Buongiorno, in fase di emissione di ordinanza ai sensi della Legge 689/81, relativamente ad un verbale emesso dalla Polizia Municipale siamo in questo specifico caso:
- la Polizia Municipale ci ha tarsmesso un verbale non pagato e per il quale non sono stati presentati scritti difensivi;
- in fase di emissione di ordinanza abbiamo riscontrato che il verbale, emesso per una violazione alla L.R. 28/2005, è stato notificato dopo il termine dei 90 giorni dall'accertamento della violazione (da parte dell'ente)
Dobbiamo procedere all'ordinanza di ingiunzione ugualmente o dobbiamo archiviare il verbale della Polizia Municipale (avendo riscontrato che la notifica è stata fatta oltre il termine previsto)
Buongiorno, in fase di emissione di ordinanza ai sensi della Legge 689/81, relativamente ad un verbale emesso dalla Polizia Municipale siamo in questo specifico caso:
- la Polizia Municipale ci ha tarsmesso un verbale non pagato e per il quale non sono stati presentati scritti difensivi;
[color=red]Accade spesso ....[/color]
- in fase di emissione di ordinanza abbiamo riscontrato che il verbale, emesso per una violazione alla L.R. 28/2005, è stato notificato dopo il termine dei 90 giorni dall'accertamento della violazione (da parte dell'ente)
[color=red]VA ARCHIVIATO![/color]
Dobbiamo procedere all'ordinanza di ingiunzione ugualmente o dobbiamo archiviare il verbale della Polizia Municipale (avendo riscontrato che la notifica è stata fatta oltre il termine previsto)
[color=red]DEVI ARCHIVIARE ... gli scritti difensivi sono eventuali e la mancanza non comporta automatica ordinanza ingiunzione[/color]
... forse sbaglio, non aprendo una nuova discussione, ma traggo spunto dall'analoga modalità che il collega ha segnalato, nel dualismo "polizia Locale accertatrice - s.u.a.p. autorità competente artt. 18, per altro corretto, a mio giudizio, per chiedere un chiarimento in ordine alla notifica di dette ordinanze.
Talvolta, il responsabile del S.U.A.P, sicuramente con l'intento di sgravarci da compiti, provvede lui stesso ad effettuare la notifica dell'ordinanza-ingiunzione, quando possibile, a mezzo p.e.c..
Però, così facendo, cercando di darci una mano, non vorrei commettesse alcuni errori, che sono per ora solo dubbi che personalmente mi sorgono.
Premettendo che non vorrei assolutamente si pensasse ad una diatriba tra noi ma è solo un modo per affinare e lavorare entrambi al meglio e correttamente, senza vanificare il nostro lavoro (nel quale, per altro, crediamo entrambi, e molto), vorrei tanto risolvere due dubbi.
Il primo dubbio che mi sorge è questo: il responsabile S.U.A.P. è soggetto titolato a fare notifiche ai sensi dell'articolo 149-bis del c.p.c.?? Oppure, una volta predisposte, dobbiamo essere noi Polizia Locale (o addirittura i messi notificatori) ad effettuare questa particolare forma di notifica?
Il secondo dubbio è questo: qualora fosse figura titolata a procedere alla notifica al domicilio digitale, è sufficiente la trasmissione via p.e.c. dell'ordinanza firmata digitalmente oppure occorre comunque un separato atto di "relata di notifica" ex art. 148 c.p.c., pure esso firmato digitalmente e di cui l'ordinanza diventa allegato, come pare di capire dalla lettura dello stesso 149-bis? E qui, in caso positivo, il responsabile s.u.a.p. è figura titolata a sottoscrivere digitalmente questo "atto di relata"?
Personalmente la penso diversamente.
Nel mio Comune questo procedura è seguita dall’ufficio extragiudiziale dell’avvocatura comunale.
Come è noto il SUAP rappresenta l’unico punto di riferimento per l’impresa ma ciò non toglie che con l’avvento del SUAP il legislatore non ha inteso trasferire alcuna competenza al medesimo già appartenente agli altri uffici comunali o amministrazioni terze.
Ciascuno ha mantenuto la propria competenza in materia e la propria responsabilità sugli atti dagli stessi emanati (Corte Costuituzionale).
Ci mancherebbe che al SUAP venga assegnata anche la competenza a conoscere delle attività svolte dagli organi di controllo ed in particolare quando detti controlli sono successivi, ovvero fuori dalla fase istruttoria, alla chiusura della pratica SUAP. L’unica competenza in materia di violazioni che il legislatore ha inteso assegnare al SUAP è quella prevista dall’art. 10 del Dpr 160/2010 (chiusura dei lavori e collaudo).
A mio parere con il rilascio del titolo autorizzativo e/o con la chiusura dei termini di conclusione del procedimento in caso di SCIA, termina la competenza del SUAP a decidere su quello specifico procedimento. Il quale potrà essere riaperto solo su eventuale richiesta dell’impresa per segnalare modifiche, variazioni e quant’altro (SUAP unico punto di contatto) e mai dagli altri uffici o enti terzi ai quali, a mio parere, sono tenuti ad avviare e terminare i procedimenti di loro competenza.
