Al ns. SUAP si sta ponendo un caso in cui il possibile responsabile di una palestra che indende aprire sul ns. territorio ha il diploma ISEF. Poichè ci pare che ancora a livello regionale non siano state date risposte chiare sul requisito del responsabile tecnico chiediamo a voi se il diploma ISEF possa ritenersi requisito valido in quanto la legge 18.6 2002 n. 136 ha equiparato il diploma di educazione fisica a quelli della classe 33 del D.M. 4.8.2000.
Stando alla lettera dell'art.16, "possesso della laurea specialistica" l'unico criterio da utilizzare per le verifiche parrebbe essere solo quello del percorso di studi, che per il responsabile dovrebbe essere quinquennale (quindi dopo l'ISEF altri 2 anni di specializzazione?)
Ma nelle altre regioni che norme ci sono? Vale il criterio regionale della maggior tutela degli utenti?
Ringrazio e saluto
A differenza della previgente disciplina (Regolamenti Regionali n 000002 del 07/06/1999 (Boll. n 18 del 16/06/1999, parte Prima , SEZIONE I) la nuova disciplina regionale APPARE più restrittiva anche se vi sono margini per una sua interpretazione estesa.
Sul punto ti segnalo:
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FIGURA DI RESPONSABILE TECNICO NELLE PALESTRE IN TOSCANA
Scritto da Studio Mattonai
Lo studio per cercare di fare chiarezza in merito alla figura in oggetto ha all’inizio dell’anno intrapreso un dialogo diretto con la Giunta Regionale Toscana Ufficio Sport-Associazionismo.
La regione coinvolgendo anche l’Università di Firenze è giunta alla seguente soluzione:
“…la distinzione operata dal Ministero nella qualificazione professionale degli operatori e recepita dal regolamento regionale 7/r del 2007 era ed è non solo opportuna ma anche funzionale agli scopi che la Regione Toscana si prefigge, e cioè la massima tutela del cittadino – utente di un servizio (l’insegnamento e la pratica delle attività motorie) la cui disciplina è, appunto, demandata all’Ente Regionale.
Ciò detto, rimane inalterata la possibilità per laureati con laurea triennale (ISEF equiparati a questi) di aprire e gestire palestre in tutto il territorio regionale ove venga proposto l’insegnamento di una o più discipline facenti capo alle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.
Riteniamo pertanto non solo di essere riusciti ad avere una risposta chiara ad un quesito che ci portiamo da diversi anni, ma anche aver dato la tranquillità ai nostri clienti che malgrado numerosi sforzi durante tutto questo tempo non sono riusciti a trovare un preposto con la laurea e la specialistica in modo da soddisfare le richieste del comune.
Sperando di avere fatto cosa gradita restiamo a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.
Mattonai Rag. Luca
http://www.studiomattonai.it/cms/circolari/figura-di-responsabile-tecnico-nelle-palestre-in-toscana.html
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INOLTRE SEGNALO QUESTO MIO INTERVENTO NEL FORUM DI QUALCHE ANNO FA:
http://www.omniavis.it/archivio/index.php?option=com_joomlaboard&Itemid=65&func=view&id=16742&view=flat&catid=290
A MIO AVVISO LA LEGGE 136/2002 HA EQUIPARATO IL DIPLIMA ISEF ALLA LAUREA TRIENNALE AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI, E QUINDI PER SVOLGERE IL DIRETTORE TECNICO DELLA PALESTRA.
Legge 18 giugno 2002, n.136
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2002 n.158
Equiparazione tra il diploma in educazione fisica e la laurea in scienze delle attivita' motorie
e sportive.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. I diplomi in educazione fisica rilasciati dall'Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma e dagli istituti superiori di
educazione fisica pareggiati ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, sono equiparati alle lauree afferenti alla
classe 33 di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi ed alle attivita'
professionali.
2. Ogni ateneo, nell'ambito della propria autonomia, puo' definire l'accesso di coloro che sono in possesso del titolo rilasciato dagli istituti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, e di coloro che hanno conseguito il titolo previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1999, ai corsi di laurea specialistica afferenti alle classi 53/S, 75/S e 76/S di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, nonche' ai master universitari di primo livello.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 giugno 2002
CIAMPI
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
Nota all'art. 1, comma 1:
- Il testo dell'art. 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 (Provvedimenti per l'educazione fisica), e' il seguente:
"Art. 28. - L'ente o gli enti morali promotori dell'istruzione di un Istituto superiore pareggiato di educazione fisica debbono rassegnare al Ministero per la pubblica istruzione lo schema del relativo statuto, allegando una motivata relazione, un documentato piano finanziario, nonche' la dimostrazione del possesso dei mezzi tecnici e didattici necessari al raggiungimento dei fini propri degli Istituti.
