TERZO SETTORE - linee guida per la "valutazione d'impatto sociale" (G.U. 12/9/19)
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[b]MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 23 luglio 2019
Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione
dell'impatto sociale delle attivita' svolte dagli enti del Terzo
settore.
(GU n.214 del 12-9-2019)[/b]
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo
per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la
disciplina del servizio civile universale»;
Visto in particolare l'art. 7, comma 3, della citata legge n. 106
del 2016, il quale affida al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore, la
predisposizione di linee guida in materia di sistemi di valutazione
dell'impatto sociale delle attivita' svolte dagli enti del Terzo
settore, definendo la valutazione dell'impatto sociale come la
valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo
periodo, degli effetti delle attivita' svolte sulla comunita' di
riferimento rispetto all'obiettivo individuato;
Sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore nella seduta del 4
giugno 2019;
Decreta:
Art. 1
Adozione delle linee guida
1. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 6 giugno 2016, n.
106, sono adottate le linee guida, di cui all'allegato n. 1, che
forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, per la
realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle
attivita' svolte dagli enti del Terzo settore.
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 23 luglio 2019
Il Ministro: Di Maio
Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2019
Ufficio controllo atti, MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 2916
Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione
dell'impatto sociale delle attivita' svolte dagli enti del Terzo
settore, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della legge 6 giugno 2016,
n. 106.
Introduzione e riferimenti normativi.
Il tema della valutazione era stato affrontato gia' nell'ambito
della legge n. 328/2000 «Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali» dove l'attenzione
ai processi valutativi e' richiamata in diversi passaggi. All'art. 3
e' previsto che «per la realizzazione degli interventi e dei servizi
sociali [...] e' adottato il metodo della programmazione degli
interventi e delle risorse [...], della verifica sistematica dei
risultati in termini di qualita' ed efficacia delle prestazioni».
All'art. 20 vengono richiamate inoltre «forme di monitoraggio,
verifica e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
degli interventi».
La valutazione dei risultati conseguiti ed in particolare
dell'impatto sul tessuto sociale di riferimento e' stata
successivamente oggetto di regolazione nell'allegato 1, sezione C,
lettera d) del decreto ministeriale 24 gennaio 2008 di adozione delle
linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle
organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, nelle quali veniva
contemplata, tra le informazioni rinvenibili nel bilancio sociale,
«la valutazione, utilizzando specifici indicatori qualitativi e
quantitativi, dei risultati conseguiti ed in particolare dell'impatto
sul tessuto sociale di riferimento, dei principali interventi
realizzati o conclusi nell'anno, con evidenza di eventuali
scostamenti dalle previsioni».
Infine, la legge n. 106/2016, recante «Delega al Governo per la
riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina
del servizio civile universale» ha fornito un'indicazione puntuale
rispetto alla centralita' dei processi valutativi nel nuovo assetto
normativo degli enti del Terzo settore (ETS), laddove all'art. 7,
comma 3 ne rilascia una precisa definizione: «per valutazione
dell'impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e
quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle
attivita' svolte sulla comunita' di riferimento rispetto
all'obiettivo individuato»; per altro verso, sotto il profilo della
correlazione con le autorita' pubbliche, l'art. 4, comma 1, lettera
o) della medesima legge prevede la valorizzazione del «ruolo degli
enti nella fase di programmazione, a livello territoriale...» e
l'individuazione di «criteri e modalita' per l'affidamento agli enti
dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di standard
di qualita' e impatto sociale del servizio, obiettivita', trasparenza
e semplificazione... nonche' criteri e modalita' per la verifica dei
risultati in termini di qualita' e di efficacia delle prestazioni».
Il medesimo articolo demanda al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore,
la predisposizione di apposite linee guida in materia di sistemi di
valutazione dell'impatto sociale.
Il legislatore individua nella valutazione dell'impatto sociale
lo strumento attraverso il quale gli enti di Terzo settore comunicano
ai propri stakeholders l'efficacia nella creazione di valore sociale
ed economico, allineando i target operativi con le aspettative dei
propri interlocutori e migliorando l'attrattivita' nei confronti dei
finanziatori esterni.
La definizione di impatto sociale introdotta dal legislatore
incorpora al suo interno elementi espliciti relativi alla qualita' ed
alla quantita' dei servizi offerti, alle ricadute verificabili nel
breve termine e quindi piu' dirette, ma anche agli effetti di
medio-lungo periodo, che afferiscono alle conseguenze ed ai
cambiamenti indotti sulla comunita' di riferimento, nella prospettiva
della costruzione di comunita' piu' inclusive, sostenibili e coese.
In tale quadro, le presenti linee guida hanno un valore
promozionale, ponendosi quale strumento di facilitazione della
concreta realizzazione della valutazione di impatto sociale (VIS).
Finalita' delle linee guida sulla valutazione di impatto sociale.
La valutazione dell'impatto sociale degli enti di Terzo settore
ha per oggetto gli effetti conseguiti dalle attivita' di interesse
generale da essi svolte (come individuate, rispettivamente all'art.
