[size=18pt]Steward negli impianti sportivi - novità DM 13/8/2019[/size]
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[b]MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 13 agosto 2019
Modifica del decreto 8 agosto 2007, recante «Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi». (19A05411)
(GU n.197 del 23-8-2019)[/b]
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante «Misure
urgenti per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza
connessi a competizioni calcistiche» convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2007, n. 41 e in particolare, l'art. 2-ter, che:
al comma 1 demanda a un decreto del Ministro dell'interno di
stabilire «i requisiti, le modalita' di selezione e la formazione del
personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso
agli impianti sportivi, nonche' di instradamento degli spettatori e
di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti
medesimi» e «le modalita' di collaborazione con le Forze dell'ordine
...»;
al comma 1-bis, introdotto dal decreto-legge 12 novembre 2010, n.
187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n.
217, prevede che «Ferme restando le attribuzioni e i compiti
dell'autorita' di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1
possono essere affidati ... altri servizi, ausiliari dell'attivita'
di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo,
per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche
potesta' o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di
polizia»;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza»;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Regolamento
per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi
di pubblica sicurezza»;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110 e, in particolare, l'art. 4,
commi 4 e 5, che vieta di portare nelle riunioni pubbliche armi,
anche alle persone munite di licenza, nonche' oggetti atti ad
offendere, comminando le relative sanzioni;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante «Interventi nel
settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della
correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive» e, in
particolare l'art. 6-quater, introdotto dal decreto-legge 17 agosto
2005, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre
2005, n. 210;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante
«Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in
occasione di competizioni sportive», convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante
«Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE
che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania», come
modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante
«Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti
non formali e informali e degli standard minimi di servizio del
sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma
dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;
Vista la risoluzione del consiglio «concernente un manuale
aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra
Forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i
disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione
internazionale alle quali e' interessato almeno uno Stato membro
(«manuale UE per il settore calcistico»)» (2016/C 444/01), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 novembre 2016;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, recante
«Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti
sportivi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 1996, n. 85,
supplemento ordinario e, in particolare, gli articoli 6-bis, comma 4,
7, comma 3, lettera b), 8-bis, 19, 19-bis, 19-ter e 19-quater, come
inseriti e modificati dal decreto del Ministro dell'interno 6 giugno
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2005, n. 150;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, recante
«Organizzazione e servizio degli "steward" negli impianti sportivi»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2007, n. 195, che, in
attuazione all'art. 2-ter del decreto-legge n. 8 del 2007, stabilisce
i requisiti, le modalita' di selezione e di formazione del personale
incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli
impianti sportivi, di instradamento degli spettatori e di verifica
del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, nonche'
le modalita' di collaborazione dei predetti incaricati con le Forze
dell'ordine, e, inoltre, gli ulteriori servizi ausiliari
dell'attivita' di polizia, relativi ai controlli nell'ambito
dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non e' richiesto
l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego operativo di
appartenenti alle Forze di polizia;
Rilevata la necessita' di sottoporre a revisione le disposizioni
del decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, ampliandone
l'ambito di applicazione e meglio definendo l'organizzazione dei
servizi affidati agli steward, anche con riguardo ai compiti di
accoglienza degli spettatori;
Viste le osservazioni e le proposte formulate dall'Osservatorio
nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'art. 1-octies del
decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 2-ter, comma 1 del
decreto-legge n. 8 del 2007, stabilisce:
a) i requisiti, le modalita' di selezione e la formazione del
personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso
agli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche, di
accoglienza e instradamento degli spettatori e di verifica del
rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi;
b) le modalita' di collaborazione del personale di cui alla
lettera a) con le forze dell'ordine.
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 2-ter, comma 2 del
decreto-legge n. 8 del 2007, individua, altresi', i servizi ausiliari
dell'attivita' di polizia, relativi ai controlli nell'ambito
dell'impianto sportivo, che possono essere affidati al personale di
cui al comma 1, per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio
di pubbliche potesta' o l'impiego operativo di appartenenti alle
Forze di polizia.
3. Il presente decreto si applica agli impianti sportivi ove si
svolgono competizioni calcistiche professionistiche, nonche' agli
impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche
dilettantistiche aventi capienza superiore a 7.500 posti.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto e degli allegati s'intende per:
a) «Forze dell'ordine»: le Forze di polizia di cui all'art. 16
della legge n. 121 del 1981;
b) «Osservatorio»: l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni
sportive, istituito presso il Ministero dell'interno dall'art.
1-octies del decreto-legge n. 28 del 2003;
c) «GOS»: il Gruppo operativo sicurezza, per la gestione
dell'ordine e della sicurezza pubblica all'interno degli impianti
dove si disputano incontri di calcio, di cui all'art. 19-ter del
decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996;
d) «steward»: gli assistenti di stadio di cui si avvalgono le
societa' sportive organizzatrici delle competizioni calcistiche, cui
e' affidato lo svolgimento dei servizi di controllo dei titoli di
accesso agli impianti sportivi, di accoglienza e instradamento degli
spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli
impianti medesimi, nonche' dei servizi ausiliari dell'attivita' di
polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, ai
sensi dell'art. 2-ter, commi 1 e 1-bis del decreto-legge n. 8 del
2007.
Art. 3
Servizi svolti dagli steward e figure professionali
1. I servizi che possono essere svolti dagli steward sono i
seguenti:
a) controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi;
b) accoglienza e instradamento degli spettatori;
c) verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti
sportivi;
d) svolgimento di servizi ausiliari dell'attivita' di polizia,
relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui
espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o
l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.
2. I servizi di cui al comma 1 sono organizzati sul seguente
sistema di figure professionali:
a) delegato per la gestione dell'evento (di seguito DGE);
b) responsabile di funzione (di seguito RF);
c) coordinatore di settore (di seguito CS);
d) capo unita' (di seguito CU);
e) operatore steward (di seguito OS).
3. I compiti connessi con le figure professionali di cui al comma
2, le modalita' di collaborazione con le Forze di polizia e i servizi
ausiliari dell'attivita' di polizia relativi ai controlli nell'ambito
dell'impianto sportivo, sono stabiliti nell'allegato D, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Le caratteristiche dell'abbigliamento di riconoscimento in
dotazione agli steward sono stabilite nell'allegato E, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 4
Requisiti e modalita' di selezione
e formazione degli steward
1. I requisiti e le modalita' di selezione degli steward sono
stabiliti nell'allegato A, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
2. Le modalita' di formazione degli steward sono stabilite
nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
3. E' istituito per ogni figura professionale, fatta eccezione per
il DGE, il libretto professionale personale, come definito
nell'allegato E.
