Data: 2012-05-08 05:23:52

Licenza di pesca - infrazioni e punti - DECRETO 29 febbraio 2012

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 febbraio 2012
Modalita', termini e procedure  per  l'applicazione  del  sistema  di
punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca. (12A05163)
  (GU n. 105 del 7-5-2012 )


                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                      ALIMENTARI E FORESTALI

  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  26  luglio  1995  recante
«Disciplina del rilascio delle licenze di pesca»;
  Visto il regolamento (CE)  29  settembre  2008,  n.  1005/2008  del
Consiglio  che  istituisce  un  regime  comunitario  per  prevenire,
scoraggiare ed eliminare la pesca  illegale,  non  dichiarata  e  non
regolamentata e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE)  n.
1936/2001 e (CE) n. 601/2004, abrogando i regolamenti (CE) n. 1093/94
e (CE) n. 1447/1999;
  Visto il regolamento  (CE)  20  novembre  2009,  n.  1224/2009  del
Consiglio istitutivo  di  un  regime  di  controllo  comunitario  per
garantire il rispetto delle norme della politica comune della  pesca,
che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n.
811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n.  2115/2005,  (CE)  n.  2166/2005,
(CE) n. 388/2006,  (CE)  n.  509/2007,  (CE)  n.  676/2007,  (CE)  n.
1098/2007, (CE) n. 1300/2008,  (CE)  n.  1342/2008  e  che  abroga  i
regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
  Visto  il  regolamento  (UE)  8  aprile  2011,  n.  404/2011  della
Commissione recante «modalita' di applicazione del  regolamento  (CE)
n. 1224/2009 del Consiglio che  istituisce  un  regime  di  controllo
comunitario per garantire il  rispetto  delle  norme  della  politica
comune della pesca»;
  Visti in particolare  gli  articoli  125  e  seguenti  relativi  al
sistema di punti per infrazioni  gravi  di  cui  al  citato  Reg.  n.
1005/2008 per i titolari della licenza di pesca e  per  i  comandanti
dei pescherecci;
  Visto il regolamento  (CE)  n.  1198/06  del  27  luglio  2006  del
Consiglio Europeo recante il Fondo Europeo per la Pesca (F.E.P.);
  Visto,  in  particolare,  l'art.  103,  recante  sospensione  e
soppressione dell'aiuto finanziario della Comunita', il quale assegna
alla Commissione europea il potere di sospendere ovvero sopprimere la
totalita' o parte dei pagamenti  dell'aiuto  finanziario  comunitario
concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006  e  dell'art.  8,
lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006, se sussiste il  rischio
significativo  di  compromissione  del  corretto  funzionamento  del
sistema comunitario di  controllo  e  di  esecuzione  della  politica
comune della pesca;
  Visto  l'art.  28  della  legge  4  giugno  2010,  n.  96,  recante
«disposizioni    per    l'adempimento    di    obblighi    derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  legge
comunitaria»;
  Visto il decreto legislativo  n.  4  del  9  gennaio  2012  recante
«Misure per il riassetto  della  normativa  in  materia  di  pesca  e
acquacoltura ai sensi dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96»;
  Visto in particolare l'art. 14, comma  4  che  stabilisce  che  con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali
sono individuati modalita', termini e  procedure  per  l'applicazione
del sistema di punti alla licenza  di  pesca  per  infrazioni  gravi,
ferma restando la competenza della  Direzione  Generale  della  pesca
marittima e dell'acquacoltura in ordine alla revoca della licenza;
  Preso  atto  dell'informativa  data  alla  Commissione  consultiva
centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura nella  seduta  del
31 gennaio 2012;
  Ritenuto, pertanto, di definire modalita', termini e procedure  per
l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza
di pesca;

                              Decreta:

                              Art. 1


                Finalita' e ambito di applicazione

  1. Il presente decreto definisce modalita', termini e procedure per
l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza
di pesca, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del decreto  legislativo  n.
4/2012.
  2. Le norme del presente decreto si applicano alla  licenza  ovvero
agli altri titoli abilitativi all'esercizio  della  pesca  marittima,
come  previsti  dal  decreto  ministeriale  del  26  luglio  1995  e
successive modificazioni e integrazioni.

