TAR Toscana Sez. I n. 1143 del 22 luglio 2019
Acque. Imposizione del canone non ricognitorio
E' illegittima l'imposizione da parte dell'Ente locale del pagamento del canone non ricognitorio per l'uso singolare della sede stradale ai sensi dell'art. 27 d.lg. n. 285 del 1992, a fronte di tipologie e modalità di utilizzo, quali quelle che conseguono alla posa di cavi e tubi interrati per l'erogazione del servizio idrico, che non precludono ordinariamente la generale fruizione della risorsa pubblica. Alla luce della finalità precipua della normativa in questione, infatti, tale imposizione può essere consentita soltanto in relazione al periodo temporale nel quale viene eseguito l'intervento di posa dei tubi, ma non rinviene alcuna valida giustificazione per il periodo successivo (che può essere anche pluridecennale) durante il quale la presenza nel sottosuolo dell'infrastruttura di servizio a rete non impedisce né limita la pubblica fruizione della sede stradale
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