Se proprio vogliamo parlare di spirito di collaborazione il SUAP potrebbe, semmai, trasmettere all'impresa l’atto ingiuntivo già predisposto e redatto dal'Organo competente in materia e non certo formulare egli stesso l’atto ingiuntivo, ribadisco non è una competenza SUAP.
P.S. Logicamente quanto sopra se riferito all'ufficio SUAP non incardinato presso altri Servizi del Comune, se invece il responsabile SUAP è anche responsabile di altri uffici (come spesso accade presso i comuni) sarà tenuto, nella sua qualità di responsabile "non SUAP" ma dell’altro ufficio, ad emettere i provvedimenti conseguenziali.
saluti, maurizio
il responsabile S.U.A.P. è soggetto titolato a fare notifiche ai sensi dell'articolo 149-bis del c.p.c.?? Oppure, una volta predisposte, dobbiamo essere noi Polizia Locale (o addirittura i messi notificatori) ad effettuare questa particolare forma di notifica?
[color=red]La notifica dell'ordinanza ingiunzione è a cura dell'autorità competente (SUAP) che può operare direttamente (PEC) oppure avvalendosi dei messi (direttamente o per il tramite della Polizia Locale).
L'uso della PEC è da privilegiare[/color]
Il secondo dubbio è questo: qualora fosse figura titolata a procedere alla notifica al domicilio digitale, è sufficiente la trasmissione via p.e.c. dell'ordinanza firmata digitalmente oppure occorre comunque un separato atto di "relata di notifica" ex art. 148 c.p.c., pure esso firmato digitalmente e di cui l'ordinanza diventa allegato, come pare di capire dalla lettura dello stesso 149-bis?
[color=red]Sufficiente PEC notificata[/color]
E qui, in caso positivo, il responsabile s.u.a.p. è figura titolata a sottoscrivere digitalmente questo "atto di relata"?
[color=red]Non serve relata. Non siamo nella notifica di atti giudiziari o assimilati[/color]
Personalmente la penso diversamente.
Nel mio Comune questo procedura è seguita dall’ufficio extragiudiziale dell’avvocatura comunale.
Come è noto il SUAP rappresenta l’unico punto di riferimento per l’impresa ma ciò non toglie che con l’avvento del SUAP il legislatore non ha inteso trasferire alcuna competenza al medesimo già appartenente agli altri uffici comunali o amministrazioni terze.
Ciascuno ha mantenuto la propria competenza in materia e la propria responsabilità sugli atti dagli stessi emanati (Corte Costuituzionale).
Ci mancherebbe che al SUAP venga assegnata anche la competenza a conoscere delle attività svolte dagli organi di controllo ed in particolare quando detti controlli sono successivi, ovvero fuori dalla fase istruttoria, alla chiusura della pratica SUAP. L’unica competenza in materia di violazioni che il legislatore ha inteso assegnare al SUAP è quella prevista dall’art. 10 del Dpr 160/2010 (chiusura dei lavori e collaudo).
A mio parere con il rilascio del titolo autorizzativo e/o con la chiusura dei termini di conclusione del procedimento in caso di SCIA, termina la competenza del SUAP a decidere su quello specifico procedimento. Il quale potrà essere riaperto solo su eventuale richiesta dell’impresa per segnalare modifiche, variazioni e quant’altro (SUAP unico punto di contatto) e mai dagli altri uffici o enti terzi ai quali, a mio parere, sono tenuti ad avviare e terminare i procedimenti di loro competenza.
Se proprio vogliamo parlare di spirito di collaborazione il SUAP potrebbe, semmai, trasmettere all'impresa l’atto ingiuntivo già predisposto e redatto dal'Organo competente in materia e non certo formulare egli stesso l’atto ingiuntivo, ribadisco non è una competenza SUAP.
P.S. Logicamente quanto sopra se riferito all'ufficio SUAP non incardinato presso altri Servizi del Comune, se invece il responsabile SUAP è anche responsabile di altri uffici (come spesso accade presso i comuni) sarà tenuto, nella sua qualità di responsabile "non SUAP" ma dell’altro ufficio, ad emettere i provvedimenti conseguenziali.
saluti, maurizio
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CONCORDO ... personalmente ritengo che la gestione delle procedure sanzionatorie debba essere affidata ad ufficio diverso dal SUAP e comunque non rientra nella competenza obbligatoria DPR 160/2010.
Ciò detto spetta all'AMMINISTRAZIONE definire la competenza che può anche ricadere sulle stesse "persone fisiche" che operano nel SUAP (che intervengono come ufficio commercio, autorità competente ecc...).
MEGLIO se si crea un ufficio contenzioso (presso avvocatura o affari generali) ... ma non sempre è possibile.
Ciò detto, SE NON VI E' DISCIPLINA ORGANIZZATIVA, il principio è che l'autorità competente è l'ufficio competente sul procedimento di amministrazione attiva principale (spesso il SUAP)