Data: 2012-05-07 11:58:18

Residenza di Campagna.Somministrazione ai non alloggiati e D.Lgs 79

Il mio sportello ha ricevuto in data 13.04.2012 una SCIA per residenza di campagna con somministrazione anche ai non alloggiati ai sensi del nuovo codice del commercio DLgs 79/2011. L'articolo di riferimento però è stato dichiarato incostituzionale (Sentenza 80/12 in G.U. 11.04.2012).Come si deve procedere? Si devono comunicare " motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa" ?
Il soggetto ha i  requisiti professionali per la somministrazione.

riferimento id:5091

Data: 2012-05-07 12:51:22

Re:Residenza di Campagna.Somministrazione ai non alloggiati e D.Lgs 79


Il mio sportello ha ricevuto in data 13.04.2012 una SCIA per residenza di campagna con somministrazione anche ai non alloggiati ai sensi del nuovo codice del commercio DLgs 79/2011. L'articolo di riferimento però è stato dichiarato incostituzionale (Sentenza 80/12 in G.U. 11.04.2012).Come si deve procedere? Si devono comunicare " motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa" ?
Il soggetto ha i  requisiti professionali per la somministrazione.
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Ciao, la declaratoria di incostituzionalità della disciplina nazionale NON IMPLICA che non si possano più svolgere attività ricettive. Queste trovano disciplina nella normativa nazionale previgente (L. 135/2001) e, soprattutto, nella disciplina regionale.
Quindi ti suggerisco di comunicare all'interessato che dovrà chiarire entro x giorni (es. 15 giorni) la tipologia ricettiva prescelta fra quelle previste dalla normativa regionale dell'Abruzzo
- alberghiere (disciplinate dalla L. r. n. 45 del 23.07.82 e successive modificazioni):
1)    Alberghi;
2)    Motel;
3)    Alberghi residenziali.

- all’aria aperta (disciplinate dalla L. r. n. 16 del 23.10.03):
1)      Villaggi turistici;
2)      Campeggi;
3)      Centri vacanze;
4)      Altre tipologie quali: campeggi temporanei, campeggi liberi ed isolati, mini aree di sosta, parco campeggio, campeggio auto-organizzato e campeggio itinerante.

- extralberghieri (disciplinate dalla L. r. n. 75 del 28.04.95 e successive modificazioni):
1)    Case per ferie;
2)    Ostelli della gioventù;
3)    Rifugi montani ed escursionistici;
4)    Esercizi di affittacamere;
5)    Residenze di campagna;
6)    Alloggi agrituristici.

La somministrazione al pubblico, avendone i requisiti, potrà essere sempre svolta. Magari con l'occasione chiedi di compilare lo specifico modello e la notifica sanitaria.

Comunque sia se le informazioni nella modulistica sono complete non dichiarerei irricevibile la SCIA ma la farei perfezionare.

riferimento id:5091

Data: 2012-05-07 13:44:02

Re:Residenza di Campagna.Somministrazione ai non alloggiati e D.Lgs 79

Chiarisco: il punto è che essendo una residenza di campagna  è situata in una zana agricola quindi la struttura non può avere destinazione d'uso commerciale per questo  il DLgs in particolare l'art. 8 era necessario in quanto  "... nella licenza  di esercizio di attività ricettiva  è ricompresa anche l'attività di somministrazione..." ora le norme previgenti permettono solo la somministrazione agli alloggiati! Grazie per la sempre tempestiva disponibilità.

riferimento id:5091

Data: 2012-05-07 16:09:26

Re:Residenza di Campagna.Somministrazione ai non alloggiati e D.Lgs 79


Chiarisco: il punto è che essendo una residenza di campagna  è situata in una zana agricola quindi la struttura non può avere destinazione d'uso commerciale per questo  il DLgs in particolare l'art. 8 era necessario in quanto  "... nella licenza  di esercizio di attività ricettiva  è ricompresa anche l'attività di somministrazione..." ora le norme previgenti permettono solo la somministrazione agli alloggiati! Grazie per la sempre tempestiva disponibilità.
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ASSOLUTAMENTE NO. Le norme previgenti consentivano e consentono la somministrazione agli alloggiati SENZA necessità di ulteriori titoli.
Le norme vigenti (dopo la dichiarazione di incostituzionalità) invece non escludono la possibilità di somministrazione al pubblico e non impongono il cambio di destinazione se si utilizza una parte limitata della superficie complessiva e l'attività rimane accessoria a quella principale. Inoltre potrebbe ammettersi il cambio di destinazione funzionale (senza opere) se non vietato.