Art. 5
Obblighi della societa' sportiva organizzatrice
della competizione calcistica
1. La societa' sportiva organizzatrice della competizione
calcistica e' responsabile dello svolgimento dei servizi di controllo
dei titoli di accesso agli impianti sportivi, di accoglienza e
instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del
regolamento d'uso degli impianti medesimi, nonche' dei servizi
ausiliari dell'attivita' di polizia, relativi ai controlli
nell'ambito dell'impianto sportivo, affidati agli steward.
2. Salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, i servizi di cui al comma
1 sono assicurati direttamente dalla societa' sportiva organizzatrice
ovvero mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro,
anche avvalendosi di istituti di sicurezza privata autorizzati a
norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Per lo
svolgimento dei predetti servizi le societa' sportive organizzatrici,
gli istituti di sicurezza privata autorizzati, le agenzie di
somministrazione e le altre societa' appaltatrici dei servizi possono
ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, compreso il lavoro
intermittente, e a prestazioni di lavoro occasionale di cui all'art.
54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, secondo le
disposizioni vigenti in materia.
3. Per la stipula del contratto di appalto o di somministrazione di
lavoro con le agenzie di somministrazione e con le altre societa'
appaltatrici dei servizi, di cui al comma 2, le societa'
organizzatrici devono preventivamente acquisire il nulla osta del
questore relativo alla sussistenza dei requisiti, di cui al comma 4.
4. Le agenzie di somministrazione e le societa' appaltatrici dei
servizi di cui al comma 2 comunicano al questore della provincia ove
hanno sede, il nominativo dei referenti ai quali e' affidato il
compito di individuare il personale qualificato da impiegare nei
servizi di cui al comma 1. I referenti sono autorizzati dal questore
previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi di cui
all'allegato A, punto 5. L'elenco dei referenti autorizzati e' tenuto
costantemente aggiornato dalla questura, anche al fine di verificare
periodicamente e, comunque, prima dell'inizio della stagione
calcistica, la permanenza dei requisiti soggettivi. In caso di
perdita dei predetti requisiti soggettivi, il questore revoca
l'autorizzazione al referente. In caso di condotte in contrasto con
le finalita' del presente decreto, il Prefetto, su segnalazione del
Questore, dispone la revoca dell'autorizzazione al referente, ovvero,
nei casi piu' gravi, il divieto per le anzidette agenzie di
somministrazione e societa' appaltatrici di fornire personale per lo
svolgimento dei servizi di cui al comma 1.
Art. 6
Attestazione della qualificazione delle strutture formative e
istituzione dell'elenco nazionale
1. La qualificazione delle strutture formative e' attestata
dall'osservatorio. L'attestazione di qualificazione e' obbligatoria
per lo svolgimento dell'attivita' di formazione degli steward.
2. L'attestazione e' rilasciata all'esito della positiva verifica
dei documenti presentati dalle strutture formative, comprovanti il
soddisfacimento dei requisiti minimi indicati nell'allegato B, che
costituisce parte integrante del presente decreto. L'osservatorio,
avvalendosi delle questure, svolge il controllo sulla veridicita' di
quanto documentato, a campione e nei casi in cui sorgano fondati
dubbi al riguardo.
3. L'attestazione e' revocata dall'osservatorio quando, anche su
segnalazione del questore, sia accertata la mancanza di almeno uno
dei requisiti minimi, oppure quando la struttura formativa rimanga
inattiva nello svolgimento dei corsi per un periodo superiore a due
anni.
4. Presso l'osservatorio e' istituito un «Elenco nazionale delle
societa' di formazione degli steward». Le strutture formative che
abbiano ottenuto l'attestazione di qualificazione sono
automaticamente iscritte nell'elenco a cura dell'osservatorio.
L'elenco e' pubblicato sul sito web dell'osservatorio.
Art. 7
Divieto d'impiego degli steward
1. La questura tiene aggiornato l'elenco degli steward, formato
sulla base delle comunicazioni effettuate dalle strutture formative
all'esito dei corsi di formazione, al fine di verificare
periodicamente, e comunque prima dell'inizio di ogni stagione
calcistica, la permanenza in capo al personale da impiegare come
steward dei requisiti soggettivi di cui all'allegato A, punto 5.
2. Il prefetto della provincia, su segnalazione del questore,
dispone il divieto di impiegare negli stadi gli steward che non
posseggano anche uno solo dei requisiti previsti nell'allegato A,
dandone comunicazione alle societa' sportive con le modalita'
stabilite dall'osservatorio, nonche', ove possibile, notizia
all'interessato.
3. Il prefetto della provincia, su segnalazione del questore,
dispone altresi' il divieto di impiego negli stadi degli steward nei
seguenti casi:
a) inosservanza delle disposizioni impartite dall'autorita' di
pubblica sicurezza o dall'amministrazione, oppure dalle societa'
calcistiche, dalle agenzie di somministrazione e dalle societa'
appaltatrici;
b) aver tenuto una condotta incompatibile con i doveri degli
incaricati di pubblico servizio;
c) ogni altro abuso della qualifica.
Art. 8
Entrata in vigore e abrogazioni
1. Il presente decreto entrera' in vigore il 20 agosto 2019.
2. Il decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007 e' abrogato a
decorrere dal 20 agosto 2019.
Art. 9
Clausola d'invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di
cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 13 agosto 2019
Il Ministro: Salvini
Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2019
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg. succ. n. 1930
Allegato A
DETERMINAZIONE DEI REQUISITI DEGLI STEWARD
1. Premessa.
1.1. Gli steward devono possedere i requisiti indicati nel
presente allegato per poter esser impiegati dalle societa' sportive
nello svolgimento dei servizi di cui all'art. 3, comma 1. La mancanza
di almeno uno dei requisiti ha come conseguenza l'applicazione del
divieto d'impiego da parte del prefetto della provincia ove ha sede
la societa' sportiva.
1.2. Le societa' sportive non possono impiegare per lo
svolgimento dei servizi di cui all'art. 3, comma 1, steward privi dei
requisiti indicati nel presente allegato.
1.3. In caso d'impiego di steward privi dei requisiti morali
previsti dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, il prefetto della provincia ove ha sede la societa'
sportiva irroga la sanzione amministrativa pecuniaria prevista
dall'art. 6-quater, comma 1-bis della legge n. 401 del 1989.
2. Requisiti personali.
2.1. Cittadinanza:
a) cittadinanza italiana;
b) cittadinanza di altro Stato dell'Unione europea con adeguata
conoscenza della lingua italiana;
c) cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea o
apolidi, in possesso di regolare titolo di soggiorno e con adeguata
conoscenza della lingua italiana.
I predetti requisiti devono essere attestati con idonea
documentazione.
