Salve a tutti!
Pur essendo oramai da tantissimo tempo che consulto abitualmente il Vs. sito, è questa la prima volta che "posto" qualcosa e volevo approfittarne per farvi i complimenti per la competenza, gentilezza e disponibilità, caratteristiche che ho avuto la fortuna di poter apprezzare di persona anche in occasione del Master SUAP tenutosi a Civitella in Val di Chiana.
Ciò doverosamente premesso, gradirei un parere in merito alla seguente sitazione.
In occasione di un sopralluogo effettuato presso un affittacamere professionale, la Ns. P.M. ha accertato che l'edificio dove si svolgeva l'attività, contrariamente a quanto previsto dalla normativa di cui alla L.R. 42/2000, e, altresì, in difformità dalla planimetria depositata a suo tempo (2005) presso l'Uffico commercio, non solo risultava composto, al piano primo, da n°8 (!!!) camere (2 triple, 4 doppie e 2 singole) per un totale di 16 (!!!) posti letto (invece che da n°6 camere doppie come denunciato), ma, addirittura, che al piano terra erano stati costituiti due miniappartamenti, assolutamente indipendenti sia l'uno dall'altro che con il piano superiore, laddove nella planimetria depositata risultavano invece esserci due cantine.
Da un successivo esame effettuato presso l'ufficio urbanistico del Comune è stato accertato che la planimetria ivi giacente è comunque conforme allo stato dei luoghi (ma, ovviamente, difforme da quella, datata, presentata all'Ufficio Commercio).
La P.M. ha quindi redatto nei confronti dell'esercente l'attività due verbali amministrativi, il primo ex art.68, comma 1, L.R. 42/2000 (svolgimento dell'attività di casa vacanza nei due miniappartamenti senza avere effettuato la SCIA) e il secondo ex art.68, comma 2, L.R. 42/2000 (superamento della capacità ricettiva dell'affittacamere).
La mia domanda è: l'Ufficio Commercio deve ulteriormente intervenire (richiesta adeguamento vecchia SCIA - sospensione - decadenza)?
Oppure è sufficiente chiedere alla P.M. di recarsi "a ripetizione" presso la struttura e di elevare quasi a cadenza quotidiana le sanzioni già inflitte?
Grazie in anticipo!!!
C'è stata quindi una modifica dei locali che non è mai stata comunicata al SUAP
Salve a tutti!
Pur essendo oramai da tantissimo tempo che consulto abitualmente il Vs. sito, è questa la prima volta che "posto" qualcosa
[color=red]Ciao, è una situazione molto diffusa. Abbiamo molti utenti che ci visitano e che leggono i quesiti e le risposte ed usano il motore di ricerca e magari solo dopo molto tempo hanno occasione di postare qualcosa. BENVENUTO!!!!!!!!!!![/color]
e volevo approfittarne per farvi i complimenti per la competenza, gentilezza e disponibilità, caratteristiche che ho avuto la fortuna di poter apprezzare di persona anche in occasione del Master SUAP tenutosi a Civitella in Val di Chiana.
[color=red]GRAZIE!!! Facciamo del nostro meglio[/color]
Ciò doverosamente premesso, gradirei un parere in merito alla seguente sitazione.
In occasione di un sopralluogo effettuato presso un affittacamere professionale, la Ns. P.M. ha accertato che l'edificio dove si svolgeva l'attività, contrariamente a quanto previsto dalla normativa di cui alla L.R. 42/2000, e, altresì, in difformità dalla planimetria depositata a suo tempo (2005) presso l'Uffico commercio, non solo risultava composto, al piano primo, da n°8 (!!!) camere (2 triple, 4 doppie e 2 singole) per un totale di 16 (!!!) posti letto (invece che da n°6 camere doppie come denunciato), ma, addirittura, che al piano terra erano stati costituiti due miniappartamenti, assolutamente indipendenti sia l'uno dall'altro che con il piano superiore, laddove nella planimetria depositata risultavano invece esserci due cantine.
Da un successivo esame effettuato presso l'ufficio urbanistico del Comune è stato accertato che la planimetria ivi giacente è comunque conforme allo stato dei luoghi (ma, ovviamente, difforme da quella, datata, presentata all'Ufficio Commercio).
[color=red]OK, hai fatto bene a verificare preliminarmente la situazione all'ufficio urbanistica.
Mi pare di capire dunque che, sotto il profilo urbanistico-edilizio la situazione sia REGOLARE.
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La P.M. ha quindi redatto nei confronti dell'esercente l'attività due verbali amministrativi, il primo ex art.68, comma 1, L.R. 42/2000 (svolgimento dell'attività di casa vacanza nei due miniappartamenti senza avere effettuato la SCIA)
[color=red]Concordo. Trattandosi di struttura indipendente in quegli ambienti si configura l'esercizio senza titolo di una distinta attività ricettiva. In questi casi si contesta la tipologia più prossima a quella svolta (CAV o affittacamere).Benissimo[/color]
e il secondo ex art.68, comma 2, L.R. 42/2000 (superamento della capacità ricettiva dell'affittacamere).
[color=red]Corretto!!![/color]
La mia domanda è: l'Ufficio Commercio deve ulteriormente intervenire (richiesta adeguamento vecchia SCIA - sospensione - decadenza)?
[color=red]Certo, entro 5 giorni dalla comunicazione del verbale devi procedere conformemente a quanto previsto dagli articoli 17 ter e 17 quater del TULPS
Art. 17-ter
Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al Questore.
Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato.
Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.
Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal Questore.
Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
Art. 17-quater
Per le violazioni previste dall'art. 17-bis e dall'art. 221-bis consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazione, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.
La sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dell'art. 17- ter.
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Oppure è sufficiente chiedere alla P.M. di recarsi "a ripetizione" presso la struttura e di elevare quasi a cadenza quotidiana le sanzioni già inflitte?
[color=red]Anche questo. Ma tu devi fare ORDINANZA di cessazione dell'attività del piano terra (in quanto senza titolo) con effetto immediato.
Devi poi ordinare (consiglio con separato provvedimento) il ripristino della ricettività entro il limite dei 12 posti letto e 6 camere chiedendo la produzione di planimetria, relazione e modulistica aggiornata disponendo la chiusura della struttura se non procede entro 30 giorni (occhio: non chiude subito, ma fra 30 giorni se non si adegua).
Sono provvedimenti dirigenziali.
Se serve altro scrivi pure[/color]
Grazie!
Esauriente al massimo, come sempre!
Scusate, ho visto che parlate di affittacamere professionale, tale qualifica è prevista da norma regionale o è possibile esercitare l'attività anche in modo non professionale e quali sono le differenze?
Grazie
Scusate, ho visto che parlate di affittacamere professionale, tale qualifica è prevista da norma regionale o è possibile esercitare l'attività anche in modo non professionale e quali sono le differenze?
Grazie
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Ciao, in tutte le Regioni esiste una normativa che prevede una figura di attività ricettiva minore che possiamo definire "affittacamere non professionale".
Spesso questa prende il nome di BED AND BREAKFAST.
Normalmente la legislazione regionale prevede solo i requisiti della civile abitazione e la necessità che il titolare risieda nell'appartamento in cui svolge questa attività non professionale.
Normalmente esiste un limite massimo di 6 camere e 12 posti letto.
Fammi sapere a quale regione fai riferimento o approfondisci qui:
http://www.bed-and-breakfast.it/leggi_bed_and_breakfast.cfm
http://www.alloggiobb.com/Paginaprincipale/LeggiB&B.htm
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