Insomma ... non si può escludere a priori.

riferimento id:5091

Data: 2012-05-10 09:17:13

Re:Residenza di Campagna.Somministrazione ai non alloggiati e D.Lgs 79

Certo non vorrei escludere alcuna possibilità per sanare l'attività, ma all'ufficio gestione territorio "del cambio di destinazione funzionale" non se ne parla, nel senso che non è possibile, vorrei sapere di più in merito alla possibilità  dell'attività accessoria  che non impone il cambio destinazione d'uso, se possibile riferimenti di legge.
Grazie.


Chiarisco: il punto è che essendo una residenza di campagna  è situata in una zana agricola quindi la struttura non può avere destinazione d'uso commerciale per questo  il DLgs in particolare l'art. 8 era necessario in quanto  "... nella licenza  di esercizio di attività ricettiva  è ricompresa anche l'attività di somministrazione..." ora le norme previgenti permettono solo la somministrazione agli alloggiati! Grazie per la sempre tempestiva disponibilità.
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ASSOLUTAMENTE NO. Le norme previgenti consentivano e consentono la somministrazione agli alloggiati SENZA necessità di ulteriori titoli.
Le norme vigenti (dopo la dichiarazione di incostituzionalità) invece non escludono la possibilità di somministrazione al pubblico e non impongono il cambio di destinazione se si utilizza una parte limitata della superficie complessiva e l'attività rimane accessoria a quella principale. Inoltre potrebbe ammettersi il cambio di destinazione funzionale (senza opere) se non vietato.

Insomma ... non si può escludere a priori.
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riferimento id:5091

Data: 2012-05-10 19:34:42

Re:Residenza di Campagna.Somministrazione ai non alloggiati e D.Lgs 79

La questione è complessa e provo a sintetizzarla:
1) ai fini della destinazione d'uso si tiene conto dell'attività PREVALENTE svolta da un soggetto (le attività accessorie seguono l'attività principale)
2) tuttavia le attività accessorie AUTONOME, cioè svolte anche in autonomia, pongono un problema di autonoma destinazione d'uso
3) NON si ha necessità del cambio di destinazione d'uso se la superficie utilizzata è marginale
4) alcune leggi regionali (es. Toscana, Emilia-Romagna) definiscono tali limiti nella superficie di 30 mq (quindi l'uso di una superficie inferiore per altra destinazione è sempre ammessa)

La Regione Abruzzo non ha una specifica disposizione anche se esiste un progetto di legge che prevede una norma analoga a quella Toscana (http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi/lexreght/testilex/0096092.htm) e che ti riporto:

*************

Articolo 6
( Determinazione e mutamento delle destinazioni d’uso)

1.  Il mutamento della destinazione d’uso di una unità immobiliare senza opere a ciò preordinate che comporti il passaggio ad una diversa classe tra quelle elencate all’articolo 5, comma 1 è soggetto a permesso di costruire.
2.  Il mutamento della destinazione d’uso di un immobile o di parte di esso da una sottoclasse ad un’altra della stessa classe se senza opere è assoggettato a segnalazione certificata di inizio attività (Scia).
[color=red]3. Per aversi mutamento della destinazione d’uso occorre che le variazioni della utilizzazione in atto di una unità immobiliare riguardino almeno il trenta per cento (30%) della superficie utile dell’unità medesima o comunque almeno trenta (30) metri quadrati.
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*****************************************

A mio avviso la disciplina dei 30 mq vale, per analogia, anche per l'Abruzzo o comunque vale l'individuazione di un limite ragionevole (e 30 mq lo appare) entro cui non si può ritenere cambio di destinazione d'uso l'uso, senza opere, di una parte dell'immobile per una attività diversa purchè non incompatibile con la destinazione urbanistica dell'area.

Spero di aver reso l'idea.

riferimento id:5091

Data: 2012-05-11 10:35:48

Re:Residenza di Campagna.Somministrazione ai non alloggiati e D.Lgs 79

Grazie mille, ha reso "benissimo" l'idea era quello che volevo sapere! Saluti

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