Data: 2012-05-07 14:07:41

Cambio società

Ad un attività di somministrazione di alimenti e bevande, il comune ha ordinato con un ordinanza di interrompere l'intrattenimento musicale per 20 giorni. L'autorizzazione alla somministrazione é intestata ad una società. Questi dopo la notifica della predetta ordinanza ha cambiato societa su quella autorizzazione di somministrazione.

Quell'ordinanza é ancora valida oppure decade dal momento che la società é cambiata?

Grazie

riferimento id:5101

Data: 2012-05-07 16:06:47

Re:Cambio società


Ad un attività di somministrazione di alimenti e bevande, il comune ha ordinato con un ordinanza di interrompere l'intrattenimento musicale per 20 giorni. L'autorizzazione alla somministrazione é intestata ad una società. Questi dopo la notifica della predetta ordinanza ha cambiato societa su quella autorizzazione di somministrazione.

Quell'ordinanza é ancora valida oppure decade dal momento che la società é cambiata?

Grazie
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L'avente causa subentra in tutti i rapporti del dante causa compresi i provvedimenti amministrativi relativi all'attività. Il punto è che, essendo stata abrogata la norma che prevede la licenza tulps per i trattenimenti negli esercizi di somministrazione occorre capire se detta ordinanza interveniva su tale titolo (in questo caso l'ordinanza decade) o se era una contingibile ed urgente (in questo caso rimane).

Inoltre occorre capire se l'ordinanza faceva riferimento, come presupposti, a comportamenti del titolare e, in questo caso, cambiando il titolare viene meno anche il presupposto alla base dell'ordinanza.

Quindi in sintesi: è assai improbabile che l'ordinanza sia ancora in vigore e quindi, se permane un interesse, consiglio di adottarne una nuova da notificare al nuovo interessato

riferimento id:5101

Data: 2012-05-07 16:40:50

Re:Cambio società

In pratica in una settimana il trasgressore non ha spento la musica nell'ora stabilita dall'ordinanza in materia di musica all'interno dei locali per ben tre volte. E' stato contravvenzionato 3 volte
La stessa ordinanza prevede la sospensione dell'attività musicale in caso di abusi.
L'autorizzazione è intestata ad una ditta individuale e l'ordinanza è stata indirizzata all'amministratore unico della ditta individuale che è il trasgressore stesso e gestore del locale.
Adesso se da ditta individuale è passata a società, cosa succede?
L'ordinanza di sospensione della musica è ancora valida?

Non so se bisogna poi comunicarlo al comune il cambio di società x l'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e b. e l'omissione comporti eventuali sanzioni.

Grazie ancora

riferimento id:5101

Data: 2012-05-08 05:06:03

Re:Cambio società


In pratica in una settimana il trasgressore non ha spento la musica nell'ora stabilita dall'ordinanza in materia di musica all'interno dei locali per ben tre volte. E' stato contravvenzionato 3 volte
La stessa ordinanza prevede la sospensione dell'attività musicale in caso di abusi.
L'autorizzazione è intestata ad una ditta individuale e l'ordinanza è stata indirizzata all'amministratore unico della ditta individuale che è il trasgressore stesso e gestore del locale.
Adesso se da ditta individuale è passata a società, cosa succede?
L'ordinanza di sospensione della musica è ancora valida?

Non so se bisogna poi comunicarlo al comune il cambio di società x l'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e b. e l'omissione comporti eventuali sanzioni.

Grazie ancora
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1) il passaggio da ditta individuale a società è un SUBINGRESSO che va comunicato al SUAP con specifica procedura entro 60 giorni dalla data dell'atto di trasformazione (licenza amministrativa)
2) il passaggio è rilevante anche ai fini sanitari (notifica 852).
L'omessa comunicazione comporta l'applicazione di due distinte sanzioni pecuniarie a carico SIA del cedente (ditta individuale) che del subentrante ai sensi della LR 21/2006 e del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore"
3) la verbalizzazione di un illecito NON COSTITUISCE sanzione amministrativa ai sensi della legge 689/1981 e quindi le 3 verbalizzazioni non necessariamente consentono la sospensione dell'attività. Inoltre detto effetto non può essere prescritto dalla sola ordinanza (principio di legalità).

Insomma la vicenda è complessa ma ho la netta sensazione che i provvedimenti di sospensione non siano legittimi.

TI CONSIGLIO di non rinotificare al subentrante ma di mandare i VIGILI e farlgi fare la sanzione pecuniaria che vedrai, dopo 4/5 verbali e 10-20 mila euro da pagare .... si adeguerà!!!

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L.R. 29-11-2006 n. 21
Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alla L.R. 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e alla L.R. 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche.
Pubblicata nel B.U. Lazio 9 dicembre 2006, n. 34, suppl. ord. n. 10.
Art. 14
Subingresso.

1. Il trasferimento della titolarità dell'esercizio di somministrazione è soggetto a comunicazione al comune in cui ha sede l'esercizio stesso, da effettuarsi, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto e che determina, d'ufficio, la reintestazione, con efficacia immediata, dell'autorizzazione nei confronti del subentrante, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento, che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 e che il subentrato abbia effettivamente avviato l'attività per almeno sessanta giorni (20).

2. Nel caso di subingresso per causa di morte, colui che succede, qualora intenda proseguire l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, può chiedere la reintestazione dell'autorizzazione, continuando a svolgere l'attività stessa e dimostrando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, entro un anno a decorrere dalla data della morte del titolare, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore. Nel caso in cui colui che succede per causa di morte non intenda continuare l'attività e la ceda ad altri, il comune provvede alla reintestazione dell'autorizzazione a favore del subentrante ai sensi del comma 1.

(20) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 7, L.R. 30 ottobre 2008, n. 19. Il testo originario era così formulato: «1. Il trasferimento della titolarità dell'esercizio di somministrazione è soggetto a comunicazione, entro trenta giorni dall'avvenuto subingresso, al comune in cui ha sede l'esercizio stesso e determina la reintestazione con efficacia immediata dell'autorizzazione nei confronti del subentrante, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8.».

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