[size=18pt]EVIDENZA PUBBLICA anche per la vendita di beni sdemanializzati[/size]
[img width=300 height=229]http://www.martinifanti.it/wp-content/uploads/2013/06/giudice.jpg[/img]
[color=red][b]TAR CAMPANIA – SALERNO, SEZ. II – sentenza 4 settembre 2019 n. 1490[/b][/color]
Ciò posto, la gravata delibera consiliare n. 40 del 29 gennaio 2017, con cui è stata disposta la sdemanializzazione del reliquato stradale de quo e la vendita alla controinteressata, è da reputarsi illegittima per violazione, oltre che dell’art. 12, comma 2, della l. n. 127/1997, dell’art. 37 del r.d. 827/1924, a norma del quale – come visto – «tutti i contratti dai quali derivi entrata o spesa dello Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, eccetto i casi indicati da leggi speciali e quelli previsti nei successivi articoli», e del successivo art. 41, comma 1, ove sono elencate le ipotesi in cui è esperibile la trattativa privata (sul punto, cfr. TAR Liguria, Genova, sez. I, 7 marzo 2008, n. 380; TAR Campania, Napoli, sez. VII 24 novembre 2015, n. 5456).
A tale ultimo riguardo, osserva, in particolare,[b] il Collegio che non è configurabile alcuna delle ipotesi normativamente consentite di trattativa privata, ivi compresa quella – prospettata nel provvedimento impugnato – di cui al n. 6 del citato art. 41, comma 1, ossia la sussistenza di «speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le forme degli artt. da 37 a 40 del presente regolamento».[/b] Le rilevate condizioni morfologico-dimensionali del “reliquato stradale” controverso non integravano, infatti, di per sé, gli estremi delle «speciali ed eccezionali circostanze» in parola; [color=red][b]non costituivano, cioè, di per sé, valida ed esaustiva giustificazione del divisato ricorso alla trattativa privata e diretta con i soli attuali occupanti[/b][/color]; laddove, nel contempo, la ritenuta inutilità dell’escluso ricorso alla procedura ad evidenza pubblica costituiva una mera petizione di principio, smentita, già in punto di fatto, dall’interesse all’acquisto manifestato dalla Del Gaudio con la cennata istanza del 4 ottobre 2007, prot. n. 11585.
In conclusione, stante la ravvisata fondatezza della censura dianzi scrutinata, ed assorbita quella ulteriore, il ricorso in epigrafe deve essere accolto, con conseguente annullamento in parte qua della delibera consiliare n. 40 del 29 gennaio 2017, con esso impugnata.