Buon giorno,
L’art. 99 del TULPS stabilisce che nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore ai trenta giorni, senza che sia dato avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, la licenza revocata. La norma però non è applicabile in ragione della clausola di esclusione stabilità dal comma 2 dell’art. 4 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
L’art. 33, coma 1, della L.R. 18.05.2006, n. 5, (Sardegna), stabilisce che “la chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è comunicata al Comune se di durata superiore a trenta giorni consecutivi.”, tuttavia non prevede alcuna sanzione in caso di violazione della disposizione.
L’art. 31 della medesima L.R. n. 5/2006 prevede la revoca dell’autorizzazione quando il titolare sospenda l’attività per un periodo superiore a 12 mesi.
L’art. 64, comma 8, lett. b), del d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59, stabilisce che l’autorizzazione e il titolo abilitativo decadono qualora il titolare sospenda l’attività per un periodo superiore a 12 mesi.
Fatta la premessa di cui sopra si chiede quali siano le condizioni che comportano la decadenza o che giustificano la revoca del titolo abilitativo nel caso di attività di somministrazione stagionale (Bar) di durata pari a mesi sei, qualora l’esercizio rimanga chiuso per tutta la durata della stagione. In sostanza occorre sempre la sospensione di durata superiore a 12 mesi, quindi oltre due stagioni di attività, considerato che in tal caso i tempi si dilatano di oltre due anni, oppure il periodo di sospensione può essere rapportato alla durata dell’apertura stagionale di mesi sei?
Grazie
Buona giornata e buon lavoro.
Buon giorno,
L’art. 99 del TULPS stabilisce che nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore ai trenta giorni, senza che sia dato avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, la licenza revocata. La norma però non è applicabile in ragione della clausola di esclusione stabilità dal comma 2 dell’art. 4 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
L’art. 33, coma 1, della L.R. 18.05.2006, n. 5, (Sardegna), stabilisce che “la chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è comunicata al Comune se di durata superiore a trenta giorni consecutivi.”, tuttavia non prevede alcuna sanzione in caso di violazione della disposizione.
L’art. 31 della medesima L.R. n. 5/2006 prevede la revoca dell’autorizzazione quando il titolare sospenda l’attività per un periodo superiore a 12 mesi.
L’art. 64, comma 8, lett. b), del d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59, stabilisce che l’autorizzazione e il titolo abilitativo decadono qualora il titolare sospenda l’attività per un periodo superiore a 12 mesi.
Fatta la premessa di cui sopra si chiede quali siano le condizioni che comportano la decadenza o che giustificano la revoca del titolo abilitativo nel caso di attività di somministrazione stagionale (Bar) di durata pari a mesi sei, qualora l’esercizio rimanga chiuso per tutta la durata della stagione. In sostanza occorre sempre la sospensione di durata superiore a 12 mesi, quindi oltre due stagioni di attività, considerato che in tal caso i tempi si dilatano di oltre due anni, oppure il periodo di sospensione può essere rapportato alla durata dell’apertura stagionale di mesi sei?
Grazie
Buona giornata e buon lavoro.
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OTTIMA RICOSTRUZIONE.
Confermo che solo la chiusura prolungata per oltre 12 mesi dà luogo a decadenza (previo avvio del procedimento).
Per le chiusure oltre i 30 giorni vi è una norma imperfecta che prevede un obbligo ma non una sanzione. Questo ti consente (ma non lo farei) di invitare l'interessato a riaprire ... ma se non lo fa ... non puoi intervenire.
Potresti valutare di inserire l'obbligo in un regolamento comunale e quindi applicare l'art. 7 bis TUEL quale disciplina sanzionatoria (non lo farei) .... è sostenibile