Premesso che lo svolgimento di pubblici spettacoli e intrattenimenti senza autorizzazione comporta l’applicazione dell’art. 666 c.p. e se invece c’è l’autorizzazione ma manca il rispetto delle prescrizioni va applicato l’art. 681 del c.p., dato che ormai sono in prevalenza adottate le SCIA per i pubblici spettacoli - si chiede per i seguenti casi:
1- la presentazione di SCIA per pubblici spettacoli con applicazione del titolo IX del DM 1996 comporta l’assenza di agibilità dell’art. 80 TULPS e quindi vi la sola ex autorizzazione amministrativa dell’art. 68 oltre a presentazione di certificati di corretto montaggio ed esecuzione a regola d’arte ai sensi del titolo IX del DM 1996.
2- la presentazione di SCIA per pubblici spettacoli con dichiarazione di presenza ad es. di stazionamento del pubblico o di transenne per meno di 200 spettatori comporta il rilascio di agibilità attraverso la relazione di tecnico abilitato;
Considerato che dal 2017 sono dovuti anche ulteriori adempimenti quali la presentazione della relazione sull’adozione delle misure di safety e security e dal 2018 la comunicazione preventiva al 118 si chiede:
A- se viene presentata una SCIA per spettacoli del tipo 1 ma manca la consegna o vengono consegnati in ritardo (dopo la fine dalla manifestazione temporanea) dei certificati di corretto montaggio ed esecuzione a regola d’arte ai sensi del titolo IX del DM 1996, che sanzione si applica? Art. 666 c.p. in quanto assente l’autorizzazione (o SCIA)??
B- se viene presentata una SCIA per spettacoli del tipo 1 e sono presenti i certificati del punto precedente ma manca la consegna o vengono consegnati in ritardo (dopo la fine dalla manifestazione temporanea) la relazione sulla adozione delle misure di safety e security e la comunicazione preventiva al 118, che sanzione si applica? Art. 666 c.p. in quanto assente autorizzazione (o SCIA)??
C- se viene presentata una SCIA per spettacoli del tipo 2 ma manca la consegna o viene consegnata in ritardo (dopo la fine dalla manifestazione temporanea) l’agibilità dimostrata con relazione di tecnico abilitato che sanzione si applica? Art. 666 c.p. in quanto assente autorizzazione e art. 681 c.p. in quanto assente agibilità ??
Idem se c’è la relazione del tecnico abilitato ma mancano la relazione sulla adozione delle misure di safety e security e la comunicazione preventiva al 118, che sanzione si applica? Art. 666 c.p. in quanto assente autorizzazione e art. 681 c.p. in quanto assente agibilità ??
D- Dato che la SCIA priva di alcuni dei certificati, relazioni ecc., prescritti può essere considerata una dichiarazione falsa si possono applicare in alternativa agli articoli indicati nei precedenti PUNTI A-B-C, gli artt. 482-483-489 c.p. (art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000)??
Considerato che dal 2017 sono dovuti anche ulteriori adempimenti quali la presentazione della relazione sull’adozione delle misure di safety e security [color=red](ricordo che le Gabrielli - ammesso e non concesso che avessero contenuto prescrittivo - sono superate! la relazione potrà essere prescritta ... ma non vi è un obbligo normativo generalizzato)[/color] e dal 2018 la comunicazione preventiva al 118 si chiede:
A- se viene presentata una SCIA per spettacoli del tipo 1 ma manca la consegna o vengono consegnati in ritardo (dopo la fine dalla manifestazione temporanea) dei certificati di corretto montaggio ed esecuzione a regola d’arte ai sensi del titolo IX del DM 1996, che sanzione si applica? Art. 666 c.p. in quanto assente l’autorizzazione (o SCIA)??
[color=red]Se la scia viene condizionata al deposito dei citati documenti i soggetti hanno operato SENZA TITOLO (valido). Quindi 666 c.p.[/color]
B- se viene presentata una SCIA per spettacoli del tipo 1 e sono presenti i certificati del punto precedente ma manca la consegna o vengono consegnati in ritardo (dopo la fine dalla manifestazione temporanea) la relazione sulla adozione delle misure di safety e security e la comunicazione preventiva al 118, che sanzione si applica? Art. 666 c.p. in quanto assente autorizzazione (o SCIA)??
[color=red]Stesso discorso di prima, 666 a condizione che tali requisiti siano formalmente prescritti in un regolamento, concessione o altro atto. Non c'è norma che li imponga.[/color]
C- se viene presentata una SCIA per spettacoli del tipo 2 ma manca la consegna o viene consegnata in ritardo (dopo la fine dalla manifestazione temporanea) l’agibilità dimostrata con relazione di tecnico abilitato che sanzione si applica? Art. 666 c.p. in quanto assente autorizzazione e art. 681 c.p. in quanto assente agibilità ??