       
     
                              Art. 2


                    Procedimento di assegnazione
                  dei punti alla licenza di pesca

  1.  Gli  organi  di  controllo  di  cui  all'art.  22  del  decreto
legislativo n. 4/2012, all'accertamento delle infrazioni gravi di cui
all'art. 10, comma 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r),
s), e t) del decreto legislativo n.  4/2012,  unitamente  al  verbale
della  relativa  contestazione  al  comandante  del  peschereccio,
notificano al  titolare  della  licenza  di  pesca  del  peschereccio
interessato anche il  verbale  relativo  all'applicazione  dei  punti
secondo quanto previsto all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo
n. 4/2012, e, senza ritardo, trasmettono copia di entrambi  gli  atti
al Capo del compartimento marittimo competente in base al luogo della
commessa violazione.
  2.  Gli  organi  di  controllo  di  cui  all'art.  22  del  decreto
legislativo n. 4/2012 al rilevamento di una condotta che  costituisce
infrazione gravi di cui all'art. 7, comma 1, a), c) e g) del  decreto
legislativo n. 4/2012, notificano al titolare della licenza di  pesca
del peschereccio interessato, il  verbale  relativo  all'applicazione
dei punti secondo quanto previsto all'art. 14, comma 3,  del  decreto
legislativo n. 4/2012, e, senza ritardo, ne trasmettono copia al Capo
del  compartimento  marittimo  competente  in  base  al  luogo  della
commessa violazione.
  3. Entro il termine di trenta giorni  dalla  notifica  del  verbale
relativo all'applicazione dei  punti,  gli  interessati  possono  far
pervenire al competente Capo del compartimento  scritti  difensivi  e
documenti, nonche' chiedere di essere sentiti dal medesimo.
  4. Lo stesso Capo del  compartimento,  sentito  l'interessato,  ove
questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti
e scritti difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini di  cui
al comma 3 del presente articolo,  ritenuto  fondato  l'accertamento,
dispone,  con  provvedimento  motivato,  l'assegnazione  dei  punti,
altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti.
In  entrambi  i  casi,  il  provvedimento  motivato  e'  notificato
all'interessato nei termini di legge e ne e' trasmessa copia all'ente
accertatore.
  5.  Il  medesimo  Capo  del  compartimento,  nel  caso  emetta
provvedimento di assegnazione  di  punti,  ne  trasmette  copia  alla
Direzione Generale della Pesca Marittima e  dell'Acquacoltura  e,  se
diverso, all'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio.
  6. L'Ufficio marittimo  di  iscrizione  annota  senza  ritardo  sul
Registro di iscrizione del peschereccio gli estremi del provvedimento
di assegnazione dei punti ed il numero dei punti assegnati e  ne  da'
comunicazione al Centro Controllo Nazionale Pesca ed  alla  Direzione
Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura.
  7. L'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio  interessato,
ove rilevi che la violazione commessa comporta il raggiungimento  dei
punti di cui all'art. 16, comma 1 del decreto legislativo n.  4/2012,
notifica all'interessato il relativo atto di accertamento, precisando
il periodo di sospensione previsto in relazione al  numero  di  punti
accumulati, ne da' comunicazione alla Direzione Generale della  Pesca
Marittima  e  dell'Acquacoltura  e,  se  diverso,  al  Capo  del
Compartimento marittimo dell'Ufficio di iscrizione del peschereccio.
  8. L'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio  interessato,
ove rilevi che la violazione commessa comporta il raggiungimento  dei
punti di cui all'art. 16, comma 3 del decreto legislativo n.  4/2012,
notifica all'interessato il  relativo  atto  di  accertamento  e,  se
diverso, ne da' comunicazione al  Capo  del  Compartimento  marittimo
dell'Ufficio  di  iscrizione  del  peschereccio  ed  alla  Direzione
Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura.
  9. Per  le  violazioni  accertate  fuori  dal  limite  delle  acque
territoriali la competenza a ricevere il  rapporto  e'  il  Capo  del
Compartimento marittimo dell'Ufficio di iscrizione  del  peschereccio
interessato.

       
     
