Un'area privata scoperta verrà messa a disposizione del Comune per una manifestazione; nell'ambito di tale manifestazione il Comune vorrebbe prevedere un'attività di ristoro (vendita con somministrazione di bevande).
Trattandosi di area privata messa a disposizione del Comune si ritiene poter rilasciare ai sensi dell'art. 11 della Legge Regione Piemonte n. 28/99 un'autorizzazione temporanea alla vendita su area pubblica su cui annotare, ai sensi del comma 7 art 28 del DLgs 114/98, abilitazione alla somministrazione.
Nell'ottica della semplificazione ci si chiede se sia possibile, qualora il soggetto selezionato (il regolamento comunale prevede criteri di priorità per il rilascio di autorizzazioni temporanee in presenza di domande concorrenti) per la partecipazione sia già in possesso di autorizzazione alla vendita su area pubblica di prodotti alimentari con annotazione alla somministrazione, rilasciare solo una concessione di suolo.
Trattandosi di area scoperta e non di locale non mi pare applicabile il comma 4 dell'art. 28 del DLgs 114/98 (vendita presso il luogo di intrattenimento o svago).
Chiedo un Vs autorevole parere. Grazie
La cosa può essere affrontata nel modo che dici oppure tramite una semplice SCIA per somministrazione temporanea a servizio dell'evento/manifestazione. Talvolta le due fattispecie si possono sovrapporre ed essere entrambe valide.
La somm.ne temporanea può essere esercitata sia su luogo privato sia su area pubblica. Il discrimine può essere la effettiva presenza di un evento principale al quale tale fattispecie è posta a corredo e il fatto di eseguire vera e propria somministrazione assistita. In genere questa fattispecie viene usata quando l'organizzatore dell'evento propone anche il soggetto (lui o un affiliato) che pensa al ristoro. In questo caso il comune rilascia una concessione omnicomprensiva e il soggetto gestore della somm.ne presenta SCIA + notifica sanitaria