Data: 2019-09-14 05:33:17

ANOMALIA: non serve motivazione per accogliere le giustificazioni

ANOMALIA: non serve motivazione per accogliere le giustificazioni

[img width=300 height=152]http://www.appaltiecontratti.it/wp-content/uploads/calcolo-soglia-anomalia-2.jpg[/img]

[color=red][b]CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 12 settembre 2019 n. 6161
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Vale, invero, ribadire che:

a) il giudizio sui profili di anomalia dell’offerta costituisce [color=red][b]esplicazione paradigmatica di discrezionalità tecnica[/b][/color], sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale che rendano palese l’inattendibilità (ovvero l’attendibilità) complessiva dell’offerta (cfr., ex permultis Cons. Stato, sez. V, 12 settembre 2018, n. 5332);

b) che, per tal via, se è concesso il sindacato sulle valutazioni espresse dalla stazione appaltante sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, è preclusa la possibilità di procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci (cosa che rappresenterebbe una inammissibile invasione della sfera propria della pubblica amministrazione), e ciò in quanto il giudizio di anomalia deve tendere ad accertare in concreto che l’offerta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto (Cons. Stato, sez. V, 25 giugno 2018, n. 3921);

[color=red][b]c) anche l’esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti a dimostrazione della non anomalia della propria offerta rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità può intervenire, fermo restando l’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell’amministrazione.
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Orbene, nel caso di specie l’appellante non ha evidenziato profili di illogicità, irragionevolezza o travisamento nel riscontro delle giustificazioni fornite dall’aggiudicatario, essendosi limitata a prospettare una serie di prestazioni a costo eccessivamente basso (in tal senso operando una obiettiva e preclusa “parcellizzazione” dell’offerta e dei suoi elementi di costo) e a postulare precluso, nel caso di aggiudicazione di appalto quadro, un giudizio “globale”, che autorizzasse, entro i ridetti limiti, una complessiva “compensazione” tra voci di costo.

Sotto quest’ultimo profilo, peraltro, il primo giudice ha correttamente evidenziato che si tratta di rilievo concretamente non conferente, una volta chiarito che la contestazione di congruità riguardava comunque un numero esiguo di voci di costo (dieci su centotrenta), sì da elidere anche la prospettica imprevedibilità di una richiesta effettivamente congiunta delle prestazioni in sede attuativa.

Per tal via, la decisione deve ritenersi esente da censure.

5.- Con un secondo motivo, l’appellante contesta la sentenza impugnata, nella parte in cui avrebbe omesso di rilevare la dedotta assenza di istruttoria e di motivazione da parte della stazione appaltante in sede verifica dell’anomalia dell’offerta.

6.- La censura non è fondata.

Per comune intendimento, al quale il primo giudice ha fatto corretto richiamo, la valutazione favorevole circa le giustificazioni dell’offerta sospetta di anomalia non richiede un particolare onere motivazionale, essendo richiesta una motivazione più approfondita solo laddove l’amministrazione ritenga di non condividere le giustificazione offerte dall’impresa, in tal modo disponendone l’esclusione (Cons. Stato, sez. V, 25 ottobre 2017 n. 4912); inoltre, nella ipotesi di giudizio positivo dell’offerta sospettata di anomalia, incombe a chi lo contesta l’onere di dimostrare l’irragionevolezza o l’erroneità (Cons. Stato, sez V, 27 settembre 2017 n. 4527), non essendo sufficiente allegare considerazioni parcellizzate sulla incongruenza o insufficienza (solo) di talune voci di costo.

A tal onere l’appellante si è sostanzialmente sottratta, non essendo stata in grado di evidenziare (di là dalla astratta incongruenza di alcuni prezzi e voci di costo) profili di complessiva irragionevolezza nell’apprezzamento (non parcellizzato) dei conti e dei costi operato dalla stazione appaltante.

7.- Alla luce delle considerazioni che seguono, l’appello deve essere respinto.

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