Il Ministro, accertato che lo schema nel suo complesso risponda all'interesse generale degli studi e, in particolare, che il piano finanziario ed i mezzi didattici e scientifici siano adeguati al raggiungimento dei fini prefissi, udito il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, potra' accogliere la richiesta di pareggiamento.
Il provvedimento sara' emanato, osservando le norme dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che valgono altresi' per le eventuali modificazioni
da apportarsi agli statuti. Il pareggiamento non puo' avere per effetto alcun onere finanziario a carico dello Stato.".
Nota all'art. 1, comma 2:
- Il testo dell'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facolta' e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'art. 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127), e' il seguente:
"2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per I.S.E.F., sia l'Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma sia gli istituti superiori di educazione fisica pareggiati ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 88".
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1315):
Presentato dall'on. Santulli ed altri il 12 luglio 2001.
Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, l'8 ottobre 2001 con parere della Commissione I.
Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 14 novembre 2001, il 26 febbraio 2002, il 6, 12, 13, 14, 21 marzo 2002.
Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 10 aprile 2002.
Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, e approvato il 23 aprile 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1356):
Assegnato alla 7a commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 6 maggio 2002 con parere della commissione 1a.
Esaminato dalla 7a commissione, in sede deliberante, il 5 giugno 2002 e approvato il 12 giugno 2002.
TUTTAVIA TI SEGNALO ALCUNI COMMENTI CRITICI SUL TEMA
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Conduzione delle attività motorie e sportive all'interno delle palestre
Al presidente della regione toscana dott. Claudio Martini
All'assessore allo sport della regione toscana dott. Federico Gelli
Oggetto: Regolamento di attuazione L.R. N.72 del 31/08/2000 - disposizioni art.16
Gentile Presidente, le scrivo in qualità di Presidente della CAPDI, la Confederazione delle Associazioni Provinciali dei Diplomati Isef e Laureati in Scienze Motorie, riguardo le disposizioni dell'art 16 del Regolamento, licenziato pochi giorni fa, con Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 febbraio 2007, n 7/2, e del quale riceviamo molte comunicazioni di protesta da parte di colleghi della Toscana. L' art 16 - Responsabile tecnico e requisiti professionali degli operatori - pone, a nostro avviso ingiustamente, gli operatori in possesso di diploma Isef e Diploma di Laurea in scienze motorie ( comma 2 punto C 1 ) alla pari dei tecnici ( se non al di sotto) del Coni, delle Federazioni e degli Enti di promozione sportiva e tecnici diplomati a seguito di corsi di formazione professionale. Questo ci sembra assolutamente improponibile in quanto si equiparano, di fatto , le competenze acquisite con titoli universitari triennali con brevetti tecnici o altro (spesso ottenuti anche con la frequenza a corsi di poche ore). Le ricordo a tale riguardo che proprio recentemente altre regioni hanno legiferato in maniera diversa.
Il Presidente
Flavio Cucco - presidente@capdi.it
11 marzo 2007 - info@capdi.it
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VALORI DEL DIPLOMA ISEF E DELLE LAUREE TRIENNALI E QUADRIENNALI
Alberto Capilupi
Nel 1997 il Governo riceve la delega di emanare decreti finalizzati a trasformare gli ISEF (comma 115 della legge 15 maggio 1997, n. 127). Vengono istituiti i corsi di laurea e le facoltà di Scienze Motorie. In quegli anni vigeva ancora il vecchio ordinamento universitario: le lauree, quindi, erano come minimo di 4 anni: non esistevano le lauree triennali. Agli studenti ISEF e ai diplomati ISEF si dà la possibilità di conseguire la laurea quadriennale in Scienze Motorie (MA SENZA SANATORIA), come viene precisato nel DECRETO LEGISLATIVO 8 maggio 1998, n. 178.
