Data: 2012-05-08 13:19:50

sanzione per impianto funzionante senza gestore

la polizia municipale ha accertato che, dopo un subingresso, un impianto di distribuzione carburanti operava ripetutamente in modalità self service senza la presenza del gestore nell'orario di apertura obbligatoria (ma non hanno scritto nel verbale se in altre circostanze un gestore o altro personale era presente).

La sanzione da applicare è quella di cui all'art. 105 comma 1 lett. d) o quella di cui all'art. 105 c. 5 lett. c)?

ciao e grazie

riferimento id:5119

Data: 2012-05-09 05:03:24

Re:sanzione per impianto funzionante senza gestore


la polizia municipale ha accertato che, dopo un subingresso, un impianto di distribuzione carburanti operava ripetutamente in modalità self service senza la presenza del gestore nell'orario di apertura obbligatoria (ma non hanno scritto nel verbale se in altre circostanze un gestore o altro personale era presente).

La sanzione da applicare è quella di cui all'art. 105 comma 1 lett. d) o quella di cui all'art. 105 c. 5 lett. c)?

ciao e grazie
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A mio avviso nel caso di specie trova applicazione la sanzione del 105 comma 1 lett. d) "d) attiva un impianto senza la presenza del gestore al di fuori delle ipotesi previste all'articolo 54-bis, comma 1".
Infatti l'esercizio senza gestore NON configura una violazione della materia degli orari/turni (che sembrano anzi rispettati) ma della MODALITA' con cui vengono garantiti gli orari ed i turni.

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Toscana

L.R. 7-2-2005 n. 28
Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.
Pubblicata nel B.U. Toscana 10 febbraio 2005, n. 11, parte prima.
Art. 105
Sanzioni per l'attività di distribuzione dei carburanti.

1. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 chiunque:

a) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti in impianti senza la prescritta autorizzazione o collaudo ovvero senza i requisiti di cui all'articolo 13;

b) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti ad uso privato senza la prescritta autorizzazione o non rispetta il divieto di cui all'articolo 61, comma 2;

c) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti in impianti per il rifornimento di natanti senza la prescritta autorizzazione;

d) attiva un impianto senza la presenza del gestore al di fuori delle ipotesi previste all'articolo 54-bis, comma 1 (134);

e) attiva un contenitore-distributore mobile ad uso privato in carenza delle prescrizioni di cui all'articolo 61, comma 3 (135).

1-bis. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00 chiunque attiva un contenitore-distributore mobile ad uso privato in carenza delle prescrizioni di cui all’articolo 61, comma 3-bis (136).

2. Nel caso di esercizio dell'attività senza autorizzazione, l'attività è sospesa fino al rilascio della stessa. Nel caso di attivazione dell'impianto senza la presenza del gestore al di fuori delle ipotesi previste all'articolo 54-bis, comma 1, l'attività dell'impianto è sospesa fino alla sua regolarizzazione (137).

3. Qualora non ricorrano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione o per la regolarizzazione dell'impianto, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, il comune ordina lo smantellamento dell'impianto e il ripristino dell'area nella situazione originaria.

4. Nel caso di attivazione di un contenitore-distributore mobile in mancanza delle prescrizioni di cui all'articolo 61, commi 3 e 3-bis, l'attività è sospesa fino alla sua regolarizzazione (138).

5. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000 chiunque:

a) effettua le modifiche di cui all'articolo 57 senza la prescritta autorizzazione od omettendo la segnalazione certificata di inizio attività (139);

b) non utilizza le parti modificate dell'impianto soggette ad autorizzazione entro il termine fissato nell'autorizzazione;

c) non rispetta le disposizioni in materia di orari e turni di apertura e chiusura;

d) non rispetta le prescrizioni di cui all’articolo 87, comma 9 (140).

6. Nel caso di effettuazione delle modifiche di cui all'articolo 57 senza autorizzazione od omettendo la segnalazione certificata di inizio attività, la messa in funzione delle parti modificate è sospesa fino al rilascio dell'autorizzazione o alla presentazione della dichiarazione di inizio di attività (141).

7. Nei casi di particolare gravità o di reiterazione delle violazioni di cui al comma 5 il comune dispone la sospensione dell'attività dell'impianto per un periodo non superiore a venti giorni.

8. Chiunque violi le disposizioni del capo IX è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 500 a euro 3.000.

(134) Lettera così modificata dall’art. 67, comma 1, L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

(135) Lettera così modificata dapprima dall'art. 57, comma 1, L.R. 5 giugno 2007, n. 34 e poi dall'art. 67, comma 2, L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

(136) Comma aggiunto dall’art. 67, comma 3, L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

(137) Comma così modificato dall’art. 67, comma 4, L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

(138) Comma così modificato dall'art. 57, comma 2, L.R. 5 giugno 2007, n. 34.

(139) Lettera così sostituita dall'art. 57, comma 3, L.R. 5 giugno 2007, n. 34, poi così modificata per effetto di quanto disposto dall’art. 18, L.R. 28 novembre 2011, n. 63, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 19 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «a) effettua le modifiche di cui all'articolo 57 senza la prescritta autorizzazione od omettendo la denuncia.».

(140) Lettera così sostituita dall'art. 23, L.R. 17 luglio 2009, n. 38. Il testo originario era così formulata: «d) non espone, in modo leggibile dalla carreggiata stradale, il cartello relativo ai prezzi praticati.».

(141) Comma così sostituito dall'art. 57, comma 4, L.R. 5 giugno 2007, n. 34, poi così modificato per effetto di quanto disposto dall’art. 18, L.R. 28 novembre 2011, n. 63, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 19 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «6. Nel caso di effettuazione delle modifiche di cui all'articolo 57 senza autorizzazione od omettendo la denuncia, la messa in funzione delle parti modificate è sospesa fino al rilascio dell'autorizzazione o alla presentazione della denuncia.».

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