Data: 2019-09-11 10:01:16

Attività compatibili con la residenza

Buongiorno,
un soggetto ha la residenza nella casa X dotata di una sola camera da letto.
Per l'acquisto di questa casa ha stipulato un mutuo "prima casa" e successivamente è andato ad abitare (senza trasferimento né di domicilio né di residenza) presso l'abitazione Y della fidanzata e nell'immobile X vorrebbe esercitare attività di affittacamere stagionale o di locazione turistica.
Secondo il diritto la residenza, è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale (art. 43, II comma c.c.)....
A vostro avviso, le attività di cui sopra di affittacamere stagionale o di locazione turistica potrebbero far perdere il requisito della residenza?
In sostanza, nella abitazione nella quale un soggetto ha la residenza, lo stesso può svolgere saltuariamente un'attività ricettiva che sia tale, per modalità di svolgimento, da non far perdere la residenza stessa?
Per le attività di affittacamere non professionale questo è scontato. Il tema è che in questa casa c'è una sola camera da letto per la quale la persona dovrebbe alternarsi (quando arriva il cliente il proprietario dell'immobile dovrebbe andare ospite di qualcuno).
Al SUAP questo è noto dalla planimetria della casa allegata alla pratica dalla quale si evince l'unica camera.
anticipatamente grazie

riferimento id:51272

Data: 2019-09-11 10:45:20

Re:Attività compatibili con la residenza

Ciao, dipende dalla "dimensione" dell'attività. Se cioé il soggetto loca l'immobile per periodi limitati (es.: un mese d'estate, magari in coincidenza con le proprie ferie), oppure per alcuni fine settimana in corso d'anno (nei quali il soggetto è solito partire per stare un paio di giorni in vacanza, o a casa dei genitori, o dalla fidanzata, o presso un'altra abitazione a disposizione), nessuno può contestare il venire meno della dimora abituale, e quindi la residenza nello stesso immobile.
Questo in caso di locazione turistica.
In caso di affittacamere non professionale, io credo che la stessa non sia perfettamente compatibile con immobili dove è presente una sola camera da letto, visto che, a mio avviso, l'affittacamere presuppone una pluralità di camere. Questo non è espressamente previsto in modo esplicito da nessuna parte, ma secondo me può ricavarsi da una attenta lettura del Regolamento di Attuazione alla L.R. 86/2016, in particolare:
"[i]Art. 47
Requisiti e servizi minimi degli affittacamere (art. 3, comma 1, lettera n) della l.r. 86/2016 )
1. I locali destinati all’esercizio dell'attività di affittacamere devono possedere i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico.
2. Per le camere a più di due letti la cubatura e la superficie minima sono quelle risultanti dalle misure stabilite per le camere a due letti aumentate, per ogni letto in più, di un numero rispettivamente di metri cubi o quadrati pari alla differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti.
3. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere comodamente e senza dover attraversare le camere da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. Nelle stanze di soggiorno adibite all’uso comune non è consentito installare letti aggiunti.
4. Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico, completo di wc, lavabo, vasca da bagno o doccia, bidet o soluzione equivalente, specchio, ogni otto posti letto o frazione, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi.
5. Per le camere da letto, l’arredamento minimo deve essere costituito da letto, sedia o sgabello per persona, armadio, cestino rifiuti e un tavolo.
6. Negli affittacamere devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:
a) pulizia giornaliera dei locali;
b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
d) addetto sempre reperibile;
e) wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione.[/i]"

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