2.2. Eta':
a) eta' compresa tra 21 e 67 anni, per il DGE e per il RF;
b) eta' compresa tra 18 e 65 anni, per il CS;
c) eta' compresa tra 18 e 60 anni per il CU e l'OS.
I limiti di eta' non sono derogabili.
I predetti requisiti devono essere attestati con idonea
documentazione.
3. Requisiti fisici:
a) buona salute fisica e mentale;
b) assenza di daltonismo;
c) assenza di uso di alcool e di stupefacenti;
d) capacita' di espressione visiva, di udito e di olfatto;
e) assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi;
f) prestanza fisica adeguata alle mansioni da svolgere.
I predetti requisiti devono essere attestati da certificazione
medica delle autorita' sanitarie pubbliche.
4. Requisiti culturali minimi:
a) diploma di scuola media superiore e conoscenza di almeno una
lingua straniera, preferibilmente l'inglese, per il DGE, il RF e il
CS;
b) diploma di scuola media inferiore per il CU e l'OS; la
conoscenza di almeno una lingua straniera, che costituisce titolo
preferenziale ai fini della selezione.
I predetti requisiti devono essere attestati con idonea
certificazione.
5. Requisiti soggettivi:
a) non trovarsi in una delle situazioni previsti dall'art. 11
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto n. 773 del 1931;
b) non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti,
associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile
1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
1993, n. 205;
c) non essere sottoposto, o essere stato sottoposto, a
provvedimento del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono
competizioni sportive di cui all'art. 6 della legge n. 401 del 1989;
d) non essere sottoposto a misure di prevenzione;
e) non essere stato, negli ultimi 5 anni, denunciato o
condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati per i quali
e' prevista l'applicazione del divieto di accesso ai luoghi ove si
svolgono competizioni sportive di cui alla lettera b).
6. Requisiti psicoattitudinali:
a) capacita' di concentrazione, di autocontrollo e di contatto
con il pubblico da accertarsi mediante test prima dell'assunzione;
b) attitudine ad esercitare i compiti previsti dal presente
decreto ed in particolare ad individuare possibili pericoli per la
sicurezza anche nel comportamento delle persone presenti nell'area
dell'impianto sportivo.
7. Requisiti professionali.
7.1. I requisiti professionali sono attestati dal superamento dei
corsi professionali di cui al presente decreto, che sono rivolti a
fornire agli steward, in funzione della qualifica professionale, le
competenze necessarie a svolgere i compiti di competenza.
7.2. Gli steward devono essere formati per:
a) assumere le responsabilita' che sono loro affidate;
b) conoscere le tecniche per individuare persone sospette
dall'atteggiamento e dai modi di comportamento all'accettazione e ai
controlli di sicurezza;
c) conoscere le tecniche di lettura dei sistemi di controlli di
sicurezza (metal detector, lettura ottica del titolo di accesso,
tornelli);
d) conoscere le tecniche di verifica dei titoli di accesso
all'impianto mediante sistemi di lettura ottica o obliterazione;
e) conoscere le tecniche di sommario controllo delle persone e
dei contenitori al seguito;
f) conoscere le tecniche di verifica delle apparecchiature
elettriche, elettroniche e funzionanti a pile;
g) conoscere le tecniche di intervista ai portatori del titolo
di accesso all'impianto.
8. Modalita' di selezione e formazione.
8.1. Gli aspiranti steward in possesso dei requisiti di cui
sopra, devono essere sottoposti a una prova preliminare e a test
attitudinali ai fini dell'accertamento del:
a) livello di conoscenza generale;
b) capacita' di espressione verbale;
c) conoscenza della lingua inglese almeno di livello
elementare;
d) capacita' di concentrazione, di autocontrollo e di stabilire
contatti con il pubblico;
e) attitudine ad esercitare le funzioni di sicurezza da
svolgere.
8.2. La selezione e la formazione degli aspiranti steward possono
essere effettuate sia dalle singole societa' sportive sia dalle
strutture formative, oppure svolgersi distintamente provvedendo la
prima alla sola selezione e l'altra alla sola formazione.
8.3. La struttura formativa, prima di avviare la formazione degli
aspiranti steward, verifica la presenza dei requisiti personali, di
cittadinanza, eta', fisici, culturali e psicoattitudinali di cui al
presente allegato, anche sottoponendo i candidati alle prove
preliminari ed ai test ivi previsti. La struttura formativa, inoltre,
invia l'elenco nominativo degli aspiranti steward al questore della
provincia dove la medesima ha sede per l'accertamento della
sussistenza dei requisiti soggettivi di cui al presente allegato
(integrata con la documentazione correlata eventualmente presentata
dall'aspirante steward). La questura fornisce la risposta alla
struttura formativa inderogabilmente entro sessanta giorni dalla
ricezione dell'elenco. Nel caso in cui la formazione sia avviata
prima del ricevimento della risposta della questura, la struttura
formativa esclude dal ciclo formativo gli aspiranti steward che siano
risultati sprovvisti dei requisiti soggettivi sopra indicati.
8.4. Per gli aspiranti steward non aventi cittadinanza italiana,
i predetti requisiti soggettivi devono essere verificati sia con
riguardo al periodo di permanenza in Italia, sia con riferimento a
quello nel Paese d'origine. Per gli aspiranti steward provenienti da
Stati non appartenenti all'Unione europea, la verifica dei requisiti
soggettivi e' eseguita secondo quanto disposto dall'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
8.5. I requisiti minimi della formazione e dell'addestramento
degli aspiranti steward sono stabiliti nell'allegato C.
8.6. I corsi di formazione sono differenti in ragione delle
diverse figure professionali di cui all'art. 3, comma 1, del decreto
e devono prevedere a completamento del percorso di formazione:
un test condotto da una commissione d'esame composta dal
direttore del corso e due docenti, per tutti i ruoli. Il test deve
contenere almeno quattro domande per ogni area, scelte tra quelle
predisposte dalla FIGC e dalle leghe;
limitatamente al corso di DGE, un periodo d'istruzione sul
posto di lavoro (learning on the job).
8.7. Terminati con esito positivo i corsi di formazione, la
struttura formativa rilascia al frequentatore un'attestazione
contenente una dettagliata relazione riguardante la durata dei corsi,
gli argomenti trattati, i docenti, il profitto dei frequentatori.
8.8. L'elenco delle persone che hanno terminato con esito
positivo il corso e' trasmesso al questore della provincia dove ha
sede la struttura formativa.
8.9. Il percorso di formazione degli steward puo' iniziare
solamente dalla figura professionale di OS e la progressione
professionale e' strutturata in modo da consentire l'avanzamento
degli steward mediante il superamento dei correlati corsi di
formazione, necessari per assicurare adeguati livelli di preparazione
per lo svolgimento delle mansioni superiori. Ogni progressione
professionale, quindi, puo' avvenire solamente con il superamento del
relativo corso di formazione.
