Buongiorno,
l'art. 94 della L.R. 6/2010 esclude dalla procedura di collaudo i distributori di gasolio ad uso privato costituiti da contenitori-distributori rimovibili approvati secondo la normativa vigente e rispondenti alle direttive europee vigenti in materia.
Mi sapete dire qual è la normativa vigente e rispondenti alle direttive europee vigenti in materia.
Noi facciamo presentare sempre l'autocollaudo ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 160.
Volevo capire quando si poteva evitare la procedura di collauto/autocollaudo.
Grazie
D.M. 22/11/2017
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C.
[url=https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/06/17A08114/SG]https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/06/17A08114/SG[/url]
Sono i cosiddetti impianti "sopra-terra".
L'autocollaudo (art. 10 DPR 160/2010) è dovuto solo "nei casi previsti dalla normativa vigente". Quindi per i sopra-terra non è dovuto.