Ciao Simone,
1)- Una ditta individuale (farmacista e già titolare di parafarmacia in altro comune) ha comunicato l’apertura di una parafarmacia nel nostro comune, trasmettendo a questo ufficio solo la copia della comunicazione già inviata al Ministero, alla Regione Puglia, ecc. – Nella medesima ha indicato che il farmacista addetto alla vendita di farmaci è la D.ssa xxxxxxx.
E’ noto che il Decreto Bersani NON ha introdotto una nuova tipologia di esercizi, bensì ha dato la possibilità di vendere farmaci da banco PRESSO UN ESERCIZIO COMMERCIALE. Pertanto la prima cosa che avrebbe dovuto fare la citata ditta era quella di aprire un esercizio di vicinato con la procedura ordinaria e con il possesso di tutti i requisiti necessari (morali e professionali).
Solo contestualmente o in data Successiva doveva poi inoltrare la citata comunicazione per la vendita di farmaci da banco, secondo le disposizioni della legge n° 248/2006.
Che faccio a questo punto? Dichiaro inefficace la comunicazione già trasmessa? Oppure invito l’interessata a trasmettere con urgenza la scia di vicinato (ex COM1)?
Supposto che voglia attivare un vicinato alimentari, il fatto che abbia la laurea in Farmacia Le consente di esercitare questa attività? In altre parole: nel caso di specie chi deve avere il requisito professionale?
2)- puoi dirmi se la persona a carico della quale risultano i seguenti provvedimenti ha i requisiti morali per aprire un’attività commerciale?
Saluti. ________________________________________
La tua analisi è corretta. La parafarmacia è nei fatti un reparto di un esercizio di commercio al dettaglio in sede fissa (vicinato – media struttura – grande struttura).
Io farei immediatamente una comunicazione di avvio procedimento al fine dell’adozione di un eventuale provvedimento interdittivo dell’attività. Fatto passare un termine ragionevole (diciamo 7 giorni) senza che il privato abbia contattato la PA procedente, sarà adottata un’ordinanza di cessazione dell’attività di vendita farmaci.
Il privato potrà contattare la PA e presentare eventuale SCIA. In genere è lo stesso farmacista che presenta anche la SCIA per il commercio al dettaglio.
Il MiSE ha chiarito che la laurea in farmacia (laurea e laurea magistrale) è presupposto valido al riconoscimento del requisito professionale di cui all’art. 71 del d.lgs. 59/2010.
Sui requisti morali che hai inviato, puoi vedere anche la terza pagina? Guarda se viene riportata la riabilitazione (credo di no).
Il soggetto ha commesso reati ostativi all’esercizio del commercio (senza approfondire tanto si vede subito l’estorsione e l’usura.
Le regole sono che il divieto di esercizio del commercio cessa dopo 5 anni dal giorno in cui è stata scontata la pena;
cessa altresì dopo 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza irrevocabile se la pena si è estinta in altro modo (vedi amnistia, indulto); cessa comunque con la riabilitazione; Non si applica se è stata concessa la sospensione condizionale della pena.
Viste le date delle sentenze e della esecuzione delle pene, il soggetto non ha ancora acquisto la facoltà dell’esercizio del commercio.