In un attività estetica è stato nominato il possessore dei requisiti professionali una persona, iscritta agli artigiani, che già presta la sua opera in un altra attività estetica.
Lo stesso ha disciplinato le sue presenze nell'una e nell'altra attività, indicando gli esatti giorni in cui è presente.
E' fattibile questa procedura?
Può esercitare nella seconda attività, la vendita di prodotti per il corpo trattandosi la stessa come di una seconda unità locale?
La legge 1/90 dispone esplicitamente che il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo volgimento delle attività di estetica. Detto questo, la soluzione da te prospettata, facendo attenzione, potrebbe anche rispettare la legge. Nei giorni in cui non è presente in un esercizio, questo resta chiuso?
Per l’impresa [b]artigiana[/b] la vendita è consentita in ogni unità locale con la precisazione che è “libera vendita” limitatamente ai prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso.
Per altre ipotesi occorrerà presentare SCIA per commercio al dettaglio
Si nel caso di assenza del responsabile tecnico l'esercizio resta chiuso.
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