Questo Ufficio, richiamato l’art. 9, comma 1, lett. a) della L. n. 21/1992 ed il Regolamento Comunale che prevede la Revoca nel caso in cui siano violate le norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni, ha avviato il procedimento di Revoca ad un soggetto intestatario di Licenza di NCC in quanto, con atto notarile, è stato ceduto un ramo d’azienda in affitto entro i 5 anni dal rilascio della licenza. Ritenendo pertanto che sia stata trasferita la licenza ad un’altra società abbiamo avviato il suddetto procedimento.
Nello specifico l’atto notarile riporta testualmente che: “… la società X - con il consenso del titolare della Licenza NCC quale socio della società affittante X il quale concede in uso la detta licenza di cui è titolare – concede in affitto alla società Y che accetta a tale titolo il ramo d’azienda corrente in ….. omissis….. esercente l’attività di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura, meglio descritta in premessa, dotata di tutti gli enti mobili che arredano e corredano il ramo aziendale, l’attrezzatura e quant’altro ne fa parte, in particolare tutta la clientela acquisita dal cedente – che ne consentono l’esercizio sulla base delle licenze, autorizzazioni e permessi richiesti dalla normativa vigente, risultanti dal registro dei beni ammortizzabili della parte finale. In particolare, è compreso nel presente affitto di ramo d’azienda l’uso dell’automezzo di cui è parola in premessa …”
Appare a questo Ufficio che il titolare della licenza che è legale rappresentante e amministratore unico di una società a cui ha “conferito in uso” la licenza, tramite la società stessa, ha sua volta concesso in affitto il ramo d’azienda ad altra società. Si evidenzia che il tutto entro i 5 anni dal rilascio della licenza.
La controparte, negli scritti difensivi, adduce che:
1) Le norme del Regolamento Comunale e della L. 21/1992 art.9 non si applicano al caso di specie, in quanto, il cedente non ha richiesto una nuova autorizzazione, facendo rilevare che le norme si applicano solo nel caso in cui chi vende una Licenza NCC non ne può acquisire una nuova nei cinque anni successivi al trasferimento;
2) Il contratto di affitto di ramo d’azienda non equivale ad un valido trasferimento e pertanto non rientra nell’art. 9 della L. n. 21/1992 in quanto il soggetto terzo affittuario “si obbliga a “gestire l’azienda senza modificare la destinazione e in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e normali dotazioni di scorte”, come stabilito dagli artt. 2561 e 2562 c.c.. Diversamente, nell’ipotesi del trasferimento, avviene la cessione dell’intero patrimonio …”.
Infatti, evidenzia e sostiene il ricorrente che la Licenza risulta ancora intestata al cedente e, richiamando l’art. 7 della L. n. 21/1992, sostiene che il titolo abilitativo può essere concesso in uso ad un’azienda; adducendo pertanto che tramite l’affitto del ramo non è possibile trasferire l’autorizzazione ma è consentito l’utilizzo esclusivo ad un’altra azienda ritenendo pertanto non applicabile l’art. 9 al caso di specie.
Si può ritenere che tale contratto di affitto di ramo d’azienda rientri nella fattispecie del Trasferimento di cui all’art. 9 della L. n. 21/1992 ed è pertanto corretto perseguire con il procedimento di revoca?
In via generale posso dirti che hai toccato un problema mai risolto della legge 21/92.
Spesso ho suggerito alle Amministrazioni comunali di dettagliare nel regolamento locale il significato del “trasferimento” nell’accezione dell’art. 9 della legge n. 21/92.
In sintesi, il trasferimento posto sotto le condizioni dell’art. 9 citato riguarda solo la vendita di azienda o anche l’affitto? Normalmente, nel commercio e in altri ambiti, il c.d subingresso si verifica in entrambi i casi (affitto o vendita, senza considerare altre ipotesi residuali). Di fronte alla vendita o all’affitto si avvia la stessa identica procedura.
Nel caso dell’art. 9 della legge 21/92, tuttavia, si potrebbe ritenere che le condizioni ostative possano riguardare solo la vendita e non l’affitto. Purtroppo, non ho mai trovato sentenze né circolari sul punto specifico e, quindi, resta alla discrezionalità applicativa della PA competente, equiparare o meno i due presupposti (vendita e affitto). Considerando una certa ratio si potrebbe ritenere che anche l’affitto non sia ammesso prima dei 5 anni rilevando che quelle condizioni sono poste come salvaguardia verso azioni lucrative da parte di chi, avendo maggiore anzianità di altri, potrebbe acquisire tramite bando molte autorizzazioni al fine poi di tranne solo un vantaggio economico senza esercitare. Per contro si potrebbe argomentare che la ratio dell’art. 9 sembrerebbe riferirsi solo alla definitiva vendita vedendo il “raggiungimento del 60° anno! e la “inabilità permanente”.
Qua mi fermo e rimando alla discrezionalità della PA competente.
Il riferimento all’art. 7 della legge 21/92, a parere mio, non coglie nel segno.
Un conto è trasferite (vendere o affittare) l’azienda e un conto è “partecipare” ad uno sfruttamento collettivo della licenza tramite il conferimento verso un soggetto plurimo di cui anche il conferente fa parte. Con il conferimento si attua uno sfruttamento collettivo di un bene del conferente. Con il trasferimento, invece, l’azienda passa da Tizio a Caio (in materia di NCC si parla sempre di trasferimento della licenza anche se sarebbe più corretto parlare di azienda)
vedi qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=23538.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=19382.0
In conclusione (a parere mio) puoi accogliere le osservazioni del privato discernendo fra affitto o vendita nel senso che ti ho detto ma non perché puoi applicare l’art. 7.
Concludo dicendo che l’osservazione n. 1 mi sembra del tutto fuori luogo. La volontà del ritenimento di una nuova autorizzazione non interseca la questione sanzionatoria che hai proposto.