Appalto quinquennale ridotto a 3 anni se parte in ritardo
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 12 settembre 2019 n. 6158
6.1. Il bando di gara fissava la durata del servizio di refezione scolastica così: “periodo dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2021”; il dato letterale non lasciava spazio a dubbi interpretativi: la volontà dell’amministrazione era di stipulare un contratto di appalto con data di inizio (il 1°settembre 2016) e di fine (31 agosto 2021).
La tesi dell’appellante – per cui la stazione appaltante con la data di inizio e fine contratto poste a distanza di cinque anni abbia inteso affermare che la durata del contratto sarebbe stata quinquennale quale che fosse il suo effettivo inizio – non trova rispondenza nel chiaro tenore dell’espressione utilizzata né poggia su altre indicazioni contenute negli atti di gara.
6.2. L’appellante invita a riflettere sulle conseguenze derivanti dalla lettura accolta degli atti di gara e argomenta per paradosso: portato all’estrema conseguenza si arriverebbe ad ammettere che, qualora i ritardi si fossero protratti fino alla data del 31 agosto 2012, l’aggiudicatario non avrebbe potuto svolgere neppure un giorno di servizio.
[b]L’argomento non convince: ragioni varie possono determinare dilatazione dei tempi di affidamento di un appalto a conclusione di una procedura di gara, qualora sia eroso di molto il tempo originariamente fissato di durata del contratto è la stazione appaltante a dover valutare se conviene dar seguito alla stipulazione contrattuale – che, inevitabilmente, avrà durata limitata – ovvero indire una nuova procedura di gara per un contratto che abbia durata integra. La conseguenza segnalata dall’appellante non è, per questo, automatica ed inevitabile.
[/b]
6.3. [color=red][b]Il ritardo non era imputabile all’appellante[/b][/color]; ma questa constatazione non è motivo per disporre una modifica delle condizioni contrattuali come previste dal bando di gara; è possibile che il ritardo abbia comportato conseguenze pregiudizievoli per l’aggiudicatario – sicuramente sulla maturazione dei requisiti di capacità tecnica da spendere in gare successive – ma il rimedio non è quello della modifica della durata del contratto come originariamente prevista nel bando di gara.