8.10. Il DGE, in caso d'interruzione dell'impiego per piu' di due
stagioni calcistiche consecutive, per poter nuovamente operare nello
stesso ruolo, deve partecipare al corso di aggiornamento di cui
all'allegato C, organizzato, oltre che dalle strutture formative,
anche dalla FIGC e dalle leghe.
8.11. Il RF e il CS, in caso d'interruzione dell'impiego per piu'
di tre stagioni calcistiche consecutive, per poter nuovamente operare
nello stesso ruolo, devono nuovamente superare il corso di formazione
di cui all'allegato C.
8.12. Il CU e l'OS, in caso d'interruzione dell'impiego per piu'
di quattro stagioni calcistiche consecutive, per poter nuovamente
operare, devono nuovamente superare il corso di formazione di cui
all'allegato C.
8.13. Per assicurare agli steward il costante addestramento alle
pratiche operative, le societa' calcistiche, per il tramite dei DGE,
organizzano mirati corsi di aggiornamento.
8.14. L'ufficio FIGC per il Coordinamento nazionale dei DGE
rappresenta il referente per tali figure professionali ai fini della
diffusione e condivisione delle best practice operative, sulla base
dei programmi gia' in essere presso la FIGC nell'ambito delle
attivita' delle licenze nazionali.
Allegato B
REQUISITI MINIMI DELLE STRUTTURE FORMATIVE
1. Premessa.
1.1. La qualificazione delle strutture formative e' attestata
dall'osservatorio. Tale attestazione e' necessaria anche per le
societa' sportive che intendano svolgere direttamente l'attivita'
formativa.
1.2. Ai fini dell'attestazione di qualificazione, le strutture
formative devono soddisfare i requisiti minimi di seguito indicati.
2. Requisiti minimi per la struttura formativa:
a) sede legale;
b) atto costitutivo e di statuto, redatti per atto pubblico,
che espressamente prevedano nello scopo statutario l'attivita' di
formazione degli steward;
c) progetto formativo comprendente:
1. direttore dei corsi per ciascuna sede del corso;
2. caratteristiche delle strumentazioni tecnologiche;
3. programma e materiale didattico;
4. elenco del corpo docenti con i relativi curricula ed
indicazione dell'area proposta;
5. metodi di verifica di apprendimento;
6. modalita' e contenuti delle esercitazioni (secondo quanto
previsto dalla determinazione dell'osservatorio n. 6/2009 del 3
febbraio 2009);
d) tenuta di un registro di formazione;
e) dichiarazione comprovante la disponibilita' di un impianto
sportivo, dove si svolgono competizioni professionistiche, per
l'attivita' didattica ed esercitativa.
3. Requisiti dei docenti.
3.1. I docenti impiegati per le attivita' di formazione devono
soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:
direttore dei corsi:
specifica e comprovata esperienza nel settore della
formazione di almeno 7 anni;
DGE con almeno 5 anni di esperienza ed incarico specifico da
DGE, presso impianti sportivi ove si svolgono gare di campionati
professionistici.
Area giuridica:
laurea in giurisprudenza;
funzionario di Polizia o ufficiale dell'Arma dei carabinieri o
della Guardia di finanza, in servizio, con comprovata esperienza
nella gestione della sicurezza nelle manifestazioni sportive,
espressa con parere scritto, rispettivamente, del questore o del
comandante provinciale.
Area ordine pubblico:
funzionario della Polizia di Stato o ufficiale dell'Arma dei
carabinieri o della Guardia di finanza, in servizio, con comprovata
esperienza in materia di gestione dell'ordine pubblico nelle
manifestazioni sportive, espressa con parere scritto,
rispettivamente, del questore o del comandante provinciale.
Area sicurezza antincendio:
funzionario dei ruoli tecnico operativi del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
tecnico iscritto agli elenchi del Ministero dell'interno di cui
al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
formatore abilitato per decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81.
Area sicurezza sanitaria:
laurea in medicina e chirurgia;
laurea in scienze infermieristiche o titolo equipollente del
vecchio ordinamento;
formatore abilitato per decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81.
Area psicologico-sociale:
laurea in psicologia, sociologia, pedagogia, assistenti
sociali, scienze della formazione, con comprovata esperienza nella
mediazione di conflitti ovvero di gestione delle folle.
Area accoglienza:
laurea in psicologia, sociologia, pedagogia, assistenti
sociali, scienze della formazione, con comprovata esperienza nella
mediazione di conflitti ovvero di gestione delle folle;
responsabile area marketing di societa' sportiva, con almeno 5
anni di esperienza presso impianti sportivi ove si svolgono gare dei
campionati professionistici;
DGE, con almeno 5 anni di esperienza presso impianti sportivi
ove si svolgono gare dei campionati professionistici.
Area tecnico-operativa:
DGE, con almeno 5 anni di esperienza presso impianti sportivi
ove si svolgono gare dei campionati professionistici;
limitatamente alla lingua inglese, laurea in lingue, ovvero
altro titolo di studio - anche di rango inferiore - che attesti la
conoscenza della lingua inglese.
Area ticketing:
responsabile di biglietteria o responsabile di azienda che
eroghi servizi di ticketing, con almeno 5 anni di esperienza presso
impianti sportivi ove si svolgono gare dei campionati
professionistici;
DGE, con almeno 5 anni di esperienza presso impianti sportivi
ove si svolgono gare dei campionati professionistici.
3.2. I docenti, per le attivita' di «esercitazione», possono
avvalersi di collaboratori che dovranno essere comunque accreditati
presso l'osservatorio per la specifica attivita' e rispondere ai
seguenti requisiti:
area ordine pubblico:
appartenente alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri
ed al Corpo della Guardia di finanza, in servizio, con comprovata
esperienza in materia di gestione dell'ordine pubblico nelle
manifestazioni sportive, espressa con parere scritto,
rispettivamente, del questore o del comandante provinciale;
area sicurezza antincendio:
funzionario dei ruoli tecnico operativi del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco;
tecnico iscritto agli elenchi del Ministero dell'interno di
cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
formatore abilitato per decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81;
responsabile del servizio prevenzione e protezione della
societa' sportiva che ha stilato il Documento unico di valutazione
dei rischi dell'impianto;
area tecnico-operativa:
RF, con esperienza di almeno due anni nella specifica
attivita'.
4. Requisiti di comunicazione.
4.1. La struttura formativa comunica alla prefettura e alla
questura:
la sede legale e, se diversa, la sede o le sedi operative ove
vengono tenuti i corsi, nonche' le eventuali successive variazioni;
l'avvio e la conclusione dei corsi di formazione.
