Data: 2019-09-02 14:29:34

Atto meramente confermativo: chiarezza dal Consiglio di Stato

Atto meramente confermativo: chiarezza dal Consiglio di Stato

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[color=red][b]Consiglio di Stato, SEZ. IV – sentenza 29 agosto 2019 n. 5977[/b][/color]

Al riguardo giova osservare che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, “allo scopo di stabilire se un atto amministrativo sia meramente confermativo (e perciò non impugnabile) o di conferma in senso proprio (e, quindi, autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini), [color=red]occorre verificare se l’atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi[/color]; in particolare, non può considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l’atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacché l’esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco, e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, può condurre a un atto propriamente confermativo in grado, come tale, di dare vita ad un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione; ricorre invece l’atto meramente confermativo quando la Pubblica amministrazione si limita a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione” [b](Cons. Stato, sezione IV, sentenza 12 settembre 2018, n. 5341; nelle stesso senso anche Cons. Stato, sezione V, sentenza 10 aprile 2018, n. 2172; Cons. Stato, sezione IV, sentenze 27 gennaio 2017, n. 357, 12 ottobre 2016, n. 4214 e 29 febbraio 2016, n. 812).[/b]

8.1. Tanto rilevato circa l’esatta perimetrazione delle distinte figure della conferma propria e dell’atto meramente confermativo, occorre ora evidenziare che nel caso di specie l’amministrazione comunale ha rigettato l’istanza della XXXX s.p.a. senza svolgere alcuna attività istruttoria e dichiarando che, “in assenza di varianti al regolamento di esecuzione della legge 447/95 che definisce la classe di inserimento delle infrastrutture stradali esistenti nei piani di zonizzazione acustica comunale, il Piano di zonizzazione del Comune di Busalla risulta conforme alla vigente normativa in materia”.

Ne discende che il provvedimento impugnato è certamente sussumibile nel quadro degli atti meramente confermativi, non potendo trovare accoglimento le argomentazioni della XXXX s.p.a. circa l’autonoma lesività del provvedimento impugnato e la sostenuta legittimità dell’affermazione del T.a.r. per cui il diniego de quo sarebbe “atto espresso, autonomamente lesivo, con il quale l’amministrazione, disattendendo gli elementi di fatto corroborati da riscontri oggettivi allegati alla richiesta di nuova classificazione di aree, l’ha respinta”. [b]Per contro, l’amministrazione comunale non ha in realtà riaperto il procedimento o l’istruttoria, bensì si è, in sostanza, limitata ad affermare la legittimità del piano.[/b]

Conseguentemente la nota impugnata – in quanto appunto meramente confermativa di un precedente provvedimento – non aveva carattere autonomamente lesivo. Pertanto, dinanzi a siffatto atto, la XXXX s.p.a. non aveva una posizione azionabile in giudizio, sicché il T.a.r. avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso di primo grado. Diversamente opinando, si consentirebbe peraltro un surrettizio aggiramento del termine decadenziale di impugnazione del precedente provvedimento lesivo.

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