Data: 2019-08-19 10:39:40

Decreto 1/8/2019 - aggiornati PRINCIPI CONTABILI (anche su APPALTI)

Decreto 1/8/2019 - aggiornati PRINCIPI CONTABILI (anche su APPALTI)

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Al paragrafo 5.2, lettera a), prima delle parole “Per quanto riguarda la spesa nei confronti dei dipendenti addetti all’Avvocatura” sono inserite le seguenti: “Gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016, compresi i relativi oneri contributivi ed erariali, sono assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono, nel titolo II della spesa ove si tratti di opere o nel titolo I, nel caso di servizi e forniture. L’impegno è registrato, con imputazione all’esercizio in corso di gestione, a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziate in bilancio, nel rispetto dell’articolo 113, comma 2 e seguenti ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”, categoria 3059900 “Altre entrate correnti n.a.c.”, voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016). La spesa riguardante gli incentivi tecnici è impegnata anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti il fondo per la contrattazione integrativa, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale. La copertura di tale spesa è costituita dall’accertamento di entrata di cui al periodo precedente, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa. Tali modalità di registrazione sono adottate anche per la quota del 20% prevista dal comma 4 dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 (c.d. "fondo innovazione") destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione nonché per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, che, a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziate in bilancio, nel rispetto dell’articolo 113, comma 2 e seguenti, è impegnata a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i lavori, servizi e forniture con imputazione all’esercizio in corso di gestione, ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”, categoria 3059900 “Altre entrate correnti n.a.c.”. Tale quota del 20% è impegnata anche tra le spese correnti o di investimento in base alla natura economica della spesa, nel rispetto del principio contabile della competenza finanziaria. La copertura di tale spesa è costituita dall’accertamento di entrata di cui al periodo precedente, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa”.

Al paragrafo 5.3.14 le parole “della validazione” sono sostituite dalle seguenti “dell’approvazione”, e la correlata nota è sostituita dalla seguente “(43) L’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 21 del d.lgs. 50 del 2016 stabilisce che “Ai fini dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5.”;

Al paragrafo 5.4.9 la parola “validato” è sostituita dalla seguente “verificato” con la seguente nota “(53) Si fa riferimento alla verifica preventiva della progettazione di cui all’articolo 26 del d.lgs. n. 50 del 2016”;

Alla fine del paragrafo 5.6 sono inserite le seguenti parole “Per gli impegni riguardanti il rimborso delle anticipazioni di liquidità si rinvia ai paragrafi 3.20-bis, 3.20-ter e 3.26”;

Al paragrafo n. 3 del principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole “(e non considera gli impegni e gli accertamenti imputati all’esercizio in corso se registrati negli esercizi precedenti).” inserire le seguenti “Gli accertamenti effettuati a valere della voce del piano finanziario E.3.05.99.02.001 “Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)” non determinano la formazione di ricavi. La liquidazione degli impegni correlati a tale entrate, assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti gli incentivi tecnici e il fondo risorse finanziarie di cui all’articolo 113, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, non determina la formazione di costi”.




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