Con la riforma di tutto il sistema universitario, basato su lauree triennali e lauree specialistiche (3 + 2), cambiano i titoli accademici: nel 2000 il Ministro dell’Università emana un decreto in cui determina il numero e la denominazione delle classi delle lauree triennali universitarie: la classe 33 è quella che si riferisce alla “laurea in Scienze della attività motorie e sportive”, denominazione che i singoli atenei possono anche cambiare a loro piacimento, pur dovendo mantenere fisso il riferimento al numero della classe (33), a scanso di equivoci.
La successiva legge 18 giugno 2002, n.136 (Equiparazione tra il Diploma in Educazione Fisica e la Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive) non attribuisce lo stesso valore accademico (equipollenza) al diploma ISEF e alla laurea classe 33, ma equipara per i concorsi il valore del diploma ISEF e dalla laurea classe 33: in altri termini, se il diplomato ISEF vuole la laurea si deve iscrivere all'Università, altrimenti non può dire nè scrivere di essere laureato (sarebbe un abuso di titolo).
Non esiste alcuna legge che metta sullo stesso piano (né come equipollenza né come equiparazione) la laurea quadriennale in Scienze Motorie rispetto alla laurea triennale e al diploma ISEF.
BIBLIOGRAFIA GIURIDICA
Legge 15 maggio 1997, n. 127
"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997 - Supplemento ordinario
Art. 17.
(Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo)
115. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi, finalizzati alla trasformazione degli attuali Istituti superiori di educazione fisica (ISEF), sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) possibilità di istituire facoltà o corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, con il concorso di altre facoltà o dipartimenti, indicando i settori scientifico-disciplinari caratterizzanti;
b) determinazione delle procedure per l'individuazione sul territorio, in modo programmato e tenuto conto della localizzazione degli attuali ISEF, delle sedi delle facoltà di scienze motorie, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di programmazione universitaria;
c) possibilità di attivare le facoltà anche mediante specifiche convenzioni con gli ISEF pareggiati per l'utilizzo delle strutture e del personale, nonchè per il mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti promotori degli ISEF predetti;
d) trasformazione dell'ISEF statale di Roma in istituto universitario autonomo o in facoltà di uno degli atenei romani, con il conseguente subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al medesimo ISEF e con l'inquadramento del personale non docente nei ruoli e nelle qualifiche universitarie;
e) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle funzioni didattiche e del trattamento economico complessivo in godimento per i docenti non universitari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, i quali abbiano svolto attività di insegnamento in posizione di comando, distacco o incarico per almeno un triennio, con esclusione dall'equiparazione ai professori universitari di ruolo anche ai fini della valutazione del servizio pregresso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
f) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in altra sede nei casi diversi dalle convenzioni di cui alla lettera c), delle funzioni e del trattamento economico complessivo in godimento per il personale tecnico-amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli ISEF pareggiati, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
g) valutazione dei titoli conseguiti ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè previsione delle modalità di passaggio dal medesimo ordinamento a quello previsto dai decreti legislativi di cui al presente comma;
h) previsione della possibilità, per le facoltà universitarie di cui al presente comma, di sottoscrivere convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per l'attuazione di programmi di ricerca scientifica per corsi di aggiornamento e di specializzazione, nonchè per l'uso di strutture e attrezzature.
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DECRETO LEGISLATIVO 8 maggio 1998, n. 178
TRASFORMAZIONE DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DI EDUCAZIONE FISICA E ISTITUZIONE DI FACOLTA' E DI CORSI DI LAUREA E DI DIPLOMA IN SCIENZE MOTORIE, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell' 8.6.1998
Art. 1
(Finalità e definizioni)
1. Il presente decreto legislativo disciplina la trasformazione degli ISEF e l'istituzione della facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie ai sensi dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Art. 2
(Istituzione del corso di laurea in scienze motorie)
1. La ricerca scientifica e gli studi di livello superiore nel campo delle scienze motorie si svolgono nelle università.
2. Il corso di laurea in scienze motorie è finalizzato all'acquisizione di adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali nelle seguenti aree:
a) didattico-educativa, finalizzata all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado;
b) della prevenzione e dell'educazione motoria adattata, finalizzata a soggetti di diversa età e a soggetti disabili;
c) tecnico-sportiva, finalizzata alla formazione nelle diverse discipline;
d) manageriale, finalizzata all'organizzazione e alla gestione delle attività e delle strutture sportive.
3.
