Data: 2012-05-06 21:01:13

NCC AUTOBUS - REQUISITO PROFESSIONALE

PUò IL TITOLARE DI UNA DITTA INDIVIDUALE, NON IN POSSESSO DEL TITOLO DI ABILITAZIONE PER IL TRASPORTO SU STRADA DI PERSONE, AVVALERSI DEL TITOLO DI UN TERZO, DESIGNATO DIRETTORE TECNICO, PER IL VALIDO INIZIO DELL'ATTIVITA' DI NCC DI AUTOBUS. GRAZIE DI CUORE

riferimento id:5086

Data: 2012-05-07 13:27:22

Re:NCC AUTOBUS - REQUISITO PROFESSIONALE


PUò IL TITOLARE DI UNA DITTA INDIVIDUALE, NON IN POSSESSO DEL TITOLO DI ABILITAZIONE PER IL TRASPORTO SU STRADA DI PERSONE, AVVALERSI DEL TITOLO DI UN TERZO, DESIGNATO DIRETTORE TECNICO, PER IL VALIDO INIZIO DELL'ATTIVITA' DI NCC DI AUTOBUS. GRAZIE DI CUORE
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Salve,
il Dlgs 395/2000 detta la disciplina dei requisiti professionali prevedendo che essi siano richiesti n capo "alla persona che dirige l'attività". La norma non parla espressamente del legale rappresentante ma usa una formulazione più ampia.
Pertanto, qualora il legale rappresentante abbia nominato un institore o un direttore alla direzione dell'azienda o di quello specifico ramo di azienda sarà costui a dover dimostrare il requisito.

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D.Lgs. 22-12-2000 n. 395
Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio dell'Unione europea, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303, S.O.
7.  Requisito dell'idoneità professionale.

1. 1. Per le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, il requisito dell'idoneità professionale è sussistente se esso è posseduto dalla persona che dirige l'attività (26).

2. Il requisito dell'idoneità professionale consiste nel possesso della conoscenza delle materie riportate nell'allegato I al presente decreto ed è accertato con il superamento dell'esame di cui all'articolo 8.

3. Le persone che intendono svolgere la direzione dell'attività nell'interesse di imprese che esercitano l'attività di trasporto su strada esclusivamente in àmbito nazionale possono chiedere di sostenere l'esame su argomenti riguardanti solo il trasporto nazionale (27).

4. In deroga al disposto del comma 2, è ritenuto sussistente il requisito della idoneità professionale in capo alla persona che provi di aver maturato un'esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno cinque anni svolgendo, nell'interesse di una o più imprese, stabilite nell'Unione europea, o negli altri Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, ed aventi i requisiti di cui all'articolo 4, che regolarmente esercitano, o hanno esercitato, le attività di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, la direzione dell'attività e superi la prova d'esame di controllo di cui all'articolo 8, comma 4 (28).

5. Per gli effetti del comma 4 l'esperienza pratica ivi contemplata:

a) si considera continuativa se la direzione dell'attività è stata svolta senza alcuna interruzione ovvero con una o più interruzioni, singolarmente considerate, non superiori a sei mesi;

b) si considera attuale se, alla data di presentazione della domanda per l'ammissione alla prova d'esame di controllo, la direzione dell'attività è in corso di svolgimento ovvero è cessata o interrotta da non più di sei mesi.

5-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa consultazione della Commissione europea, sono stabiliti criteri e modalità per sottoporre, con oneri a carico del soggetto richiedente, ad esame supplementare, riguardante conoscenze specifiche relative agli aspetti nazionali della professione di trasportatore su strada, le persone fisiche con residenza normale in Italia che, senza aver ottenuto precedentemente alcun attestato di capacità professionale in uno degli Stati membri, hanno conseguito, dopo il 1° ottobre 1999, un attestato di idoneità professionale rilasciato dall'autorità competente di altro Stato membro, qualora intendano utilizzare tale attestato per dirigere l'attività di trasporto ai sensi dell'articolo 3. Con lo stesso decreto, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per la copertura delle spese relative all'esame supplementare (29).

(26)  Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 7, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(27)  Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 7, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(28)  Comma così sostituito dal comma 3 dell'art. 7, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(29)  Comma aggiunto dal comma 4 dell'art. 7, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione.

riferimento id:5086

Data: 2013-02-19 22:14:15

Re:NCC AUTOBUS - REQUISITO PROFESSIONALE

Buonasera,
pongo domanda analoga, ma in diverso contesto. La mia srl compra tutte le quote di altra srl trasporto persone(noleggio bus). Il direttore tecnico designato deve ritirare la sua direzione da altra azienda (terza al rapporto). Il "mio" direttore tecnico deve dare del preavviso all'azienda alla quale ritirare la direzione? Possiamo/Dobbiamo comunicare subito il nuovo assetto societario a Comune e Provincia?

riferimento id:5086

Data: 2013-02-20 05:30:29

Re:NCC AUTOBUS - REQUISITO PROFESSIONALE


Buonasera,
pongo domanda analoga, ma in diverso contesto. La mia srl compra tutte le quote di altra srl trasporto persone(noleggio bus). Il direttore tecnico designato deve ritirare la sua direzione da altra azienda (terza al rapporto). Il "mio" direttore tecnico deve dare del preavviso all'azienda alla quale ritirare la direzione? Possiamo/Dobbiamo comunicare subito il nuovo assetto societario a Comune e Provincia?
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La società A compra le quote della società B (entrambe srl).
A contemporaneamente "assume" il Direttore tecnico della società C.

