Chi sperava nel passaggio di competenza tra comune e provincia nella titolarità al rilascio della autorizzazioni per ncc autobus metta pure il cuore in pace: dopo aver atteso per anni [i]l'apposito atto[/i] con cui R.L. doveva sancire tale passaggio (si veda l'art. 5 comma 2 lettera n) della l.r. 11/2009) con il nuovo art. 64 della l.r. 6/2012 infatti quasi tutta la l.r. 11/2009 è stata abrogata, anche l'art. 5.
Peccato che, salvo mi sia sfuggito, nel nuovo testo non si sia ripreso l'argomento... Infatti l'art. 4 comma 2 lettera h) prevede che il [color=red]rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dei [u]servizi di linea[/u] con autobus immatricolati da noleggio e viceversa[/color] sia di competenza delle province.
I servizi non di linea sono pertanto esclusi, e quindi anche il ncc autobus (cfr art. 2 comma 5 lettera a).
Ma cosa significa quel "viceversa"?
Nel mio caso il servizio non sarebbe di linea... Io credo di dover procedere col rilascio dell'autorizzazione aggiornata precisando che trattasi di sostituzione della precedente del1995 e che la stessa avrà efficacia fino a quando non sarà sostituita, secondo le modalità definite dalla Legge Regionale, con la licenza prevista dalla L. 218/2003...
Sbaglio?
leggi anche l'art. 6 "funzioni dei comuni", comma 2, lett. h, (copia/incolla del 4, c. 2, lett. h). o si vuole anticipare l'abolizione delle province oppure il legislatore vuole distinguere le competenze in merito ai servizi di linea intercomunali dai servizi di linea del comune ove gli autobus possono essere utilizzati anche per il noleggio con conducente. comunque è un pasticcio
riferimento id:5085