Dato che dobbbiamo controllare la regolarità contributiva dei commercianti abbiamo iniziato a controllare anche gli spuntisti.
La domanda che mi faccio è cosa fare se non risultano regolari. Nel caso di titolari di concessione decennale o attività itinerante si sospende l'attività in attesa di regolarizzazione.
Nel caso si spuntisti dato che la dia/autorizazione è al 99% di altro comuni /regioni come si opera? Si invia copia del DURC irregolare al comune di residenza per quanto di competenza? (a parte gli aspetti di privacy, la regione potrebbe non avere norme che prevedono controlli o ancora la dia potrebbe essere fatta a Comune diverso da quello di residenza)
Inoltre la volta successiva che si presenta, si chiede un documento di regolarità contributiva anzichè richiedere solo i dati?
La seconda ipotesi è di difficile applicazione in quanto lo spuntista può anche venire a cadenza annuale o superiore.
Vi ringrazio come sempre dei chiarimenti.
La sospensione e revoca di cui all’art. 40 quinquies della LR 28/2005 non sono applicabili per mancanza della regolarità contributiva da parte dello spuntista.
I provvedimenti vengono adottati solo in caso di esito negativo durante la prima verifica entro il 31/03 (vedi anche art. 17 della LR 63/2011) e poi nelle verifiche periodiche successive. I provvedimenti vengono previsti dai comuni che hanno rilasciato l’autorizzazione o hanno ricevuto la SCIA.
In ogni caso non puoi chiedere certificati di regolarità ma deve sempre acquisire d’ufficio le certificazioni di regolarità contributiva emesse da INPS o INAIL, o acquisire il DURC se ci sono entrambi, sulla base dei dati forniti dall’esercente.
Concordo che la cosa sia di difficile applicazione dato che la Regione, nello scrivere la norma, non ha tenuto conto della semplificazione di cui al DPR n. 445/2000 così come modificato dalla legge n. 183/2011.
Allo spuntista irregolare inibirai l’esercizio dell’attività ma tanto se lo spuntista è irregolare, il comune competente (quello che ha rilasciato l’autorizzazione o che ha ricevuto la SCIA) avrà già provveduto ad applicare i provvedimenti di cui sopra. Non dimentichiamoci che la regolarità contributiva è controllata in caso di rilascio autorizzazione, in caso di arrivo della SCIA, in tutti i casi di subingresso e nelle verifiche annuali.
Premesso che l’obbligo della regolarità contributiva per gli operatori di commercio su aree pubbliche è entrato in vigore, ad opera della L.R. 63 del 28.11.2011, successivamente all’emanazione da parte di questo Ente del bando per la copertura dei posteggi liberi nei mercati e nelle fiere, per cui all’epoca non è stata richiesta alcuna certificazione in merito.
Conclusa l’istruttoria ed approvate le relative graduatorie abbiamo convocato gli operatori utilmente collocatisi ad una riunione per la scelta del posteggio decennale avviando nel contempo le procedure di controllo della regolarità contributiva dalle quali è emersa l’irregolarità per alcuni soggetti, come dobbiamo comportarci?
1) far comunque scegliere il posteggio secondo il posto ricoperto nella graduatoria, rinviando il rilascio dell’autorizzazione al momento della dimostrazione della regolarità contributiva che dovrà comunque avvenire entro 180 giorni, decorsi invano rimettere a bando il posteggio
2) far scegliere il posteggio e rilasciare la relativa autorizzazione rimandando il controllo e l’eventuale sospensione dell’attività in fase di controllo annuale che deve essere fatto entro il mese di marzo di ogni anno
3) non far scegliere il posteggio
Grazie di tutto