5, comma 1 del decreto legislativo n. 117/ 2017 e, per le imprese
sociali, all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 112/2017).
La finalita' delle presenti linee guida e' quella di definire
criteri e metodologie condivisi secondo i quali gli enti di Terzo
settore possono condurre valutazioni di impatto sociale, che
consentano di valutare, sulla base di dati oggettivi e verificabili,
i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e rendere
disponibili agli stakeholders informazioni sistematiche sugli effetti
delle attivita' realizzate. Le valutazioni saranno realizzate con
metodi qualitativi e quantitativi e potranno prevedere un sistema di
indici e indicatori di impatto, da mettere in relazione con quanto
eventualmente rendicontato nel bilancio sociale.
Pertanto, le presenti linee guida sull'impatto sociale sono da
intendersi come uno strumento sperimentale di valutazione finalizzato
a generare un processo concettuale e al contempo misurabile nel medio
e lungo termine.
Soggetti tenuti alla realizzazione di sistemi di valutazione
dell'impatto sociale.
Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito di procedure di
affidamento di servizi di interesse generale, possono prevedere la
realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale da parte
degli ETS che intrattengono rapporti con le medesime PP.AA, si' da
consentire una valutazione dei risultati in termini di qualita' e di
efficacia delle prestazioni e delle attivita' svolte.
All'interno di tali procedure, la valutazione di impatto e'
applicabile ad interventi ed azioni di media e lunga durata (almeno
diciotto mesi) e di entita' economica superiori ad euro 1.000.000,00,
se sviluppati in ambito interregionale, nazionale o internazionale.
Laddove prevista, i costi della VIS devono essere proporzionati
al valore dell'intervento e devono essere inclusi nei costi
complessivi finanziati; potranno essere impiegati secondo tempi
differiti rispetto all'esecuzione delle attivita' in modo da cogliere
gli impatti di medio e lungo periodo collegate al progetto. Le
procedure di affidamento dovranno prevedere modalita' e tempi per la
messa a punto e l'esecuzione della valutazione.
I destinatari del sistema di valutazione dell'impatto sociale.
Gli ETS decidono di intraprendere un percorso di misurazione
dell'impatto sociale per poter rendicontare il proprio impegno verso
un miglioramento delle condizioni sociali dei territori e contesti in
cui operano e delle comunita' con le quali collaborano, cioe' per
comunicare e trasmettere a tutti i soggetti interessati il
cambiamento sociale, culturale ed economico che e' stato generato. Le
categorie di stakeholders a cui e' diretto il processo di
valutazione, ovvero i destinatari di questo processo, sono:
i finanziatori ed i donatori presenti o futuri, che utilizzano
la misurazione per comprendere l'efficacia del proprio intervento e
valutare l'eventuale proseguimento, interruzione o revisione del
sostegno;
i beneficiari ultimi di un intervento e tutti gli altri
stakeholders interessati a comprendere, anche se in misura diversa,
le ricadute sociali ed economiche generate dall'organizzazione (es.
comunita' locale, lavoratori, utenti etc.).
i lavoratori, collaboratori, soci e volontari
dell'organizzazione che aumentano la consapevolezza del valore
prodotto dall'organizzazione in cui operano;
i cittadini interessati a conoscere come e con quali risultati
vengano impiegate le risorse pubbliche;
i soggetti pubblici che sono interessati a valutare i benefici
sociali generati da un intervento nel territorio e nelle comunita'
locali di appartenenza.
Processo e misurazione: elementi caratterizzanti la valutazione di
impatto sociale.
In via preliminare, giova evidenziare che esistono diversi
approcci per misurare l'impatto sociale, ciascuno dei quali promuove
particolari tipi di logiche attraverso metriche e tecniche di
misurazione differenti: e' facolta' dell'ETS la scelta delle metriche
per la valutazione d'impatto piu' adeguate alla tipologia di
attivita' e progetti svolti dall'ente.
Il sistema di valutazione dell'impatto sociale cui gli ETS
dovranno fare riferimento e' strutturato in modo da garantire un
elevato grado di autonomia agli enti, nel rispetto pero' di alcuni
principi e contenuti minimi.
Il sistema di valutazione potra' avere articolazione e
complessita' diverse a seconda della dimensione dell'ente e della
forma giuridica adottata.
La VIS si ispira ai seguenti principi:
intenzionalita': il sistema di valutazione deve essere connesso
alla valutazione di obiettivi strategici dell'organizzazione;
rilevanza: inclusione di tutte le informazioni utili a dare
evidenza dell'interesse generale perseguito e della dimensione
comunitaria dell'attivita' svolta;
affidabilita': informazioni precise, veritiere ed eque, con
specifica indicazione delle fonti dei dati;
misurabilita': le attivita' oggetto di valutazione che possono
essere ricondotte a parametri quantitativi devono essere
opportunamente misurate. A tal fine, gli ETS dovranno prevedere un
sistema di valutazione che identifichi:
a) le dimensioni di valore che le attivita' perseguono;
b) gli indici e gli indicatori coerenti con le attivita'
oggetto della valutazione;
comparabilita': restituzione dei dati che consenta la
comparabilita' nel tempo;
trasparenza e comunicazione: restituzione pubblica della
valutazione di impatto e del processo partecipativo degli
stakeholders.
