Buongiorno,
L’art. 11 della legge RT 21/2015 , prevede per l’apertura di impianti sportivi la presentazione di una SCIA al SUAP, ma il regolamento previsto dal successivo articolo detta criteri per la gestione degli impianti dove si svolge attività ludico motorio ricreativa, come definita dall’art. 3, comma 1 lett. b) della legge 21/2015), ma non per l’attività sportiva di cui alla lett. a) dello stesso articolo.
Avrei bisogno di sapere se per l’apertura di un impianto sportivo dove verrà svolta esclusivamente attività sportiva riconosciuta da un ente di promozione sportiva (nella richiesta che ci è pervenuta si parla di CSEN e lo sport è il cross training e specificano che non si tratta di palestra) è necessaria la presentazione di una SCIA amministrativa al SUAP (e quale è la normativa di riferimento).
Grazie
Virna Seravalle
Hai toccato un punto dolente nel senso che la normativa regionale rappresenta qualcosa di incompiuto o, comunque, di poco chiaro.
Prima faccio una premessa sulle casistiche. In sintesi:
• palestre afferenti a scuole - si applica il DM 18/12/1975 con le relative casistiche.
• impianti sportivi aperti al pubblico (D.M. 18/03/1996) ove si svolgono manifestazioni "sportive" così come definite dagli elenchi CONI e come disciplinate dalle “Norme CONI per l’impiantistica sportiva”.
• luoghi riabilitativi in cui esercita un medico o un professionista sanitario (fisiatria - fisioterapista) - vedi la materia delle strutture sanitarie - "medicina fisica e riabilitazione" (LR n. 51/09 e DPGR n. 79R/2016).
• caso residuale: locali finalizzati alle attività motorio/ricreative non soggette alle norme di cui sopra alle quali si può applicare la LR 21/2015 e il DPGR 42R/2016 oppure niente se sono i “piazzali” delle parrocchie dedicati, ad esempio, al calcetto non regolamentare.
La LR n. 21/2015 definisce l’attività fisica come comprendete sia l’attività sportiva che quella ludico-motoria. Quando disciplina le procedure abilitative (art. 11) ci dice che sono soggetti a SCIA gli impianti e le strutture per l’esercizio dell’attività fisica. Tuttavia, la stessa disposizione (comma 2) afferma che nella SCIA è dichiarato il possesso dei requisiti previsti dal regolamento. Il regolamento riguarda ESCLUSIVAMENTE le palestre. [i]Ergo[/i], ci sono le condizioni interpretative per affermare che gli impianti sportivi (quelli per discipline rinascite) sono soggetti solo alle norme statali:
- DM 18/03/96 – art. 80 TULPS se presenti spettatori in numero maggiore di 100 – altrimenti art. 20 dello stesso DM. Per prassi (vedi chiarimenti MinInt), la tendenza è quella di applicarlo anche sotto le 100 persone. L’art. 20 del DM 18/03/96 si applica anche per impianti privi di spettatori.
- Per le considerazioni sulla necessità dell’art. 68 TULPS, vedi:
Art. 121 REG. TULPS - [b]abrogato[/b] nel 2012, disponeva:
[i]Per le gare sportive di ogni specie, eseguite a scopo di trattenimento pubblico, come quelle del giuoco della palla, del pallone, del calcio, del tiro a volo, del pugilato (boxe), di lotta e simili, deve essere preventivamente comunicato all'autorità di pubblica sicurezza l'apposito regolamento del giuoco.[/i]
Art. 123 REG. TULPS - [b]abrogato nel 2012 limitatamente al comma 2[/b]
[i]1. Chi intende promuovere manifestazioni sportive, con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, deve darne avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione.
2. L'autorità di pubblica sicurezza, ove ritenga che la manifestazione assuma carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico, invita subito i promotori a munirsi della licenza prescritta dall'articolo 68 della legge e ne informa tempestivamente il Questore[/i].
Si applica l'art. 68 TULPS agli impianti sportivi? Direi più NO che SÌ ma la prassi è dura a morire.
[b]IMPORTANTE - VEDI QUA[/b]: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=45502.0