[b]Livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali[/b]
[color=red][b]Consiglio di Stato, sez. V - sentenza n. 5828 del 23 agosto 2019 [/b][/color]
l’idoneità di un “livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali” a fungere (in potenziale e facoltativo concorso con il fatturato minimo e i movimenti contabili) da strumento dimostrativo di capacità economica e finanziaria discende, nella logica inferenziale valorizzata dall’art. 83, comma 4 del d. lgs. n. 50/2016, proprio dal suo concorrente rilievo qualitativo (che evoca la complessiva affidabilità dell’impresa, che si dimostra in grado di acquisire idonee coperture ai rischi professionali generati nella sua attività, in termini di merito creditizio) e quantitativo (che allude alla sostenibilità dei relativi costi, nel quadro economico complessivo delle commesse gestite).
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