Se chiedi accesso agli atti (L. 241) la PA non può darti accesso civico
[img width=300 height=168]https://spazioetico.files.wordpress.com/2017/03/foia.jpg?w=657&h=369[/img]
[i]Immagine dal sito https://spazioetico.com/2017/03/23/accesso-civico-generalizzato-il-punto-di-vista-del-dottor-rossi/[/i]
[color=red][b]TAR CAMPANIA – SALERNO, SEZ. I – sentenza 6 settembre 2019 n. 1522[/b][/color]
4. Il ricorso è infondato.
4.1 Va, preliminarmente, precisato che l’istanza di accesso agli atti è stata formulata dalla interessata ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 241 del 1990.
La vicenda va, dunque, esaminata con rifermento all’assetto disciplinato da tale norma cui deve essere affiancata – in ragione della specifica procedura – la norma contenuta nell’art. 53 del d.lgs 50 del 2016.
Non può, infatti, trovare applicazione la diversa disciplina dell’accesso civico – disciplinata dall’art.5, comma 2 del d.lgs. 33 del 2013 – cui ha fatto riferimento nella discussione orale del merito della controversia il procuratore costituito della ricorrente proprio perché, nel caso di specie, non è stata formulata una istanza di accesso civico.
Ritiene, pertanto, il Collegio che non ricorrano i presupposti per estendere alla presente controversia i principi espressi dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato nella sentenza n. 3780 del 2019 poiché in tale controversia, diversamente che nel caso in esame, l’istanza fu formulata originariamente proprio ai sensi dell’art. 5, comma 2 del d.lgs. 33 del 2013.
Nel caso in cui l’opzione dell’istante sia espressa per un determinato modello, resta precluso alla pubblica amministrazione – fermi i presupposti di accoglibilità dell’istanza- di diversamente qualificare l’istanza stessa al fine di individuare la disciplina applicabile; in correlazione, l’opzione preclude al privato istante la conversione in sede di riesame o di ricorso giurisdizionale (cfr., per l’inammissibilità dell’immutazione in corso di causa dell’actio ad exhibendum, pena la violazione del divieto di mutatio libelli e di ius novorum, Cons. Stato, IV, 28 marzo 2017, n. 1406 e id., V, n. 1817/19 cit.).