4. Il corso di laurea ha durata quadriennale. …
Art. 8
(Norme finali e transitorie)
1. Gli ISEF provvedono al completamento dei corsi disciplinati dal precedente ordinamento per gli studenti iscritti al primo anno nell'anno accademico 1998-99. Dall'anno accademico 1999-2000 non sono consentite nuove immatricolazioni ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento.
2. Con il completamento dei corsi …
3. Sono fatti salvi gli effetti giuridici dei titoli di studio conseguiti ai sensi del precedente ordinamento.
4. I regolamenti di ateneo di cui al comma 3 dell'articolo 2 disciplinano le modalità di passaggio dal precedente al nuovo ordinamento anche ai fini del conseguimento della laurea da parte degli iscritti agli attuali corsi di diploma e dei diplomati presso gli ISEF, previa valutazione degli studi svolti.
5. L'accesso ai corsi di laurea degli studenti iscritti agli ISEF e dei diplomati è programmato dagli atenei in relazione alla capacità delle strutture delle nuove istituzioni.
(NUOVO ORDINAMENTO UNIVERSITARIO)
MIUR (Ministero dell’Università e della Ricerca …)
d.m. recante
Determinazione delle classi delle lauree universitarie
* Firmato dal Ministro il 4 agosto 2000, registrato dalla Corte dei Conti il 18 settembre 2000 (reg. 1, foglio157), pubblicato in S.O. n.170 G.U. del 19/10/2000 n.245
testo
numerazione e denominazione delle classi delle lauree
Numerazione e denominazione
delle classi delle lauree
N° classe Denominazione Allegato
…
33 Classe delle lauree in scienze delle attività motorie e sportive 33
…
LEGGE 18 giugno 2002, n.136 (in GU 8 luglio 2002, n. 158)
EQUIPARAZIONE TRA IL DIPLOMA IN EDUCAZIONE FISICA E LA LAUREA IN SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE
Art. 1.
1. I diplomi in educazione fisica rilasciati dall'Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma e dagli istituti superiori di educazione fisica pareggiati ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, sono equiparati alle lauree afferenti alla classe 33 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi ed alle attività professionali.
2. Ogni ateneo, nell'ambito della propria autonomia, può definire l'accesso di coloro che sono in possesso del titolo rilasciato dagli istituti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, e di coloro che hanno conseguito il titolo previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.18 del 23 gennaio 1999, ai corsi di laurea specialistica afferenti alle classi 53/S, 75/S e 76/S di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, nonché ai master universitari di primo livello.
________________________________________________________________
Equiparazione
Il seguente disegno di legge è stato approvato definitivamente dal Parlamento:
SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIV LEGISLATURA ———–
N. 1356
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati SANTULLI, BUTTI, LICASTRO SCARDINO, PALMIERI e GARAGNANI
(V. Stampato Camera n. 1315)
approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione)
della Camera dei deputati il 23 aprile 2002
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 aprile 2002
———–
Equiparazione tra il diploma in educazione fisica e la laurea in scienze delle attività motorie e sportive
———–
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. I diplomi in educazione fisica rilasciati dall’Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma e dagli istituti superiori di educazione fisica pareggiati ai sensi dell’articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, sono equiparati alle lauree afferenti alla classe 33 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi ed alle attività professionali.
2. Ogni ateneo, nell’ambito della propria autonomia, può definire l’accesso di coloro che sono in possesso del titolo rilasciato dagli istituti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, e di coloro che hanno conseguito il titolo previsto dall’articolo 5, comma 6, del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1999, ai corsi di laurea specialistica afferenti alle classi 53/S, 75/S e 76/S di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, nonché ai master universitari di primo livello.
COMUNICATO MIUR
(Roma, 13 giugno 2002) Il diploma Isef è stato equiparato alla laurea in scienze motorie. Questo è quanto prevede la legge approvata in base ad un'intesa raggiunta in Parlamento dal Sottosegretario all'Istruzione, all'Università e alla Ricerca, Stefano Caldoro, sulla proposta che vedeva come primo firmatario l'on. Santulli.
La nuova legge consente ai diplomati Isef l'accesso sia ai pubblici concorsi, sia alle attività professionali, sia ai master, sia alle lauree specialistiche universitarie secondo le valutazioni autonome dei singoli atenei in ordine al riconoscimento di crediti formativi.
Viene così superato il vuoto normativo legato alla fase transitoria dall'Isef ai corsi di laurea in scienze motorie, assicurando agli studenti un percorso di certezza normativa ed un sbocco professionale e lavorativo.”
