[b]Appalti: se richiesto deve essere prodotto anche il file XLS oltre che il PDF[/b]
[img]https://www.print-driver.com/wp-content/uploads/2013/08/xls-to-pdf-300.jpg[/img]
[color=red][b]Tar Lazio – Roma, Sez. II – sent. 26 agosto 2019 n. 10584 [/b][/color]
L’art. 7 prosegue contemplando la comminatoria di esclusione nel caso di mancato rispetto di entrambe le modalità di presentazione dell’offerta economica elencate alle lettere a) e b), tra cui figura, oltre alla presentazione di “una dichiarazione d’offerta generata dal Sistema in formato .pdf”, anche l’“inserimento, nell’apposita sezione del Sistema denominata [Piano Economico Finanziario], del proprio Piano Economico Finanziario (PEF), in formato [color=red][b]sia .pdf sia .xls,[/b][/color] entrambi sottoscritti con firma digitale”.
[color=red][b]Ne deriva che il concorrente era tenuto ad inviare un’offerta economica confezionata, a pena di esclusione, secondo la procedura e le modalità specificamente previste, il cui mancato rispetto avrebbe comportato, in forza di una lettura semanticamente e logicamente corretta del testo, la comminatoria di esclusione predetta riportata nel superiore periodo principale; il concorrente, infatti, a pena di esclusione, doveva inserire nell’apposita sezione del sistema denominata “Piano Economico Finanziario”, il proprio PEF in formato sia .pdf sia .xls, entrambi sottoscritti con firma digitale.[/b][/color]
La ratio di tale modalità di presentazione del PEF, come plausibilmente dedotto dalla difesa dell’amministrazione, dipendeva dal fatto che la dichiarazione di offerta era generata automaticamente dal sistema sulla base della mera inserzione degli importi offerti, non potendo la piattaforma telematica ricevere e generare un documento incompleto.
[b]L’essenzialità del deposito del PEF anche in formato .xls va desunta altresì da quanto riportato nel corpo del surriferito art. 7, appresso alla lettera b), laddove opportunamente la legge di gara precisa che, in caso di discordanza dai valori indicati nel PEF formato .xls e quelli indicati nel PEF formato .pdf, prevalga quanto indicato nel formato .pdf.[/b]
Precisazione che non avrebbe alcun senso se non si ritenesse la necessità della produzione del doppio formato del PEF, posto che si tratta di prescrizione “di protezione” anche dell’interesse dei partecipanti stessi, onde evitare esclusioni derivanti da errori materiali.
Già, dunque, sotto tale profilo, la disposta esclusione appare legittima e si fonda su di una autosufficiente motivazione incentrata sulla ridetta condizione ostativa.
4. Sotto altro aspetto, la ricorrente contesta la legittimità dell’atto gravato, laddove l’esclusione è stata altresì motivata in forza dell’omessa produzione “dei fogli di calcolo allegati al formato .xls del PEF” nonché “dei razionali a corredo del formato .pdf”.
Deduce l’istante che la legge di gara sanzionerebbe con l’esclusione soltanto il mancato rispetto delle modalità di redazione del PEF previste in via sostanziale, vale a dire le modalità di cui alle lett. a), b) e c) della lett. B) art. 7: – flusso dei visitatori; – corrispondenza degli incassi alle stime del PEF; – proiezione per l’arco temporale dell’intera concessione.
Il Collegio osserva che in realtà la contestata mancanza dei fogli di calcolo in formato .xls (firmati digitalmente), nonché della descrizione dettagliata dei razionali sottesi agli importi in formato .pdf (firmata anch’essa digitalmente), sia strettamente connessa alla già rilevata mancata presentazione del PEF in formato .xls.
Infatti, ai sensi del disciplinare, la già chiarita essenzialità del PEF .xls, in uno al formato .pdf, era ulteriormente rafforzata dal prescritto accompagnamento con quanto sopra indicato e puntualmente descritto alla pag. 32 del disciplinare cpv. 6 e 7 di seguito alle lett. a, b e c).
Coerentemente, la nota con cui è stata comunicata l’esclusione ha rappresentato, non solo l’essenzialità del PEF .xls, ma il necessario collegamento tra questo e gli indispensabili fogli di calcolo in formato .xls, nonché la pure necessaria descrizione dettagliata dei razionali, assolutamente funzionali a consentire alla commissione di effettuare la verifica complessiva del PEF in .pdf.
Detto altrimenti, [b]l’indispensabilità dei fogli di calcolo e dei razionali surriferiti deriva proprio dalla indispensabilità del PEF in entrambi i formati, posto che, altrimenti ragionando, l’amministrazione avrebbe a disposizione un piano economico che difetterebbe del substrato logico giustificativo del contenuto del piano medesimo.
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Il che consente ulteriormente di respingere la censura di non essenzialità dei suddetti elementi, che parte ricorrente annovera tra le irregolarità formali, non passibili di essere sanzionate con l’esclusione, essendo altresì emendabili mediante l’attivazione del soccorso istruttorio.
E’ ovvio che un piano che dia risultati per nulla comprensibili (mediante la contestuale illustrazione dei relativi criteri di redazione) non può essere considerato dall’amministrazione, in quanto mancante di un connotato essenziale.
Né può gravarsi l’amministrazione stessa di ricostruire ex post il percorso logico-matematico che ha condotto ai dati presentati nell’offerta.
Su tema dei FORMATI DEI FILES nelle procedure di appalto:
https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/gara-telematica-file-doc-in-luogo-di-un-file-pdf-piattaforma-sintel/
https://www.agendadigitale.eu/procurement/eprocurement-linvio-un-file-editabile-firma-cades-puo-condurre-allesclusione-dalla-gara/
https://www.madeappalti.com/2019/06/25/firma-cades-o-pades-la-sentenza-al-tar-lazio/
https://www.altalex.com/documents/news/2014/07/23/gara-telematica-concorrente-presenta-file-illeggibile-esclusione-legittima
https://www.giurdanella.it/2017/06/26/offerta-file-illeggibile-la-sentenza-del-cds/
http://www.dirittodellinformatica.it/ict/pubblica-amministrazione/la-cassazione-chiarisce-la-validita-dei-diversi-formati-della-firma-digitale.html