Buongiorno, lo scorso giugno è pervenuta una SCIA per esercizio di vicinato alimentare. I locali sono conformi per destinazione d'uso ed in possesso di agibilità, ma a seguito verifiche effettuate dall'ufficio tecnico, risultano presentare alcune difformità rispetto alla situazione agli atti. Tali difformità coinvolgono tutto lo stabile in cui è ubicato il negozio, e sono oggetto di pratica edilizia di sanatoria.
L'ufficio Suap ha inviato una comunicazione di sospensione procedimento di SCIA, assegnando il termine di 30 giorni per la regolarizzazione delle difformità edilizie. Il proprietario dei locali ha chiesto una proroga dei termini per la predisposizione della pratica di sanatoria.
Si chiede:
- se sia possibile "sospendere ulteriormente il procedimento" assegnando altri 30 giorni per la regolarizzazione edilizia;
- se le difformità edilizie possano incidere sulla SCIA;
- se nel frattempo l'esercente può continuare a svolgere l'attività.
I quesiti nascono dai dubbi sull'operato del Suap...
Buongiorno, lo scorso giugno è pervenuta una SCIA per esercizio di vicinato alimentare. I locali sono conformi per destinazione d'uso ed in possesso di agibilità, ma a seguito verifiche effettuate dall'ufficio tecnico, risultano presentare alcune difformità rispetto alla situazione agli atti. Tali difformità coinvolgono tutto lo stabile in cui è ubicato il negozio, e sono oggetto di pratica edilizia di sanatoria.
L'ufficio Suap ha inviato una comunicazione di sospensione procedimento di SCIA, assegnando il termine di 30 giorni per la regolarizzazione delle difformità edilizie. Il proprietario dei locali ha chiesto una proroga dei termini per la predisposizione della pratica di sanatoria.
Si chiede:
- se sia possibile "sospendere ulteriormente il procedimento" assegnando altri 30 giorni per la regolarizzazione edilizia;
- se le difformità edilizie possano incidere sulla SCIA;
- se nel frattempo l'esercente può continuare a svolgere l'attività.
I quesiti nascono dai dubbi sull'operato del Suap...
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Secondo noi avete SBAGLIATO a sospendere la scia (concetto che NON ESISTE), petraltro decorsi i 60 gg dell'art. 19 comma 3.
In questi casi la SANATORIA produce effetti abilitativi fino alla conclusione del procedimento, pertanto l'esercizio di vicinato è regolare e può esercitare.
SOLO SE il procedimento di sanatoria dovesse chiudersi negativamente allora si aprirebbe altro problema (EDILIZIO E NON COMMERCIALE) circa l'agibilità degli immobili.
Anche in quel caso non è automatico l'effetto sul procedimento commerciale/amministrativo.
Suggeriamo di archiviare il procedimento di sospensione senza prorogare la sospensione o altri atti analoghi.