Non ritrovo il 3d in cui ne avete parlato.
Ad ogni modo segnalo che il comma 1 dell’art. 13 bis del d.l. n. 34/2019 (“Decreto crescita”), convertito, con modificazioni, dalla l. n. 58/2019, ha reintrodotto l’obbligatorietà, per gli esercizi commerciali, della denuncia fiscale per la vendita degli alcolici:
1. Al comma 2 dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: ", ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini," sono soppresse.
Qui trovate il modulo predisposto dai Monopoli
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3668456/istanza+vendita+alcolici-licenza.pdf/76514dd8-5238-41ae-8874-ec9bcc8fd813?version=1.0
ne abbiamo parlato qua e la in merito al decreto crescita.
Vedi qua dove puoi scaricare un commento al DL dove viene affrontata anche la questione di cui trattasi: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=50623.0
A parere mio l'agenzia delle dogane sbaglia.
In sintesi, la denuncia era prevista dal 1995 (d.lgs. n. 504/95). Per prassi era una licenza in bollo che seguiva alla denuncia. L’Agenzia non ha mai considerato il SUAP ma, in punta di diritto, avrebbe dovuto passare dal SUAP anche questa (dal 1997 e poi, a maggior ragione, dal 2010)
Nel 2016 la tabella del d.lgs. n. 222/2016 non modifica il d.lgs. n. 504/95 ma sancisce che (testualmente):
[i]La [b]comunicazione[/b], che vale quale denuncia ai sensi del D.lgs. n. 504/1995 all’Agenzia delle dogane, a cui deve essere trasmessa da parte del SUAP, è presentata:
a) compilando un apposito allegato della SCIA unica;
b) contestualmente alla presentazione dell’istanza;
c) all’avvio della vendita al minuto di alcolici (successivo a quello dell’attività).[/i]
Nel 2017, la legge 124/2017 toglie del tutto la denuncia andando a modificare il testo del d.lgs. n. 504/95. Non ci sono più obblighi.
Nel 2019 (DL 34/2017) viene ri-adottato tal quale il testo del d.lgs. n. 504/95 ante modifica.
Quindi dal 30/06/2019, abbiamo la stessa identica situazione giuridica del 2016 e non vedo perché non applicare il d.lgs. n. 222/2016 che resta in vigore e senza alcuna modifica.
Concordo. Ci dovrebbe essere una circolare credo recente al riguardo da parte dei Monopoli che sto cercando
riferimento id:50957L’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha emanato la seguente circolare (al momento non abbiamo indicazioni sulla numerazione/data):
” Come è noto la legge di conversione n. 58/2019 all’art. 13bis, intitolato “Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici”, ha riformulato il contenuto del comma 2 dell’art. 29 del Testo Unico Accise (T.U.A.) di cui al decreto legislativo n. 504/95 disponendo che le parole “ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini” sono soppresse.
Per tale effetto, quindi, deve ritenersi ripristinato il generale obbligo di denuncia di attivazione oltre che della necessità di munirsi della correlata licenza fiscale rilasciata dall’Ufficio delle dogane competente territorialmente.
Premesso quanto sopra ed evidenziato come “…(omissis)…la comunicazione da presentare allo Sportello unico all’avvio della vendita al minuto di alcolici vale quale denuncia ai sensi del D. Lgs. n. 504/95. Tale previsione di rango primario dispone quindi una concentrazione delle fasi d’iniziativa dei distinti procedimenti coinvolti producendo l’assorbimento della denuncia di attivazione ex art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 504/95 da parte della presentazione della comunicazione preventiva al SUAP.
Qualora l’interessato si avvalga del modulo procedimentale incardinato presso l’autorità comunale e del regime amministrativo per esso previsto non occorre presentare la denuncia all’Ufficio delle Dogane.
Resta fermo l’obbligo di munirsi della licenza fiscale di cui al comma 4 del predetto art. 29(1)” si invita a sensibilizzare i propri associati/iscritti sulla portata della nuova disciplina e si ricorda che:
a) l’istanza per il rilascio della licenza fiscale, di cui si allega il facsimile, è assoggettata all’imposta di bollo e vige l’obbligo di inviare a quest’Ufficio unitamente all’istanza una ulteriore marca da bollo da € 16,00 (valore attualmente in vigore) che verrà applicata sulla licenza una volta terminato l’iter amministrativo di rilascio della stessa;
b) l’istanza deve essere inviata tramite posta raccomandata A/R o consegnata a mano a questa Sezione Operativa Territoriale, il cui indirizzo si trova in calce alla presente.
Infine, per quanto riguarda gli esercizi che non erano più soggetti all’obbligo della denuncia a seguito della modifica all’art. 29, comma 2, del T.U.A. (e di riflesso del comma 4 del medesimo articolo) operato dalla Legge n. 124/2017, comma 178, si fa riserva di comunicare eventuali chiarimenti che dovessero pervenire da parte degli uffici centrali di questa Agenzia Dogane Monopoli. (…)”.
Fonte: http://www.confesercenti.gr.it/licenza-vendita-prodotti-alcolici/
Infatti molti siti la citano ma senza estremi. Comunque è quella che avevo letto
riferimento id:50957Non ho trovato neanche io gli estremi di questa circolare, ma vi segnalo la 83760/RU del 18/07/2019: [url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=51202.msg100869;topicseen#msg100869]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=51202.msg100869;topicseen#msg100869[/url]
riferimento id:50957