Allegato C
LA FORMAZIONE DEGLI STEWARD
1. Programma dei corsi di formazione e addestramento.
1.1. Il programma di formazione si articola secondo le seguenti
aree:
area giuridica:
gerarchia delle norme;
TULPS, aspetti d'interesse;
normativa di settore (compreso il decreto legislativo n. 81
del 2008);
il servizio di stewarding;
cenni sulla normativa sportiva;
cenni di diritto penale;
cenni di diritto civile (compreso il contratto di acquisto
del titolo di accesso);
reati e illeciti amministrativi piu' comuni;
area ordine pubblico:
Autorita' di pubblica sicurezza;
gestione dell'ordine pubblico (problematiche);
ruolo e compiti del GOS;
regolamento d'uso dell'impianto (violazioni e sanzioni);
piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza
dell'impianto e piano operativo stewarding;
coordinamento e collaborazione tra steward e Forze di
polizia;
rischio terrorismo (profili rilevanti per l'ordine pubblico);
area sicurezza antincendio:
gestione dell'impianto sportivo;
principi e prodotti della combustione;
riconoscimento materiale pirotecnico ed esplosivi;
tecniche d'intervento sull'incendio;
protezione passiva contro gli incendi;
case histories sugli impianti sportivi (corso base per
attivita' a rischio basso)
modalita' di supporto agli addetti antincendio ed alle
squadre dei Vigili del fuoco;
vie di esodo;
area pronto intervento sanitario:
modalita' di supporto al servizio sanitario dell'impianto
sportivo;
riconoscere un'emergenza sanitaria;
tecniche di auto protezione;
sostenimento delle funzioni vitali in caso di macro
emergenza;
patologie piu' frequenti negli impianti sportivi;
area psicologico-sociale:
consapevolezza di se' e del proprio ruolo professionale;
psicologia sociale (conoscenza del mondo dei tifosi);
accettazione delle diversita', gestione dei conflitti;
orientamento al servizio e comunicazione (verbale e non
verbale, il corretto approccio allo spettatore);
nozioni di base ai fini dell'assistenza a persona
diversamente abili;
gestione delle masse e del panico;
area accoglienza:
conoscenza della vita di uno stadio e delle modalita'
organizzative e gestionali dello stesso;
customer care;
valorizzazione dell'attivita' di stewarding e collaborazione
nelle iniziative aziendali;
il valore dell'educazione alla legalita';
informazioni al tifoso e capacita' di risposta alle domande
piu' frequenti;
consapevolezza di se' e del proprio ruolo professionale;
area tecnico-operativa:
conoscenza dell'impianto;
piano di mantenimento delle condizioni di sicurezza e piano
di gestione dell'evento (modalita' di attuazione);
procedure operative di tutte le mansioni previste dal livello
base (compreso il pat-down);
videosorveglianza (obiettivi e finalita');
elementi di base della lingua inglese per comunicazioni col
pubblico in ambito impianto sportivo;
area ticketing (controllo elettronico titoli d'accesso e
gestione tornelli/conta persone):
configurazione stadio e tipologia di allocazione biglietti;
riconoscimento di biglietti, abbonamenti, pass;
gestione tornelli/conta persone;
possibili criticita' collegate alle biglietterie ed ai
controlli elettronici dei titoli (divieto cambi utilizzatori,
limitazioni acquisto, etc.).
2. Livelli di formazione.
2.1. Le aree d'insegnamento sono: giuridica, ordine pubblico,
sicurezza antincendio, sicurezza sanitaria,
psicologico-sociale/accoglienza, tecnico operativa e ticketing. Sono,
inoltre, previsti aggiornamenti ed esercitazioni.
2.2. Le ore d'insegnamento minime previste per ogni singola area,
che variano in ragione dei livelli di formazione, sono riportate
nella seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. Metodologia.
3.1. La formazione generale puo' essere erogata con l'utilizzo di
metodologie diverse:
lezione frontale;
dinamiche non formali, che prevedono un'impostazione
pratico-applicativa delle lezioni e l'utilizzo di modalita' attive di
gestione dell'aula, quali esercitazioni pratiche, simulazioni, casi
analogici e reali volte a stimolare un reale coinvolgimento dei
partecipanti e quindi ad innescare un efficace e significativo
processo di apprendimento.
3.2. I programmi per la formazione generale non potranno
prevedere il ricorso a dinamiche non formali per oltre il 50% del
monte ore complessivo. Per le lezioni frontali le aule non possono
superare le 25 unita'. Per i moduli tenuti con dinamiche non formali,
il programma deve indicare un numero massimo di partecipanti tale da
garantire, in relazione alla materia trattata, una partecipazione e
un coinvolgimento adeguati.
3.3. L'osservatorio, per alcuni dei contenuti dei programmi di
formazione, puo' predisporre adeguato materiale didattico e dispense
che le societa' sportive possono adottare come base comune, da poter
integrare.
Allegato D
MODALITA' DI COLLABORAZIONE DEGLI STEWARD CON LE FORZE DI POLIZIA E
DETERMINAZIONE DEI SERVIZI AUSILIARI DELL'ATTIVITA' DI POLIZIA,
RELATIVI AI CONTROLLI NELL'AMBITO DELL'IMPIANTO SPORTIVO.
1. Organizzazione dei servizi.
1.1. La struttura organizzativa di seguito illustrata e'
impostata sulla suddivisione delle mansioni tra figure professionali,
le quali assolvono, a diversi livelli di responsabilita', i compiti
demandati agli steward. Si basa, dunque, su un rapporto di gerarchia,
nel quale il livello inferiore svolge i propri compiti coerentemente
con le disposizioni impartite dal livello superiore, lungo una linea
di comunicazione verticale (catena di comando).
1.2. I servizi svolti dagli steward sono organizzati su cinque
figure professionali:
1) delegato per la gestione dell'evento (DGE): incaricato della
societa' organizzatrice e componente del GOS (ex art. 19-ter, comma
1, lettera b, del decreto ministeriale 18 marzo 1996), svolge compiti
di direzione e controllo dei servizi effettuati dagli steward
all'interno dell'impianto sportivo;
2) responsabile di funzione (RF): in relazione a ciascuna delle
funzioni operative elencate al punto 4.2, lettere da A) a G),
coerentemente con le direttive del delegato per la gestione
dell'evento, impartisce disposizioni ai dipendenti coordinatori di
settore. Risponde direttamente e fornisce supporto al delegato per la
gestione dell'evento;
3) coordinatore di settore (CS): impartisce disposizioni ai
dipendenti capi unita' operanti in un determinato settore o area
dell'impianto sportivo. Risponde direttamente ai responsabili di
funzione;
4) capo unita' (CU): impartisce disposizioni agli operatori
steward organizzati in unita' operative (composte da 20 elementi).
