ACCESSO CIVICO prevale sulla mera opposizione del controinteressato
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[color=red][b]TAR LAZIO – LATINA, SEZ. I – sentenza 28 agosto 2019 n. 530 [/b][/color]
La società ricorrente ha, altresì, proposto un’istanza di accesso agli atti ai sensi dell’art. 116,co 2 c.p.a., rappresentando che, a seguito di istanza di accesso presentata il 5.3.2019 inerente gli atti di gara, ivi comprese le offerte tecniche delle controinteressate ed i giustificativi rilasciati in sede di accesso delle offerte anomale, il RUP, in data 3.4.2019, avrebbe consentito l’accesso soltanto ad alcuni atti richiesti, stralciando “le parti per le quali i soggetti controinteressati hanno motivatamente espresso il diniego all’accesso in ragione della presenza di segreti di natura tecnica e commerciale ai sensi dell’art. 53, comma 5, lettera a) del D.lgs. 50/2016”.
[color=red][b]La ricorrente avrebbe diritto ad esercitare l’accesso a tutti gli atti e documenti di gara e, in particolare, alle viste offerte tecniche delle controinteressate ed agli atti del subprocedimento di verifica dell’anomalia, con i giustificativi ed il verbale di congruità del 14.3.2019.[/b][/color]
Tale diniego sarebbe illegittimo in quanto impedisce alla ricorrente di tutelare pienamente i propri diritti ed interessi.
Detto ordine di idee deve essere pienamente [color=red][b]condiviso[/b][/color].
Osserva, anzitutto, il Collegio che la finalità del c.d. accesso civico di cui all’art. 53 del D.lgs. n. 50/2016 è principalmente quella del perseguimento di procedure d’appalto trasparenti anche come strumento di prevenzione e contrasto della corruzione (T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, 26/03/2019, n. 441)
Analogamente: “Nelle gare pubbliche, l’esigenza di riservatezza delle imprese, in relazione all’interesse commerciale o industriale, è idonea a giustificare esclusioni o limitazioni del diritto di accesso, nei casi in cui la medesima esigenza risulti apprezzabile, lecita e meritevole di tutela in quanto collegata a potenziali pregiudizi derivanti dalla divulgazione di tali dati” (T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, 26/03/2019, n. 441).
[color=red][b]Alla stregua delle suindicate coordinate ermeneutiche non appare ragionevole giustificare il diniego sulla scorta della formale opposizione delle controinteressate, tenuto conto – altresì – della natura della prestazione oggetto della procedura negoziata che per quanto meritevole di considerazione inerisce pur sempre ad un servizio di pulizia delle scuole per le quali la divulgazione delle offerte tecniche a salvaguardia del Know –how aziendale non appare tale da superare l’interesse ad assicurare il fine di garantire lo svolgimento di procedure d’appalto trasparenti[/b][/color]
L’istanza incidentale di accesso prodotta dalla XXXX deve essere, dunque, accolta nella sua integralità, ordinando al MIUR di dar corso alla vista domanda di accesso nel termine di giorni 30 dalla notificazione o dalla comunicazione della presente sentenza parziale.
Sarebbe meglio snellire prevedendo solo un'informazione del controinteressato, anziché un parere preventivo, non vincolante ma rallentante, spesso usato come giustificazione del diniego per l'onerosità che impone
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