la legge regionale di cui all oggetto prevede all articolo 58 comma 3 che in casi di apertura di filiale si debba procedere alla semplice comunicazione e non alla scia per l'apertura.
una agenzia, che non provvede a tale comunicazione, è soggetta ad una sanzione ?
la legge regionale non fa nessun riferimento.
grazie anticipatamente
la legge regionale di cui all oggetto prevede all articolo 58 comma 3 che in casi di apertura di filiale si debba procedere alla semplice comunicazione e non alla scia per l'apertura.
una agenzia, che non provvede a tale comunicazione, è soggetta ad una sanzione ?
la legge regionale non fa nessun riferimento.
grazie anticipatamente
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Se un soggetto apre una attività "senza titolo" (anche nella forma della comunicazione) esercita una attività abusiva di agenzia.
Quindi la sanzione è l'esercizio senza titolo di agenzia non potendosi accertare la natura di mera filiale.
Le filiali hanno normalmente un contratto di mandato con le agenzie di viaggi "madre", con le quali condividono anche il direttore tecnico, per cui è opportuno prima verificare questo aspetto.
Inoltre manca un'esplicita sanzione per avvio attività senza titolo di "filiale", visto che la stessa l.r. le assoggetta a un regime diverso dalle agenzie (comunicazione vs SCIA/autorizzazione).
La norma regionale purtroppo è “incompleta” nella parte sanzionatoria.
La sanzione (art. 69) si applica all’art. 57.
Infatti il c. 2 lettera a) dell’art. 69 dispone che “[i]È assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000:
a) chiunque intraprende [u]le attività di cui all'articolo 57[/u], senza aver ottenuto la [u]preventiva autorizzazione[/u] oppure [u]senza aver presentato la SCIA[/u][/i]";
La filiale è disciplinata dall’art. 58, non se ne parla nell'art. 57.
Quindi solo se si considera la filiale a tutti gli effetti un'agenzia di viaggio e turismo (art. 57) si può applicare la sanzione… ma la filiale non è soggetta a SCIA/autorizzazione, e l'omessa comunicazione non contemplata nell'art. 69...