Risponde direttamente al coordinatore di settore;
5) operatore steward: esegue le disposizioni impartite dal capo
unita' operativa, al quale risponde direttamente.
2. Predisposizione dei servizi.
2.1. Il DGE assolve ai propri compiti di direzione e controllo
anche predisponendo il «Piano di gestione dell'evento» (PGE), che
comprende:
il «Piano operativo steward» (POS), riguardante l'impiego degli
steward;
le attivita' connesse con la manifestazione calcistica
afferenti alla safety, al ticketing e alla accoglienza all'interno
dell'impianto (incluse le pertinenze).
2.2. Il «Piano di gestione dell'evento» e' approvato dal GOS in
occasione di ogni competizione calcistica, almeno tre giorni prima
dell'evento.
2.3. Il DGE predispone, altresi', l'elenco degli steward da
impiegare nei servizi, abbinando a ciascun nome un numero
progressivo, che deve corrispondere a quello riportato sulla
pettorina di riconoscimento, e specificando la qualifica, l'area o
settore di utilizzo e i compiti assegnati.
2.4. In occasione di manifestazioni calcistiche internazionali,
nello svolgimento dei servizi deve essere impiegata un'aliquota di CU
e OS pari almeno al 15%, che deve possedere un'adeguata conoscenza
della lingua inglese o della lingua degli spettatori stranieri.
2.5. Il conferimento dell'incarico di RF e CS da parte della
societa' sportiva organizzatrice e' subordinato al preventivo assenso
del questore.
2.6. L'elenco di cui al punto 2.3, unitamente al documento
attestante la copertura assicurativa, e' trasmesso al questore
almeno cinque ore prima dell'inizio della competizione calcistica.
3. Riconoscimento degli steward.
3.1. Gli steward, fatta eccezione per i DGE, durante lo
svolgimento del servizio indossano una pettorina di riconoscimento di
colore giallo o arancione fluorescente (il primo colore riservato
agli OS, il secondo alle altre figure professionali) riportante la
scritta «STEWARD» e un numero progressivo abbinato al nome indicato
nell'elenco degli steward in servizio di cui al punto 2.3, avente le
caratteristiche indicate all'allegato E.
3.1. Sulla tasca per l'alloggiamento dell'apparato radio
portatile, posta sul lato anteriore sinistro della pettorina, possono
essere riportati da uno a tre asterischi, di colore contrastante, che
individuano rispettivamente le qualifiche di CU, CS e RF.
3.2. All'interno della tasca in materiale trasparente, posta sul
lato anteriore destro della pettorina, e' inserito il libretto
professionale personale dello steward di cui all'art. 4, comma 3, del
decreto, mostrando il fronte del libretto cartaceo o della card.
3.3. Il libretto professionale personale dello steward deve
essere esibito a richiesta del personale appartenente alle Forze di
polizia.
3.4. Sotto la pettorina di riconoscimento e' vietato indossare
capi di abbigliamento dalla foggia militare.
3.5. Per specifiche esigenze di rappresentanza, in limitati
settori o aree dell'impianto sportivo indicate nel POS, gli OS
possono indossare, in luogo della pettorina di riconoscimento,
giacche di colore scuro, a condizione che tengano in vista il
libretto professionale personale dello steward, esponendo il fronte
del libretto cartaceo o della card.
3.6. Restano ferme le disposizionI in materia di uso dei
dispositivi di protezione individuale, previste dal decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. Modalita' di svolgimento dei servizi.
4.1. I servizi degli steward all'interno dell'impianto sportivo
(incluse le pertinenze) sono svolti sotto la vigilanza del
funzionario della Polizia di Stato coordinatore del GOS. Vigilano sui
servizi degli steward anche gli ufficiali di pubblica sicurezza
designati con ordinanza di servizio del questore, i quali assicurano
gli interventi che richiedono l'esercizio di pubbliche potesta' o
l'impiego di personale delle Forze di polizia.
4.2 I servizi degli steward sono svolti secondo modalita' di
seguito illustrate, al fine di assicurare la necessaria
collaborazione con le Forze di polizia.
A) Bonifica e verifica dei luoghi.
Prima dell'apertura al pubblico, conformemente alle istruzioni
approvate dal GOS, gli steward provvedono a ispezionare l'intero
impianto sportivo al fine di:
1. verificare la stabilita' e l'ancoraggio delle strutture
mobili;
2. garantire la rimozione di eventuali oggetti illeciti o
proibiti, nonche' di qualsiasi altro materiale che possa essere
impropriamente utilizzato per mettere in pericolo l'incolumita' delle
persone o per danneggiare l'impianto;
3. adottare ogni iniziativa necessaria ad evitare che sia
minimamente ostacolata l'utilizzabilita' delle vie di fuga;
4. verificare la perfetta funzionalita' degli impianti
antincendio, delle uscite di sicurezza e del sistema di
videosorveglianza.
Al termine delle predette attivita', gli steward provvedono a
presidiare in maniera continuativa l'impianto.
B) Prefiltraggio.
In prossimita' dei varchi di accesso situati lungo il perimetro
dell'area riservata dell'impianto (area di prefiltraggio), gli
steward provvedono a:
1. accogliere gli spettatori, fornendo le informazioni in
merito alla fruibilita' degli spazi e dei servizi dello stadio;
2. indirizzare gli spettatori verso il varco di ingresso
attrezzato che adduce all'area di massima sicurezza da cui il
titolare del biglietto deve accedere allo stadio.
3. presidiare i varchi di accesso all'area riservata
dell'impianto;
4. verificare il possesso di regolare titolo di accesso da
parte degli spettatori;
5. accertare la corrispondenza dell'intestazione del titolo di
accesso allo stadio alla persona fisica che lo possiede, richiedendo
l'esibizione di un valido documento di identita' e negando l'ingresso
in caso di difformita' ovvero nell'ipotesi in cui la medesima persona
sia sprovvista del documento di identita';
6. verificare, nelle ipotesi di rilascio di biglietti gratuiti
(previste dall'art. 11-ter del decreto-legge n. 8 del 2007), che i
minori di anni quattordici siano accompagnati da un genitore o da un
parente fino al quarto grado;
7. controllare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto
al fine di:
evitare l'introduzione di oggetti, strumenti e materiali
illeciti, proibiti, atti ad offendere o comunque, pericolosi per la
pubblica incolumita';
verificare, presso l'apposito varco dedicato, bandiere,
striscioni e qualsiasi altro materiale coreografico negandone
l'introduzione se illecite o comunque non consentiti;
8. segnalare all'interessato la facolta' di depositare gli
oggetti che non possono essere introdotti all'interno dell'impianto
sportivo, in appositi contenitori collocati in prossimita' dei varchi
d'ingresso e messi a disposizione dalla societa' organizzatrice della
competizione sportiva, d'intesa con il proprietario dell'impianto, se
soggetto diverso.