[color=red]Solo 681. Il titolo art. 80 assorbe l'art. 68 e corrispondentemente il regime sanzionatorio è solo quello del 681[/color]
Idem se c’è la relazione del tecnico abilitato ma mancano la relazione sulla adozione delle misure di safety e security e la comunicazione preventiva al 118, che sanzione si applica? Art. 666 c.p. in quanto assente autorizzazione e art. 681 c.p. in quanto assente agibilità ??
[color=red]Solo 681. Il titolo art. 80 assorbe l'art. 68 e corrispondentemente il regime sanzionatorio è solo quello del 681. Sempre a condizione che siano prescrizioni vincolanti[/color]
D- Dato che la SCIA priva di alcuni dei certificati, relazioni ecc., prescritti può essere considerata una dichiarazione falsa si possono applicare in alternativa agli articoli indicati nei precedenti PUNTI A-B-C, gli artt. 482-483-489 c.p. (art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000)??
[color=red]A mio avviso no. La mancanza di dichiarazioni non è falsa dichiarazione ex se. Occorre dimostrare che mancano i requisiti dichiarati[/color]
Come la vedo io...
Ad uso di tutti i lettori del forum, in generale posso affermare (molto sinteticamente) che lo spettacolo/trattenimento può necessitare, a seconda dei casi, di:
- 68/69 + 80 TULPS
- solo 68/69 (caso teorico in pratica quasi impossibile)
- solo 80
- nessuna abilitazione (artista di strada che canta gratis in mezzo ad una piazza)
In certi casi, dipende dalle modalità applicative da parte della PA competente, l'autorizzazione può essere una SCIA ma questo non salva dalle sanzioni.
Sempre molto sentitamente, le violazioni relative all'art. 80 TULPS sono punite con il 681 CP - arresto "e" ammenda. Benché la norma sanzionatoria parli di mancato rispetto delle prescrizioni la giurisprudenza ha portato l'applicazione anche all'assenza di autorizzazione.
Le violazioni dell'art. 68/69 portano all'applicazione dell'art. 666 cp che è stato depenalizzato, quindi sanzione amministrativa, quando non c'è l'autorizzazione o è stata negata. Violazione delle prescrizioni imposte dall'autorità di P.S. nel pubblico interesse in riferimento all’art. 68/69 porta, invece, all'applicazione dell'art. 9 TULPS e, quindi, dell'art. 17 (arresto "o" ammenda).
Quindi, nell'esempio del caso 1, possiamo rilevare che l'art. 80 TULPS non è richiesto quindi va da sé che la sua mancanza non possa essere sanzionata. In ogni caso, a prescindere dall'autorizzazione di agibilità, la PA potrebbe aver impartito delle prescrizioni di pubblica sicurezza ex art. 9 TULPS la cui violazione potrebbe portare all'art. 17 TULPS.
Nell'esempio del caso 2, si comprende che è necessaria l'abilitazione ex art. 80 TULPS. Questa può essere declinata dalla PA in due modi: sempre autorizzazione espressa anche sotto le 200 persone; SCIA asseverata per impianti con capienza inferiore o uguale a 200 persone. In ogni caso sono applicabili le sanzioni.
Per il resto posso aggiungere che la procedura 118 è doverosa e applicabile, almeno in Toscana, dal 2015. Il recepimento, infatti, è avvenuto con DGR n. 149/2015. Solo con le varie direttive sicurezza è diventata nota a tutti ma tant'è.
Andando al caso A e B confermo che puoi applicare l'art. 9 TULPS e quindi il 17 TULPS se in qualche modo arrivi a sancire che quelli erano adempimenti di pubblica sicurezza che gli erano stati prescritti. In alternativa non vedo sanzioni.
Nel caso C, come ho già accennato rappresenta una fattispecie che ricade nel campo applicativo dell'art. 80 TULPS quindi o c'è una domanda di autorizzazione o c'è una SCIA con valore di art. 80 TULPS. Se il procedimento non si conclude oppure la procedura di SCIA non è ricevibile/conformabile in tempo, si applica l'art. 681.
Sulla safety richiamo quanto già accennato. La cosa è trattata a livello di direttive o circolari che non sono fonti del diritto né, quindi, possono essere oggetto di sanzioni in via diretta. Al più puoi rendere cogenti le indicazioni dando loro la veste di prescrizioni di pubblica sicurezza applicando l'art. 9 e 17 TULPS. Per farlo occorre un atto generale oppure un provvedimento specifico (autorizzazione) che in qualche modo lo indichi.
Una SCIA incompleta non è ricevibile. Eviterei di andare verso l'ipotesi di reato. Meglio sancire subito che la procedura non produce effetti giuridici perché incompleta e, quindi, l'attività sarebbe intrapresa senza titolo abilitativo.