Questo comunicato e’ reperibile sul sito web del ministero al seguente indirizzo:
http://www.istruzione.it/prehome/comunicati/2002/isef_02.shtml
Sul sito del parlamento italiano e’ altresi’ disponibile l’iter del progetto di legge approvato alla camera il 23 aprile ed in senato il 12 giugno. La dicitura tecnica e’: “approvato definitivamente, non ancora pubblicato”
Questo e’ l’indirizzo:
http://www.parlamento.it/leg/14/Bgt/Schede/Ddliter/17426.htm
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DAL DIPLOMA ISEF ALLA LAUREA IN SCIENZE MOTORIE: UNA STRADA TUTTA IN SALITA.
di Vito Eugenio Leonardi (Presidente Adisef di Napoli)
Come è noto con l'art. 17, co. 115, della legge n°127/97, il governo è stato delegato ad emanare uno o più decreti legislativi finalizzati alla trasformazione degli Istituti Superiori di Educazione Fisica sulla base di criteri espressamente indicati.
Finalmente anche nel nostro Paese, ultimo in Europa, dopo oltre trent'anni le Scienze del Movimento Umano entravano con diritto di cittadinanza nel mondo Universitario che secolarmente le aveva snobbate con rifiuto aristocratico.
Pochi dettagli sembravano rimanessero da definire anche se qualche "libertà interpretativa" poteva già configurarsi nella stesura della legge da parte di chi ne avrebbe dovuto gestire la corretta applicazione.
Che cosa sta succedendo?
Nello spirito di questa trasformazione almeno tre principali problemi si intendevano risolvere:
1. Conferire alle Scienze Motorie uno statuto universitario più consone alla realtà del nostro tempo con piani di studio individuati in relazione a quattro indirizzi : didattico, sportivo, preventivo, manageriale.
A questo scopo gli Isef che volevano trasformarsi dovevano convenzionarsi o con una Università o dichiararsi in autonomia, cosa non affatto semplice, e soltanto l'Isef di Roma, di fatto e per il pregresso, ha potuto realizzare questa opzione. La convenzione, che doveva essere effettuata sulla base della prima e suindicata legge e su alcuni decreti espressamente indicati, è stata invece oggetto di numerosi stravolgimenti.
In che cosa questi consistono?
I Comitati Tecnici Ordinatori, da costituirsi in ossequio e per applicazione in seno all'Università ospitante, sono stati individuati in professori di 1a fascia di altre e diverse facoltà come se si fosse trattato di una soppressione degli Isef e non di una trasformazione e pertanto i piani di studi sono stati formulati in assenza di esperti del settore. Vero che gli isef erano rappresentati dai loro direttori, ma essendo essi stessi professori universitari, come per legge, non possono considerarsi esperti di Scienze Motorie. Almeno a Napoli di fatto, come non altrove, questo è accaduto.
Il risultato è stato una colonizzazione massiccia di materie che riflettono la configurazione dell'Università ospitante con il concorso, espressamente indicato, della Facoltà di Medicina che, però, si è molto ben rappresentata (vedi "Diagnostica per immagini", "Medicina interna", "Pediatria", "Ortopedia"...).
In compenso sono state soppresse materie professionali come "Teoria e metodologia dell'allenamento", "Biomeccanica" e ridotte a comparsa le altre per cui nel piano di studi su 28 esami solo 3 risultano essere quelli professionalizzanti!
Se si guardano appena i piani di studio dell' I.U.N. di Napoli ci si può rendere conto di quanto questi siano lontani da qualsiasi statuto scientifico di Scienze Motorie come dappertutto, anche in Italia, si può riconoscere.
Ci si chiede come il MURST , il Ministro, possa approvare tutto questo, è questa l'autonomia universitaria?
2. Sistemazione del personale docente e non docente. In riferimento ai primi, nei decreti espressamente indicati di cui alla lettera "e", può leggersi: "Mantenimento ad esaurimento e a domanda delle funzioni didattiche e del trattamento economico complessivo in godimento per docenti Isef non universitari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Isef di Roma e gli Isef pareggiati, i quali abbiano svolto attività di insegnamento in posizione di comando, distacco, o incarico per almeno un triennio, con esclusione dalla equiparazione ai professori universitari di ruolo anche ai fini della valutazione del servizio pregresso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato". In particolare la legge, ha poi previsto, all'art.5, per il personale docente non universitario, in alienazione della delega, la regola del mantenimento a domanda delle funzioni didattiche presso le nuove facoltà, corsi di laurea e di diploma, tuttavia "Tenuto conto dell'organizzazione didattica e scientifica prevista dal nuovo ordinamento".