                              Art. 3


                      Sospensione della licenza

  1. Entro il termine di trenta giorni dalla  notifica  dell'atto  di
accertamento di cui al comma 7  dell'art.  2  del  presente  decreto,
l'interessato puo' far pervenire al suddetto Capo  del  compartimento
scritti difensivi e documenti, nonche' chiedere di essere sentito dal
medesimo.
  2. Lo stesso Capo del  compartimento,  sentito  l'interessato,  ove
questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti
e scritti difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini di  cui
al comma 1 del presente articolo,  ritenuto  fondato  l'accertamento,
dispone il provvedimento motivato di  sospensione  della  licenza  di
pesca, altrimenti  emette  provvedimento  motivato  di  archiviazione
degli atti.
  3. Il provvedimento e' notificato all'interessato  nei  termini  di
legge, per  il  tramite  dell'Ufficio  marittimo  di  iscrizione  del
peschereccio.
  4. Il periodo di sospensione decorre dal momento del  ritiro  della
licenza di pesca da parte dell'Ufficio marittimo  di  iscrizione  del
peschereccio interessato, che deve  avvenire  nel  piu'  breve  tempo
possibile  e  comunque  non  oltre  10  giorni  dalla  notifica  del
provvedimento di sospensione.
  5.  Al  momento  del  ritiro  della  licenza  di  pesca,  l'Ufficio
marittimo di iscrizione redige apposito verbale, annota senza ritardo
sul  Registro  di  iscrizione  del  peschereccio  gli  estremi  del
provvedimento ed il periodo di sospensione, ne trasmette  copia  alla
Direzione Generale della Pesca Marittima e  dell'Acquacoltura,  e  ne
da' comunicazione al Centro di Controllo Nazionale della Pesca.
  6. Durante il periodo di sospensione gli  attrezzi  da  pesca  sono
fissati e stivati ai sensi dell'art. 47 del Reg. (CE) n. 1224/2009.

       
     
                              Art. 4


                        Revoca della licenza

  1. Entro il termine di trenta giorni dalla  notifica  dell'atto  di
accertamento di cui al comma 8  dell'art.  2  del  presente  decreto,
l'interessato puo' far pervenire alla scritti difensivi e  documenti,
nonche' chiedere di essere sentito.
  2. Il Direttore generale,  sentito  l'interessato,  ove  questi  ne
abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti e scritti
difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini di cui al comma 1
del presente articolo, ritenuto fondato  l'accertamento,  dispone  il
provvedimento motivato di revoca della licenza di  pesca,  altrimenti
emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti.
  3. Il provvedimento e' notificato all'interessato  nei  termini  di
legge, per  il  tramite  dell'Ufficio  marittimo  di  iscrizione  del
peschereccio.
  4. L'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio  provvede  al
ritiro della licenza di  pesca  nel  piu'  breve  tempo  possibile  e
comunque non oltre 10 giorni  dalla  notifica  del  provvedimento  di
revoca.
  5.  Al  momento  del  ritiro  della  licenza  di  pesca,  l'Ufficio
marittimo di iscrizione redige apposito verbale, annota senza ritardo
sul  Registro  di  iscrizione  del  peschereccio  gli  estremi  del
provvedimento, ne trasmette copia alla Direzione Generale della Pesca
Marittima e dell'Acquacoltura, e ne da' comunicazione  al  Centro  di
Controllo Nazionale della Pesca.

       
     
                              Art. 5


                            Impugnazioni

  1. I provvedimenti di assegnazione dei punti, sospensione e  revoca
possono essere impugnati ai sensi degli articoli 22 e seguenti  della
legge n. 689/1981.
  2.  Qualora,  a  seguito  di  impugnazione,  sia  annullato  il
provvedimento con cui sono stati assegnati i punti, il titolare della
licenza di pesca presenta, al  Capo  del  compartimento  dell'Ufficio
marittimo di iscrizione del  peschereccio,  copia  del  provvedimento
giudiziale che dispone l'annullamento.
  3. Il Capo del compartimento dell'Ufficio marittimo  di  iscrizione
del peschereccio interessato, entro 30 giorni dalla comunicazione  di
cui  al  comma  2  del  presente  articolo,  dispone  con  proprio
provvedimento la decurtazione dei punti assegnati, e lo  notifica  al
titolare della licenza  di  pesca  dandone  comunicazione  al  Centro
Controllo  Nazionale  Pesca,  alla  Direzione  Generale  della  Pesca
Marittima e dell'Acquacoltura e, se diverso, all'Ufficio marittimo di
iscrizione del peschereccio.
  4. Nel caso in cui  dall'assegnazione  dei  punti,  successivamente
decurtati ai sensi del comma 3 del presente articolo, sia derivata la
sospensione della licenza, il  Capo  del  compartimento  dell'Ufficio
marittimo di iscrizione del  peschereccio  provvede  all'annullamento
del provvedimento  di  sospensione  e  dispone  la  riconsegna  della
licenza di pesca.
  5. Nel caso in  cui  dall'assegnazione  dei  punti  successivamente
decurtati ai sensi del comma 3 del presente articolo sia derivata  la
revoca definitiva della licenza, la Direzione  Generale  della  Pesca
Marittima  e  dell'Acquacoltura  provvede  all'annullamento  del
provvedimento di revoca e dispone  la  riconsegna  della  licenza  di
pesca.
  6. L'Ufficio marittimo  di  iscrizione  annota  senza  ritardo  sul
Registro di iscrizione del peschereccio gli estremi dei provvedimenti
di cui al presente articolo.

