Data: 2019-09-12 04:03:09

CONFLITTO DI INTERESSI: il vizio non si sana con la convalida

CONFLITTO DI INTERESSI: il vizio non si sana con  la convalida

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[b]TAR ABRUZZO – PESCARA, SEZ. I – sentenza 9 settembre 2019 n. 209 [/b]

Da quanto sopra esposto, cioè, emerge che oltre all’obbligo di astensione v’era quello di allegare alla delibera le dichiarazioni o visure e la campitura delle proprietà dei Consiglieri interessate dalla delibera stessa, anche se solo in carica e non votanti.

Orbene, nel caso di specie, si sarebbero dovute quindi allegare quantomeno la campitura della proprietà del Sindaco pro tempore, nonché la visura catastale delle sue proprietà o la sua dichiarazione sostitutiva ai sensi del dpr 445 del 2000 (o con altre formule equipollenti, cfr. Consiglio di Stato sentenza 3146 del 2013).

Invece, nel verbale della seduta, dopo aver dato atto dell’allontanamento del Sindaco, si attesta semplicemente che: “I Consiglieri presenti dichiarano di non aver cause di incompatibilità ai sensi dell’art.35 commi 1 e 5 della legge Regionale 35/1983”.

[b]Peraltro, lo stesso vizio di violazione dell’obbligo di astensione mira a evitare che la partecipazione alla seduta e alla votazione del soggetto portatore di un interesse egoistico (nel caso di specie peraltro immediato e diretto, riguardando il vincolo pregresso terreni di proprietà anche del Consigliere) possa influenzare le decisioni dell’organo collegiale, a prescindere dall’accertamento in concreto di tale influenza.[/b]

[color=red][b]Il pericolo, cioè, è valutato in astratto e in via presuntiva dallo stesso legislatore (cfr. Consiglio di Stato sentenza 4806 del 2014), sicché il vizio non appare emendabile con una mera nuova votazione priva della presenza del soggetto che ha partecipato e votato nella prima riunione.[/b][/color]

Una convalida di tal genere, infatti, si limita a emendare il vizio in modo solo formale e apparente, atteso che non si può eliminare il fatto storico della partecipazione alla seduta del soggetto interessato e soprattutto l’influenza che tale partecipazione ha ormai determinato sulle convinzioni e opinioni degli altri (cfr. Consiglio di Stato sentenza 3395 del 2007: “la regola che vuole l’astensione dei soggetti interessati è di carattere generale e tende ad evitare che, partecipando gli stessi alla discussione e all’approvazione del provvedimento, essi possano condizionare nel complesso la formazione della volontà dell’assemblea, concorrendo a determinare un assetto complessivo dello stesso provvedimento non coerente con la volontà che sarebbe scaturita senza la loro presenza”).

La convalida infatti presuppone la emendabilità del vizio e la possibilità di mantenere in vita quindi, con efficacia retroattiva, il provvedimento convalidato (cfr. Consiglio di Stato sentenza 2351 del 2017: “l’amministrazione, in presenza di un atto illegittimo, ed in considerazione di ragioni di pubblico interesse (e della loro natura), può decidere sia di procedere all’annullamento dell’atto in via di autotutela, sia ad operare un “intervento ortopedico” sull’atto medesimo, sanando i vizi che, rendendolo illegittimo, ne determinerebbero astrattamente l’annullabilità”).

[color=red][b]Appare quindi evidente che l’astensione nell’atto di convalida non è in grado di eliminare il vizio sostanziale della influenza che può aver determinato in astratto la presenza del soggetto con obbligo di astensione nella formulazione della volontà espressa nell’atto convalidato (influenza che peraltro appare anche in concreto esercitata leggendo nel verbale della delibera 43 del 2015 gli interventi del Sindaco a favore della proposta auspicando altresì una deliberazione unanime).[/b][/color]

L’atto convalidato, e di cui si conferma l’efficacia, resta comunque adottato con la partecipazione del Consigliere che si doveva astenere.

Non appare pertanto legittimo provvedere a una convalida, visto che il vizio non è emendabile, ma sarebbe stato necessario provvedere nuovamente a una nuova e autonoma delibera (cfr. in tal senso anche Tar Veneto sentenza 1118 del 2008, citata dalla ricorrente), annullando in autotutela la precedente.

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