Il sistema di valutazione dell'impatto sociale ha il fine di far
emergere e far conoscere:
il valore aggiunto sociale generato;
i cambiamenti sociali prodotti grazie alle attivita' del
progetto;
la sostenibilita' dell'azione sociale.
Gli ETS dovranno prevedere all'interno del proprio sistema di
valutazione una raccolta di dati sia quantitativi che qualitativi,
considerando indici ed indicatori, sia monetari che non monetari,
coerenti ed appropriati ai propri settori di attivita' di interesse
generale.
Il processo dovra' esplicitare gli elementi che compongono le
seguenti dimensioni di analisi:
1. dare evidenza del processo di partecipazione alla
definizione delle dimensioni di valore della misurazione di impatto
da parte di un insieme di classi di stakeholders rappresentativi
interni ed esterni all'ente (a titolo esemplificativo e non
esaustivo: lavoratori, beneficiari, istituzioni rilevanti, fornitori
e comunita' di riferimento), Gli enti potranno a tal fine decidere
autonome modalita' di raccolta delle opinioni e di monitoraggio degli
impatti tra i propri principali stakeholders;
2. attivita': processi volti a dare risposta ai bisogni delle
persone su uno specifico territorio in base alla missione sociale che
l'ente ha deciso di voler perseguire;
3. servizi: attivita' che hanno avuto una codificazione e quindi
una standardizzazione sia di costo sia di regolamentazione
(accreditamenti, convenzioni);
4. progetti: processi che hanno una durata prestabilita e non
continuativa con l'obiettivo di individuare nuove soluzioni e quindi
di spostare la frontiera dei servizi e delle attivita' grazie ai
risultati del progetto;
5. input: intesi come fattori produttivi, risorse umane e
finanziarie impiegate, fattori propri e di terzi;
6. output: intesi come prodotti, beni e servizi risultanti dalle
attivita' poste in essere;
7. outcome: intesi come risultati indiretti della propria azione,
effetti e cambiamenti realizzati sulla vita dei soggetti coinvolti e
sugli individui in generale rispetto ai territori ed al contesto
generale oggetto delle attivita'.
Il processo per arrivare a misurare l'impatto sociale dovra'
prevedere le seguenti fasi:
1. analisi del contesto e dei bisogni partecipata dagli
stakeholders;
2. pianificazione degli obiettivi di impatto;
3. analisi delle attivita' e scelta di metodologia, strumento,
tempistica della misurazione rispetto agli obiettivi prefissati e
alle caratteristiche dell'intervento;
4. valutazione: attribuzione di un valore, ossia di un
significato ai risultati conseguiti dal processo di misurazione;
5. comunicazione degli esiti della valutazione che
costituiranno la base informativa per la riformulazione di strategie
e conseguenti obiettivi che l'organizzazione si porra' per lo
sviluppo futuro delle proprie iniziative.
Coordinamento con il bilancio sociale.
Per gli ETS tenuti ex lege alla redazione del bilancio sociale
e/o per quei soggetti che volontariamente scelgono di redigere il
suddetto documento, la valutazione di impatto sociale puo' divenire
parte integrante laddove, al paragrafo 6 sezione 5 delle linee guida
per la redazione del bilancio sociale degli enti di Terzo settore,
vengono previste «informazioni qualitative e quantitative sulle
azioni realizzate nelle diverse aree di attivita', sui beneficiari
diretti e indiretti, sugli output risultanti dalle attivita' poste in
essere e, per quanto possibile, sugli effetti di conseguenza prodotti
sui principali portatori di interessi».
Per gli ETS che operano in contesti internazionali e che sono
tenuti ad adottare sistemi di valutazione di impatto sociale
riconosciuti in tali contesti, le valutazioni di impatto sociale
realizzate sulla base di tali sistemi di valutazione sono considerati
in tutto equiparabili a quelli redatti sulla base delle presenti
linee guida.
Pubblicita' e diffusione.
Al fine di garantirne la massima conoscibilita' e favorire lo
sviluppo della pratica valutativa, i documenti prodotti saranno resi
disponibili tramite i canali di comunicazione digitali degli ETS e/o
delle relative reti associative.
Ruolo dei soggetti esterni.
I Centri di servizio per il volontariato, ai sensi dell'art. 61
del decreto legislativo n. 117/2017, e le reti associative nazionali,
ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto legislativo n. 117/2017,
possono fornire supporto per l'identificazione e la realizzazione di
opportuni strumenti di valutazione dell'impatto sociale, che tengano
conto delle diverse esigenze manifestate dai destinatari delle
presenti linee guida.
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/09/12/19A05601/sg