       
     
                              Art. 6


                    Trasferimento di proprieta'
                          del peschereccio

  1. In caso di trasferimento  di  proprieta'  del  peschereccio,  il
titolare della licenza all'atto di trasferimento e' tenuto a produrre
l'attestazione relativa  al  numero  di  punti  assegnati  rilasciata
dall'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio.

       
     
                              Art. 7


                Cancellazione della licenza di pesca
                        dai relativi elenchi

  1. In conformita' a quanto prescritto dall'art. 131 del  Reg.  (UE)
n. 404/2011, qualora la licenza di pesca venga sospesa o  revocata  a
titolo definitivo a norma degli articoli 3 e 4 del presente  decreto,
il peschereccio a cui si riferisce la licenza sospesa  o  revocata  a
titolo definitivo  viene  identificato  come  sprovvisto  di  licenza
nell'Archivio nazionale licenze di pesca e nel Fleet  Register  della
Commissione Europea.
  2. La Direzione Generale della pesca marittima e  dell'acquacoltura
provvede  ad  aggiornare  le  informazioni  contenute  nell'Archivio
nazionale licenze di pesca e ad inviare i  dati  per  l'aggiornamento
del Fleet Register della Commissione Europea.

       
     
                              Art. 8


                      Cancellazione dei punti

  1. Il titolare della licenza di  pesca,  al  fine  di  ottenere  la
cancellazione dei punti, presenta la relativa istanza,  corredata  da
idonea documentazione attestante l'esistenza delle condizioni di  cui
ai commi 2 e 4 dell'art. 18 del decreto  legislativo  n.  4/2012,  al
Capo del  Compartimento  marittimo  dell'Ufficio  di  iscrizione  del
peschereccio interessato.
  2. Per le istanze presentate ai sensi del comma 2 dell'art. 18  del
decreto legislativo n. 4/2012, il predetto  Capo  del  Compartimento,
procede  alla  verifica  attraverso  gli  Uffici  competenti,  che,
successivamente  alla  data  di  commissione  dell'ultima  infrazione
grave, il titolare della licenza:
    nel caso di cui alla  lettera  a),  utilizzi  il  sistema  VMS  o
proceda alla registrazione e alla trasmissione elettronica  dei  dati
del giornale di pesca,  della  dichiarazione  di  trasbordo  e  della
dichiarazione di sbarco;
    nel caso di cui alla lettera b), abbia concluso  la  campagna  di
pesca scientifica per la quale si e' offerto volontariamente;
    nel caso di cui alla lettera c), che in  qualita'  di  membro  di
un'organizzazione di produttori abbia accettato e si sia attenuto  al
piano di pesca dell'organizzazione;
    nel caso di cui alla lettera d),  partecipi  ad  un'attivita'  di
pesca rientrante in un programma di etichettatura biologica.
  3. Per le istanze presentate ai sensi del comma 4 dell'art. 18  del
decreto legislativo n. 4/2012, il predetto  Capo  del  Compartimento,
procede alla verifica delle richieste condizioni.
  4. All'esito delle verifiche, il predetto  Capo  del  Compartimento
emette,  ove  ne  ricorrano  i  presupposti,  un  provvedimento  di
cancellazione dei punti, lo notifica al  titolare  della  licenza  di
pesca,  ne  trasmette  copia  alla  Direzione  Generale  della  Pesca
Marittima e dell'Acquacoltura ed all'Ufficio marittimo di  iscrizione
del peschereccio interessato ai fini dell'annotazione sul Registro di
iscrizione e ne  da'  comunicazione  al  Centro  Controllo  Nazionale
Pesca. Nel caso in cui non  ne  ricorrano  i  presupposti  emette  un
provvedimento di diniego e lo notifica all'interessato.
  5. Il Centro Controllo Nazionale Pesca, ricevuta  la  comunicazione
di cui al comma 4 del presente articolo, provvede  ad  aggiornare  il
Registro nazionale delle infrazioni.

       
     
                              Art. 9


                  Centro Controllo Nazionale Pesca

  1. Il Centro Controllo Nazionale Pesca  provvede  ad  aggiornare  i
dati  contenuti  nel  Registro  nazionale  delle  infrazioni  con
l'indicazione di tutti i punti  assegnati,  dei  punti  decurtati  ai
sensi dell'art. 5 comma 3 e  cancellati  ai  sensi  dell'art.  8  del
presente decreto, nonche' delle sospensioni delle  licenze  di  pesca
con relativo periodo, e delle revoche definitive.
  Il presente decreto, trasmesso agli  organi  di  controllo  per  la
registrazione,  entra  in  vigore  il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 29 febbraio 2012

                                                Il Ministro: Catania


Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 4, foglio n. 29

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