Alcune Università (I.U.N. di Napoli) travisando il presente e suindicato gravame hanno indetto una selezione riservata al personale docente ex Isef per attribuzioni di mere funzioni didattiche di sostegno agli insegnamenti a contenuto Tecnico-sportivo la cui titolarità è stata affidata a professori universitari per materie come "Teoria e metodologia degli sport di squadra", docenti che mai avevano avuto niente a che fare con la disciplina nemmeno a livello di esperienza personale di carattere turistico-sportivo.
Va chiarito che gli ex docenti Isef non devono essere sottoposti a procedure selettive in modo alcuno poiché essi mantengono a domanda ed esaurimento delle funzioni didattiche e non a bando di concorso, come espressamente indicato per legge. La norma di cui si chiede l'applicazione parla di mantenimento a domanda, quindi subordina l'espletamento di tale funzione, nella riconoscenza delle conclusive soggettive ivi previste, ad un vero e proprio diritto "podestativo" degli ex docenti Isef.
L'inciso "Tenuto conto dell'organizzazione didattica e scientifica prevista dal nuovo ordinamento" riguarda il limite del nuovo ordinamento, cioè quello derivante dalla trasformazione degli Isef e dalle nuove Facoltà di Scienze Motorie, non il vecchio.
In altre parole, è il "nuovo" ordinamento che si deve adeguare, nella particolare configurazione legislativa del diritto ex docenti Isef al mantenimento delle funzioni didattiche presso le nuove facoltà, alle situazioni soggettive di costoro garantendone la piena e completa attuazione, senza che ciò comporti, come paventato dalle Università, un'illegittima equiparazione tra docenti ex Isef ed i professori universitari che anzi la norma esclude espressamente.
Ciò è quanto ha sostanzialmente sostenuto il T.A.R. di Napoli anche se ne afferma il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo poiché attinente strettamente al rapporto di lavoro posto in essere e non sfugge pertanto al giudice ordinario.
Infatti la situazione giuridica dedotta in giudizio postula l'avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro ed il superamento di qualsiasi questione relativa alla pregressa fase dell'assunzione in servizio. In altre parole i docenti ex Isef non devono essere sottoposti ad alcuna procedura concorsuale selettiva, mentre la questione della titolarità, ben perfettamente ravvisabile negli stessi docenti ex Isef, deve essere sentenziata dal giudice del lavoro come questione "interna".
Una storia senza fine, pensata e voluta per ingenerare confusione, una legge fatta male, fumosa ed applicabile per gli usi desiderati.
3. Terza questione il quarto anno per i diplomati Isef, la più confusa e controversa.
I corsi indetti da alcune Università e finalizzati al conseguimento della laurea non risulterebbero ancora essere autorizzati dal Ministero della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
Allo stesso modo le istanze di riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all’estero potranno essere riconosciute solo quando il M.U.R.S.T. darà via alla istituzione in cui verrà rilasciato il primo diploma di laurea.
Alcune Università, sulla base dell’autonomia, hanno ignorato le disposizioni ministeriali dando vita a quello che sembra un vero busines considerate le quote astronomiche richieste d’iscrizione, oltre due milioni, per i diplomati Isef al quarto anno, ben al disopra di quanto previsto per gli studenti dei corsi normali. La corsa di migliaia di diplomati ha poi, naturalmente, determinato da parte degli Atenei procedure selettive e di valutazione dei crediti pregressi molto dissimili tra un’Università ed un’altra, come del resto per i piani di studio che annoverano insegnamenti del tutto estranei alla formazione scientifico culturale dei futuri laureati in Scienze Motorie.
Successivamente dall’entrata in vigore del decreto legislativo dell’8 maggio 1998, n° 178, il quale ha previsto all’art.2 l’istituzione del corso di laurea in Scienze motorie di durata quadriennale, gli ordinamenti didattici universitari sono stati oggetto di un ampia riforma, che ha introdotto le lauree (L) di durata triennale e le lauree specialistiche (LS) di durata biennale. Alcune Università già da quest’anno opereranno questa riforma mentre altre no e ciò non fa altro che rendere ancora più complicata ed imperscrutabile le “vie2 d’accesso per i diplomati ex Isef alla tanto sospirata laurea.