C) Filtraggio.
In prossimita' dell'accesso ai preselettori di incanalamento
antistanti ai varchi attrezzati situati lungo il perimetro dell'area
di massima sicurezza (area di filtraggio), gli steward provvedono a:
1. controllare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto,
finalizzato ad evitare l'introduzione di oggetti o sostanze illecite,
proibite, o comunque pericolosi per la pubblica incolumita',
effettuando il sommario controllo visivo delle persone e delle borse
od oggetti portati e procedendo al controllo degli stessi, con metal
detector portatili, per una percentuale non inferiore al 40% dei
biglietti venduti;
2. segnalare all'interessato la facolta' di depositare oggetti
che non possono essere introdotti all'interno dell'impianto sportivo,
in appositi contenitori collocati in prossimita' dei varchi
d'ingresso e messi a disposizione dalla societa' organizzatrice della
competizione, d'intesa con il proprietario dell'impianto, se soggetto
diverso, in attuazione di apposite linee guida definite
dall'Osservatorio sulle manifestazioni sportive, ai sensi dell'art.
1-octies del decreto-legge n. 28 del 2003;
3. regolamentare i flussi e provvedere all'instradamento degli
spettatori verso i tornelli attraverso i quali il titolare del
biglietto deve accedere allo stadio, ovvero, per gli spettatori
diversamente abili, verso gli appositi varchi.
In prossimita' dei tornelli elettronici e dei varchi per gli
spettatori diversamente abili, gli steward assicurano:
1. il presidio dei varchi di accesso all'area di massima
sicurezza dell'impianto;
2. l'eventuale assistenza alla verifica elettronica del
biglietto;
3. l'instradamento al settore dello stadio presso il quale e'
ubicato il posto a sedere assegnato al titolare del biglietto.
D) Instradamento all'interno dell'impianto sportivo.
In prossimita' dell'accesso agli spalti, gli steward instradano
il titolare del biglietto verso il posto a sedere a lui assegnato.
E) Altre attivita' all'interno dell'impianto sportivo.
Durante la durata di permanenza del pubblico all'interno
dell'impianto sportivo, gli steward assicurano il controllo del
rispetto del regolamento d'uso dell'impianto, attraverso la:
1. vigilanza dei luoghi e lungo il perimetro delle aree di
sicurezza dell'impianto sportivo (di cui all'art. 8-bis, comma 1 del
decreto ministeriale 18 marzo 1996), finalizzata ad evitare indebiti
accessi nell'impianto medesimo attraverso scavalcamento delle
recinzioni e dei separatori;
2. osservazione e vigilanza degli spettatori in tutte le aree
interessate dalla loro presenza, inclusa la verifica della
corrispondenza dell'identita' del possessore del biglietto e quella
di colui che materialmente occupa il posto, finalizzati anche a
prevenire e rilevare comportamenti illeciti o comunque pericolosi per
la pubblica incolumita' ed individuare situazioni che potrebbero
creare turbative all'ordine ed alla sicurezza pubblica per
l'immediata segnalazione alle Forze dell'ordine;
3. vigilanza e controllo degli accessi, delle aree e delle zone
interdette al pubblico;
4. custodia degli oggetti e dei materiali lasciati, ove
previsto, in consegna all'atto dell'ingresso da parte degli utenti
dell'impianto sportivo;
5. eventuale perimetrazione del terreno di gioco;
6. eventuale separazione, all'interno di uno stesso settore, di
gruppi di spettatori, attraverso la creazione di zone temporaneamente
sottoposte a divieto di stazionamento e movimento;
7. vigilanza e controllo degli accessi, dei percorsi, delle
aree e dei locali riservati a persone diverse dagli spettatori;
8. indirizzamento e assistenza a persone diverse dagli
spettatori della competizione sportiva nelle aree e nei locali loro
riservati;
9. concorso attivo nelle procedure inerenti alla pubblica
incolumita' ed alle emergenze, nonche' i servizi connessi;
10. ogni altro controllo o attivita' disposti dalle autorita'
di pubblica sicurezza per il cui espletamento non e' richiesto
l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego operativo di
appartenenti alle Forze di polizia;
11. concorso attivo negli altri servizi previsti dal Piano
finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al
rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di
esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di
emergenza.
F) Assistenza alle persone diversamente abili.
Nello svolgimento delle attivita' indicate nei paragrafi che
precedono, gli steward assicurano altresi' l'assistenza alle persone
diversamente abili.
G) Attivita' in caso di violazione del regolamento d'uso.
In caso di trasgressione alle norme di accesso e di permanenza
all'interno dell'impianto sportivo o al regolamento d'uso dello
stesso, gli steward:
1. dopo aver richiamato il trasgressore all'osservanza
dell'obbligo o del divieto, negano l'accesso ovvero invitano il
contravventore a lasciare l'impianto;
2. in caso di inottemperanza al legittimo diniego di accesso o
allontanamento ovvero in caso di altre violazioni della normativa
vigente o del regolamento d'uso che prevedano l'applicazione della
sola sanzione amministrativa pecuniaria, dopo aver richiamato il
trasgressore all'osservanza dell'obbligo o del divieto, accertano
l'identita' del trasgressore attraverso la richiesta di esibizione
del titolo d'accesso e di un valido documento d'identita';
3. curano la successiva segnalazione delle infrazioni ai
pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13, primo e
secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
4. segnalano al personale delle Forze di polizia in servizio
presso l'impianto sportivo, per i successivi accertamenti, coloro
che, maggiori degli anni 15, a richiesta del personale incaricato dei
servizi di controllo, si dichiarano sprovvisti di un valido documento
d'identita'.
H) Documentazione delle attivita'.
L'attivita' svolta dagli steward ai sensi della lettera E), n. 4
e 8 e ai sensi della lettera G) e' documentata su modulistica
predisposta dal DGE e trasmessa al coordinatore del GOS per
l'attivita' di competenza.
Le attivita' di prefiltraggio e di filtraggio, di cui alle
lettere B) e C), sono svolte sotto la diretta vigilanza degli
ufficiali e agenti di pubblica sicurezza preposti agli specifici
servizi, i quali assicurano gli interventi che richiedono l'esercizio
di pubbliche potesta' o l'impiego di appartenenti alle Forze di
polizia.
I) Ulteriori servizi ausiliari dell'attivita' di polizia.
