riferimento id:51385

Data: 2019-09-18 11:19:41

Re:mercato hobbisti, scambisti e simili - legge regionale toscana 62/2018

Grazie davvero per il conforto, il mio ragionamento era stato nel senso di proporre all'Amministrazione l'adozione di un regolamento comunale ad hoc (si era sentita un po' l'esigenza di evitare attività di commercio "mascherate" da hobbismo) ma mi sono scontrata con questa impostazione. Riproporrò la mia impostazione!!!

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