Inoltre il 15 novembre 2000 la 7° Commissione permanente del Senato ha impegnato il governo a sollecitare le Università affinché in sede di riconoscimento dei crediti didattici e professionali acquisiti valutino adeguatamente le seguenti condizioni:
a) docenti di educazione fisica laureati, ai quali dovrebbe essere consentito il massimo riconoscimento possibile dei crediti formativi maturati ai fini del conseguimento della laurea specialistica (LS);
b) docenti di educazione fisica non laureati che hanno conseguito corsi di specializzazione biennali Isef, i quali dovrebbero essere ammessi al conseguimento della laurea (L) con il più favorevole riconoscimento del percorso formativo svolto,
c) docenti di educazione fisica in possesso del solo diploma Isef i quali, avendo comunque seguito un corso di studi di durata triennale e di grado superiore dovrebbero essere ammessi al corso di laurea (L) triennale con particolare considerazione dell’esperienza professionale.
Insomma allo stato attuale il diploma Isef non ha lo stesso valore giuridico della nuova laurea L (triennale). Tale assurdità si rivela dal fatto che tutti i Paesi Europei hanno ritenuto che il diplomato Isef avesse crediti sufficienti per essere ammessi agli “EUROPEAN MASTERS DEGREE in PHYSICAL EDUCATION”, (Erasmus e Socrates) ai quali possono partecipare i laureati.
Peraltro la nuova laurea (L) si ottiene con 180 crediti mentre quelli riconosciuti all’estero al diploma Isef sono di 200,5, per cui i diplomati Isef sono stati ammessi ai vari masters!
Con lo stesso criterio di valutazione si arriva a solo 155 crediti all’Università tedesca di ESSEN, come riconosciuto dal suo Direttore.
Anche le Università francesi hanno riconosciuto la validità dei corsi di studio Isef per accedere alla MATRISE che da accesso al dottorato; chi ha conseguito questo titolo in Francia ha visto poi riconoscere dal MURST l’equipollenza con quello italiano.
Non era mai successo, in nessun Paese del mondo, che un titolo venisse così azzerato, truffato, contrabbandato, espropriato al diritto di chi ne ha costruito l’apparato scientifico come sta avvenendo in Italia ed in qualche università in particolare grazie ad ampie malefiche connivenze.
Approfondimenti:
http://www.dmsa.it/comunicato_capdi.html
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D.P.G.R. 13-2-2007 n. 7/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie).
Pubblicato nel B.U. Toscana 22 febbraio 2007, n. 3, parte prima.
Art. 16
Responsabile tecnico e requisiti professionali degli operatori.
1. A tutela degli utenti ed a garanzia del servizio offerto presso ogni palestra opera un responsabile tecnico in possesso della laurea specialistica in scienze motorie.
2. Per lo svolgimento delle attività motorie e sportive all'interno della palestra il responsabile tecnico può avvalersi, sotto la proprio sorveglianza e responsabilità, dei seguenti soggetti:
a) tecnici del CONI, delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva;
b) tecnici diplomati a seguito di corsi di formazione professionale aventi caratteristiche e requisiti definiti da specifiche normative regionali;
c) operatori in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o di titoli equiparati ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136 (Equiparazione tra il diploma in educazione fisica e la laurea in scienze motorie).
3. All'ingresso della palestra sono esposti:
a) l'elenco aggiornato degli istruttori operanti nella palestra;
b) una copia della denuncia di inizio di attività.
4. Le palestre operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si adeguano entro un anno alla disposizione di cui al presente articolo.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica alle palestre che siano già dotate di un responsabile tecnico in possesso di uno dei titoli previsti dal Reg. 7 giugno 1999, n. 2 (Regolamento di attuazione dell'art. 13 della L.R. 8 ottobre 1992, n. 49 "Interventi per la promozione e disciplina delle attività motorie").
REQUISITI dei locali delle attività ludico-motoria-ricreativa (PALESTRE)
[img width=300 height=225]http://www.sportingclubostiense.it/Portals/0/piscina/palestra.jpg[/img]
Regione Toscana
[color=red][b]Regolamento 5 luglio 2016, n. 42/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico–motorio–ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi).[/b][/color]
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=35152.0