Il Comune può sospendere la licenza ex art.86 del TULPS anche in assenza di condanna
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Da ciò discende che vi sia la competenza dell’amministrazione comunale ad irrogare la sanzione della sospensione dell’attività, nei limiti previsti dal menzionato art. 110 TULPS, anche qualora non sia ancora intervenuta una sentenza di condanna del giudice ordinario che abbia accertato in via definitiva il compimento dell’infrazione amministrativa, per la semplice considerazione che l’autorità amministrativa, competente al rilascio dell’autorizzazione, deve in ogni tempo disporre anche del potere di controllo e di sanzione – previsti per legge – nei confronti del titolare, laddove abbia riscontrato la commissione di illeciti amministrativi.
Non fa una grinza.
Il 110 c.10 è molto chiaro. Per gli 86 spetta al Comune mentre x gli 88 al Questore. Tra l’altro non “può” ma “deve” sospendere (o revocare nei casi previsti).
Invece il c.11, avente natura cautelare, spetta solo al Questore (misura peraltro di rara e non facile applicazione)