L'ufficio edilizia mi gira il seguente quesito (che io giro a voi): un tecnico (direttore dei lavori di una SCIA edilizia) chiede come fare a chiudere i lavori quando la ditta, che 3 anni fa ha iniziato i lavori, non gli fornisce il DURC in quanto non regolare.
Inoltre, qualora il Comune facesse la richiesta allo Sportello Unico Previdenziale e verificasse la non regolarità, cosa dovrebbe fare nel caso di fine lavori; la legge non prevede in questo caso la causa ostativa.
Grazie
Lorenzo
Le stesse dinamiche giuridiche affrontate i mesi scorsi su questo forum per il DURC in materia di commercio su area pubblica, sono traslabili anche al settore edilizio dato che il DPR 445/2000, così come modificato dalla legge n. 183/2011, ha una portata generale.
Ricordo che la legge n. 183/2011 ha stabilito che anche per la regolarità contributiva si applica l'acquisizione d'ufficio da parte dell'amministrazione richiedente senza che il privato abbia l'onere della fornitura del certificato.
L'ultmio decreto Monti (DL n. 5/12), infatti, all'art. 14, comma 6 bis, ha disposto (la questione era già pacifica):
[i]Nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il documento unico
di regolarita' contributiva con le modalita' di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e successive
modificazioni. [/i]
Per le correlazioni sulla validità della procedura edilizia rimando alla circolare della regione toscana del 2005 in allegato. Lì puoi trovare delle considerazioni a riguardo (vedi, soprattutto, paragrafo 8 ). In particolare le conseguenze porteranno alla impossibilità della dichirazione di agibilità.
Allegato anche una sentenza della Cassazione che chiarisce che non si possono applicare sanzioni penali per titoli edilizi viziati dalla mancanza della regolarità contributiva.