Fermo restando quanto previsto al punto 4.1, agli steward possono
essere affidati i seguenti ulteriori servizi ausiliari dell'attivita'
di polizia per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di
pubbliche potesta' o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze
di polizia:
1. controllo di cui alla lettera C), n. 1, anche attraverso
verifiche manuali a campione dell'abbigliamento e delle cose portate
indosso dai soggetti che accedono all'impianto sportivo (tecnica del
pat-down), quando tale modalita' di controllo si rende necessaria al
fine di evitare l'introduzione all'interno dell'impianto sportivo di
oggetti, strumenti e materiali illeciti, proibiti, atti ad offendere
o comunque pericolosi per la pubblica incolumita';
2. attivita' di prefiltraggio e filtraggio, di cui alle lettere
B) e C), anche attraverso il concorso nelle procedure di primo
intervento che non comporti l'esposizione a profili di rischio,
quando tale modalita' di intervento si renda necessaria per evitare
indebiti accessi nell'impianto sportivo attraverso lo scavalcamento
dei varchi d'ingresso, ovvero per prevenire o interrompere condotte o
situazioni potenzialmente pericolose per l'incolumita' o la salute
delle persone, fermo restando l'obbligo di immediata segnalazione
alle Forze di polizia cui, a richiesta, deve essere prestata la
massima collaborazione.
I servizi di cui ai precedenti n. 1 e 2 possono essere svolti
dagli steward, preventivamente individuati, che hanno acquisito una
specifica attestazione nell'ambito dei corsi di formazione di cui
all'allegato C, previo assenso del Questore e sotto la costante
supervisione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza preposti
agli specifici servizi.
5. Impiego di steward esterni.
5.1. Le societa' calcistiche organizzatrici, per lo svolgimento
dei servizi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto ad integrazione
del proprio contingente, possono impiegare un'aliquota di steward
individuata dalla societa' calcistica ospite. Tale aliquota non puo'
superare il 50% del numero degli steward previsti per lo specifico
impianto sportivo, in base alla proporzione di almeno 1/250 della
capienza.
5.2. L'impiego di steward a integrazione del contingente della
societa' calcistica organizzatrice deve essere indicato nel «Piano
operativo steward» (POS).
5.3. Gli steward inviati a integrare il contingente della
societa' calcistica organizzatrice sono inseriti, in modo da poter
essere distinti, nell'elenco nominativo degli steward di cui al punto
2.3, che il DGE e' tenuto a comunicare al questore. Gli stessi
partecipano a un briefing di ambientamento nell'impianto sportivo
dove saranno impiegati, curato dal DGE della societa' calcistica
organizzatrice, da tenersi almeno un'ora prima dell'inizio dei
servizi, che dovranno essere svolti esclusivamente all'interno
dell'impianto sportivo (incluse le pertinenze).
Allegato E
ABBIGLIAMENTO IN DOTAZIONE AGLI STEWARD E LIBRETTO PROFESSIONALE
PERSONALE DELLO STEWARD
1. Abbigliamento di riconoscimento in dotazione agli steward.
1.1. E' costituito da una pettorina da indossare dalla testa,
allacciata su entrambi i lati tramite velcro o ganci automatici,
aventi le caratteristiche di seguito indicate.
1.2. Colore: giallo o arancio ad alta visibilita' e banda di
colore argento luminescente - norma UNI-EN 340-471-530.
1.3. Segni identificativi:
parola «STEWARD».
numero progressivo.
I predetti segni identificativi sono riportati all'interno di un
riquadro collocato al centro di entrambi i lati della pettorina.
1.4. Il riquadro ha un bordo di colore argento luminescente e il
fondo di colore blue nato (codice colore: blue nato-pantone: 279c).
Le misure del riquadro sono: 25 cm × 25 cm.
1.5. Le lettere e i numeri sono di colore argento luminescente.
Le misure delle lettere sono: larghezza 1,3 cm e altezza 7,5 cm. Le
misure dei numeri sono: larghezza 5 cm e altezza 7.5 cm.
1.6. Sotto il riquadro, su entrambi i lati della pettorina, e'
posta una banda di colore argento retroriflettente larga 5 cm.
1.7. Sul lato anteriore sinistro della pettorina, a fianco del
riquadro, e' cucita una tasca per l'alloggiamento dell'apparato radio
portatile, avente le seguenti misure: larghezza 10 cm e altezza 15
cm. Su tale tasca possono essere applicati gli asterischi di
qualifica indicati al punto 3.1 dell'allegato D.
1.8. Sul lato anteriore destro della pettorina, a fianco del
riquadro, e' cucita una tasca in materiale trasparente, ove inserire
il libretto professionale personale di cui all'art. 4, comma 3, del
decreto, avente le seguenti misure: 10 cm × 10 cm.
1.9. E' ammessa l'apposizione di marchi commerciali sulle
casacche, a condizione che cio' non comprometta la funzione di
riconoscimento. I criteri per l'apposizione dei marchi commerciali
sono regolati con apposita determinazione dell'osservatorio.
2. Libretto professionale personale dello steward.
2.1. Il libretto professionale personale dello steward di cui
all'art. 4, comma 3, del decreto, puo' essere cartaceo o elettronico
(formato card con microprocessore).
2.2. Il libretto, in formato cartaceo o elettronico, e'
rilasciato dalla struttura formativa e deve riportare almeno i
seguenti dati:
ragione sociale della struttura;
dati anagrafici del titolare (nome, cognome, luogo, data di
nascita, sesso, indirizzo di residenza);
fotografia e firma del titolare;
data di conseguimento e livello della qualifica professionale
attestata;
aggiornamento delle progressioni di qualifica (dato attestato
dalla societa' di formazione);
sessioni di aggiornamento frequentate (dato attestato dalla
societa' di formazione);
esercitazioni frequentate (dato attestato dal DGE);
impiego operativo relativo a ogni evento (dato attestato dal
DGE).
2.3. Durante lo svolgimento del servizio, lo steward deve tenere
il libretto professionale personale inserito nella tasca trasparente
della pettorina, in modo che la copertina del formato cartaceo o il
fronte della card siano facilmente visibili.
2.4. Il libretto professionale personale, in formato cartaceo ed
elettronico, deve essere conforme al modello definito
dall'osservatorio con propria determinazione.
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/23/19A05411/sg
Siamo alla frutta. Si fa uscire in G.U. del 23 agosto un DM del 13 agosto che entra(va) in vigore dal 20 agosto e che dalla stessa data abroga (e non semplicemente “modifica” come afferma in rubrica) quello precedente.
Di questo passo dove si andrà a finire ?
Hai ragione Roberto. Purtroppo non sono poche le volte che abbiamo fatto commenti del genere
riferimento id:50923http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/AC0262.pdf?_1562508301677
Entrata in vigore doveva essere addirittura il 1 agosto.
Ad ogni modo secondo me il DM non può considerarsi entrato in vigore prima della sua pubblicazione in GU