L'obbligo di preavviso del Direttore tecnico alla società C DIPENDE dal tipo di rapporto che esiste fra lui e la società.
Se è un rapporto di lavoro a tempo indeterminato vi sarà obbligo di preavviso secondo la contrattazione di settore. Altrimenti l'obbligo c'è SOLO SE è previsto nel contratto di collaborazione.
In mancanza di una previsione non vi è obbligo di preavviso.

La società A che compra le quote dalla società B, se mantiene la propria forma societaria (SRL) e non modifica la propria partita iva NON ha obbligo di dare comunicazione a Comune e Provincia ANCHE SE IO CONSIGLIO DI FARLO visto che è una mera comunicazione volontaria (PEC) non soggetta a oneri o diritti.

riferimento id:5086

Data: 2013-02-20 08:32:17

Re:NCC AUTOBUS - REQUISITO PROFESSIONALE

La ringrazio, riesce sempre a trarmi d'impaccio in tempi fulminei!

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Data: 2013-11-25 14:30:20

Re:NCC AUTOBUS - REQUISITO PROFESSIONALE

BUONA SERA,
DOVE E COME POSSO FARE IL CORSO PIù L'ESAME COME DIRETTORE TECNICO?
CORDIALI SALUTI

DR. KHAN

riferimento id:5086

Data: 2013-11-25 19:31:02

Re:NCC AUTOBUS - REQUISITO PROFESSIONALE


BUONA SERA,
DOVE E COME POSSO FARE IL CORSO PIù L'ESAME COME DIRETTORE TECNICO?
CORDIALI SALUTI

DR. KHAN
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La direzione dell'attività deve essere affidata a un direttore tecnico. Egli deve soddisfare i requisiti di onorabilità e di idoneità professionale (articolo 2 del Decreto Legislativo 22/12/200, n. 395). Il direttore tecnico può svolgere l'incarico in una sola impresa e può essere:
l'amministratore unico o un membro del consiglio di amministrazione per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e per ogni altro tipo di ente
un socio illimitatamente responsabile per le società di persone
il titolare dell'impresa individuale
un familiare o un collaboratore dell'impresa familiare
una persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale sono state espressamente conferite le relative attribuzioni
Per svolgere l’attività, il direttore tecnico o il titolare devono iscriversi al Ruolo conducenti. L'iscrizione al Ruolo avviene dopo che si ottiene il certificato di abilitazione professionale e si supera un apposito esame eseguito da una commissione regionale. Quest’ultima deve accertare i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, in particolare la conoscenza geografica e toponomastica (articolo 6 della Legge 15/01/1992, n. 21).

riferimento id:5086

Data: 2013-11-26 09:49:47

Re:NCC AUTOBUS - REQUISITO PROFESSIONALE

grazie mille!!!
e dove si ottiene il certificato di abilitazione professionale?
grazie dell'attenzione
Dr khan

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Data: 2013-11-26 20:33:48

Re:NCC AUTOBUS - REQUISITO PROFESSIONALE


grazie mille!!!
e dove si ottiene il certificato di abilitazione professionale?
grazie dell'attenzione
Dr khan
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Il Certificato di Abilitazione Professionale C.A.P. viene rilasciato dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione a seguito di un esame teorico (programma d'esame) e di una visita medica che confermi la persistenza dei requisiti psicofisici necessari al rilascio della patente di guida.

Maggiori info: http://www.dgtnordovest.it/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=64:cap

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Data: 2015-12-30 00:01:27

Re:NCC AUTOBUS - REQUISITO PROFESSIONALE

Salve volevo chiedere:si puo essere direttore tecnico nella propria azienda e prestare la collaborazione di direttore tecnico in una seconda azienda?Grazie in anticipo

riferimento id:5086

Data: 2015-12-30 15:16:02

Re:NCC AUTOBUS - REQUISITO PROFESSIONALE

puoi approfondire con l'art. 11, comma 6-quater del DL 5/2012:
[i]6-quater. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009, in possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale, possono essere designati a svolgere tali funzioni presso una sola impresa e non possono essere chiamati a svolgere le medesime funzioni ai sensi del paragrafo 2 del citato articolo. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi della lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1071/2009 possono essere designati da una sola impresa con un parco complessivo massimo di cinquanta veicoli e non possono avere legami con nessuna altra impresa di trasporto su strada.[/i]

vedi queste due circolari:
Circolare n. 10 del 29 novembre 2012
Nota ministeriale prot. n. 12374 del 23 maggio 2012

scaricabili a questo indirizzo:
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=2053

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